Danno da perdita di chance: obiettivi non assegnati e onere di allegazione

La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 1235/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), interviene sul danno da perdita di chance in ambito lavoristico, con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria connessa alla mancata assegnazione di obiettivi individuali funzionali alla maturazione di un trattamento economico variabile. La decisione consente di precisare, in chiave processuale e sostanziale, il contenuto minimo dell’allegazione e della prova richiesti al lavoratore quando il danno non si esaurisca nell’inadempimento datoriale, ma pretenda una verifica della concreta probabilità di conseguire il risultato economico.

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Formulario commentato del risarcimento del danno

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Il caso

La controversia riguardava alcuni lavoratori che lamentavano l’omissione datoriale nel fissare obiettivi individuali per un determinato biennio, omissione prevista da un accordo aziendale. Su tale presupposto, essi domandavano il risarcimento del danno da perdita di chance, assumendo che la mancata assegnazione avesse impedito la possibilità di conseguire il premio annuo collegato alla verifica dei risultati individuali e aziendali. In appello la domanda veniva esaminata anche sotto il profilo dell’adeguatezza delle allegazioni circa la concreta possibilità di raggiungere quegli obiettivi, tenuto conto delle modalità di lavoro, delle mansioni svolte e delle capacità professionali.

La decisione della Cassazione: perimetro delle censure e profili di inammissibilità

La Corte ha esaminato i motivi di ricorso evidenziando, in via preliminare, concorrenti profili di inammissibilità in relazione a plurime censure processuali (tra cui doglianze ex artt. 112, 115 c.p.c. e onere della prova), ribadendo i presupposti rigorosi per configurare i relativi vizi in sede di legittimità. In particolare, ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., che non coincide con la semplice contestazione della valutazione delle prove, e ha chiarito che la deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è scrutinabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere probatorio, non quando si contesti l’apprezzamento delle risultanze.

Allegazione della chance e giudizio di fatto

Nel merito della questione sostanziale, la Corte ha ritenuto che le censure non fossero idonee a scalfire l’assunto del giudice di merito secondo cui i lavoratori non avevano allegato circostanze essenziali a dimostrare che, in ipotesi di assegnazione, avrebbero avuto effettive possibilità di conseguire gli obiettivi.

La motivazione ha posto in evidenza che non era sufficiente ancorare la pretesa al solo inadempimento datoriale, ma era necessario introdurre in giudizio elementi concreti, riferibili alle modalità lavorative, alla tipologia dell’incarico e alle caratteristiche professionali, utili a fondare la probabilità di conseguire il risultato e, quindi, la chance risarcibile.

La Corte ha poi qualificato tale apprezzamento come giudizio di fatto, non ulteriormente sindacabile in cassazione, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.

Esito e conclusioni

Conseguentemente, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato nei presupposti di legge.

L’ordinanza consolida il principio secondo cui, nel danno da perdita di chance, non basta dimostrare l’inadempimento datoriale, occorre allegare, e nei limiti consentiti provare anche per presunzioni, la concreta probabilità di conseguire l’utilità finale. Sul piano processuale, la decisione richiama l’esigenza di costruire la domanda risarcitoria con un impianto fattuale puntuale, perché la carenza di allegazioni qualificanti degrada la pretesa a mera rivendicazione dell’inadempimento, non idonea a fondare la chance come danno conseguenza.

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