Cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori: osservazioni e critiche alla nuova pronuncia della Cassazione

La cumulabilità degli interessi moratori con quelli corrispettivi, ai fini di una valutazione sull’usurarietà dei tassi, pur essendo una problematica di evidente attualità, è una questione non nuova.

Essa è infatti nata congiuntamente all’entrata in vigore della legge 07 marzo 1996, n. 108 e parzialmente risolta con l’intervento chiarificatore del D.L. n. 394/2000, convertito in legge dall’art. 1 L. n. 24/2001, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p..

Tale disposizione ha, di fatto, ricondotto alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, e, in aggiunta, la relazione ministeriale allo stesso decreto compie espresso riferimento a ogni tipologia di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.

La problematica ha riscontrato un’indubbia evoluzione con la pubblicazione della sentenza 9 gennaio 2013, n. 350, della Suprema Corte di Cassazione, foriera di un’apertura circa, da un lato, la riconducibilità degli interessi di mora all’interno del c.d. tasso – soglia e, dall’altro, la cumulabilità di questi ultimi a quelli corrispettivi, nel vaglio del superamento del limite usurario.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, come già esaminato in un precedente approfondimento, è nuovamente intervenuta sulla questione, con la recente sentenza n. 23192, del 4 ottobre 2017[1], riproponendo la “cumulabilità” [2], mutuando quanto affermato nella summenzionata pronuncia (e prima ancora nel 2003[3]), senza tuttavia addurre quell’apporto chiarificatore necessario circa la portata contenutistico – operativa da sottendere al concetto de quo.

L’ammissibilità della cumulabilità

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi su un ricorso originato dalla richiesta, formulata da un Istituto di credito, di ammissione in un passivo fallimentare del capitale e degli interessi inerenti a un mutuo fondiario, ha sancito l’assoggettabilità alla disciplina antiusura tanto degli interessi corrispettivi quanto di quelli moratori, nonché la cumulabilità di entrambe le tipologie de qua, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.

I giudici di legittimità, nello specifico, attenendosi alla letteralità del secondo comma dell’art. 1815 c.c. e riproponendo, di fatto, l’iter argomentativo già assunto in altra, più risalente, pronuncia[4], hanno statuito che si debbano qualificare come usurari “gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento[5]”.

Tale assunto ha quale corollario pragmatico la fissazione di un tasso soglia, trimestralmente rilevato dal Ministero dell’Economia, “al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari”, e che, nell’accertamento di un eventuale scostamento in eccesso, si debba procedere a “cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori“.

La decisione in commento, limitandosi a una mera riproposizione dell’argomentazione fondativa di pronunce precedenti, pare ingenerare le stesse perplessità associate, pressoché da sempre, all’orientamento ermeneutico più formalistico-letterale del dato normativo[6] e, in quanto tale, permissivo verso l’assoggettabilità (rectius, inclusione) degli interessi moratori al tasso soglia e la cumulabilità, a questi ultimi, di quelli corrispettivi, elidendo, in ultima analisi, l’irriducibile differenza costitutiva tra le due tipologie de quibus[7].

Il fondamento dell’orientamento favorevole alla cumulabilità

Nella disamina di queste criticità, indubbia centralità va conferita alla portata “innovatrice” della già citata pronuncia della Cassazione n. 350/2013[8], che si deve assumere quale chiave di volta della portata argomentativa dell’orientamento favorevole alla cumulabilità, condiviso e rilanciato nella recente pronuncia.

Volendo indagare, senza pretesa di esaustività, le motivazioni addotte dalla Suprema Corte, punto di partenza ineludibile è il nuovo testo dell’art. 644, terzo comma, c.p., secondo il quale sono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge, ovverosia quelli che, “anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”[9].

Nell’ottica dell’applicabilità del combinato disposto tra lo stesso art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c., comma 2, si devono, consequenzialmente, intendere usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo (anche a quello, dunque, di interessi moratori)[10].

La pronuncia de qua, mutuando l’orientamento della precedente sentenza n. 5324/2003[11], ancora l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, in virtù di una duplice argomentazione:

1) la legge n. 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell’art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso);

2) nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall’art. 1224, 1° comma, c.c., nella parte in cui prevede che “se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.

Il ritardo colpevole, inoltre, non può, di per sé, essere assunto come valida causa giustificatrice del permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge[12].

Assunte tali premesse sistematiche, gli interessi corrispettivi e quelli moratori troverebbero, univocamente, la loro giustificazione causale nella sottrazione della disponibilità di una determinata quantità di capitale, da una determinata sfera giuridica, a favore di un’altra, diversa.

La tradizionale dicotomia tra le due tipologie sarebbe elisa dalla constatazione fattuale che sia il vantaggio del debitore – mutuatario, che utilizza denaro altrui (il quale giustifica la previsione di interessi corrispettivi diretti a reintegrare il patrimonio del creditore), che il danno, a carico del creditore – mutuante per la ritardata restituzione del denaro (che, invece, implica l’applicazione degli interessi moratori, funzionalizzati a indennizzarlo) rappresentino due fenomeni non antitetici, ma speculari, in quanto in entrambi i casi si deve, nella sostanza, riscontrare una funzione risarcitoria/indennitaria.

In una siffatta ricostruzione, più specificamente, gli interessi moratori, così come quelli corrispettivi, troverebbero direttamente titolo nell’originario contratto di mutuo (e non nel successivo inadempimento, come sarebbe, invece, ove si aderisse all’antitetico orientamento) a essi sottostante: l’unitarietà del fenomeno rimuoverebbe, ab origine, ogni possibile impedimento all’assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina antiusura[13].

L’ammissibilità della cumulabilità, legittimata dalla sentenza n. 350/2013 della Cassazione e riproposta nella pronuncia oggetto di questa disamina[14], non pare, invero, essere del tutto convincente, prestando il fianco a numerose critiche[15], perlopiù intrinsecamente connesse alla difficoltà di assegnare un contenuto certo, su di un piano più strettamente operativo, all’ipotizzato cumulo tra le due tipologie di interessi.

Ragioni funzionali e operativo-sistematiche ostative della cumulabilità

Ponendo in essere un ragionamento a contrario, la tesi della non assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina in tema di usura (e, di riflesso, negatoria della cumulabilità) è confortata da un duplice ordine di argomentazioni, di stampo sistematico, nonché da una sensibile condivisione in seno alla giurisprudenza di merito e a quella dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Volendo concettualmente astrarre, nel primo gruppo possono addursi le ragioni funzionali e quelle operativo – sistematiche.

La differenza funzionale tra interessi corrispettivi ed interessi moratori[16] (funzione remunerativa, per i primi; natura risarcitoria, per i secondi) implicherebbe, de plano, l’inapplicabilità ai secondi della disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 1815 c.c.

La disomogeneità sarebbe, quindi, fattore risolutivamente ostativo.

La circostanza che i moratori configurino una sanzione, conseguente solo all’eventuale inadempimento del debitore, induce a ritenerli non assoggettabili al divieto previsto dal succitato secondo comma dell’art. 1815, c.c., e, prima ancora, alla stessa ratio della disciplina antiusura (ovverosia validare la composizione dei soli interessi c.d. corrispettivi, i quali trovano il proprio titolo direttamente nel contratto di mutuo, a differenza degli interessi di mora il cui titolo è rappresentato dalla situazione di ritardo del mutuatario)[17].

La tutela della posizione, per certi aspetti, debole, del mutuatario, in questa ricostruzione, è demandata,

  • da un lato all’operatività dell’art. 1384 c.c., sulla scorta dell’assimilazione tra pattuizione degli interessi moratori e clausola penale (supportata da un consolidato orientamento giurisprudenziale)[18];
  • dall’altro alla disciplina ex art. 1344 c.c.[19], in materia di contratto in frode alla legge, per contrastare tutte le ipotesi nelle quali vengano previsti, in capo al mutuatario, termini di adempimento talmente ravvicinati da porre quest’ultimo quasi immediatamente in posizione di inadempimento, rendendo, di fatto, fisiologica (e non solo patologica) l’applicazione dei tassi moratori, con una conseguente sottrazione del relativo contratto alla disciplina antiusura[20].

A queste motivazioni s’affiancano ragioni di carattere più strettamente operativo-sistematico, ugualmente ostative rispetto alla tesi condivisa nella recente pronuncia di legittimità, tanto in punto di riconducibilità degli interessi moratori al tasso-soglia, quanto con riferimento alla cumulabilità e a un suo fattivo atteggiarsi.

La procedura di individuazione dei tassi soglia prevede che vengono trimestralmente rilevati i “TEG” o “TAEG”, tassi effettivi (annui) globali (ovverosia i tassi di interesse, comprensivi di alcune voci di costo del finanziamento), praticati, da un ceto selezionato di banche e intermediari finanziari, nell’ambito delle diverse categorie di operazioni finanziarie (mutuo, leasing, factoring, ecc.).

Dai TEG applicati dagli operatori finanziari, nell’ambito di ciascuna categoria, viene calcolata la media, ottenendo i cc.dd. TEGM (ovverosia, i tassi effettivi globali medi)[21].

La soglia usura, infine, in relazione a ogni singola categoria di operazione finanziaria, va calcolata aumentando il valore del TEGM del 25% e aggiungendo al risultato 4 punti percentuali (fino al 12.7.2011, le soglie si individuavano mediante aumento dei TEGM del 50%)[22].

In linea di principio, i moratori devono essere esclusi dalla valutazione dell’usura, perché non si può porre in relazione la misura di tali interessi con il tasso soglia, per il semplice motivo che i primi non concorrono in alcun modo nella rilevazione periodica (e, conseguentemente, nella formazione) del secondo, essendo elementi disomogenei tra loro.

Sulla questione, è intervenuta la comunicazione di Banca d’Italia del 3 luglio 2013, nella quale è evidenziato testualmente che gli interessi moratori debbano essere “esclusi dal calcolo del TEG”, dal momento che “non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento” del cliente – debitore.

È addotta, inoltre, anche un’argomentazione dal taglio più strettamente operativo.

L’esclusione di questa tipologia consente di evitare, infatti, di dover “considerare nella media operazioni con andamento anomalo”.

In altri termini, essendo quelli moratori interessi più alti (poiché funzionali a compensare l’Istituto di credito dal mancato adempimento del debitore), se fossero inclusi nella determinazione del TEGM, potrebbero concorrere a determinare “un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela”.

Tale impostazione, peraltro, è l’unica coerente con la normazione comunitaria (rectius, unionale) sul credito al consumo, che statuisce l’esclusione dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) delle “somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”[23].

L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata, peraltro, anche nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.

Addivenire a una commistione tra le due tipologie condurrebbe, di fatto, a esiti paradossali, atteso che:

  • nessuna norma prevede attualmente né la rilevazione periodica dei tassi moratori generalmente applicati, né la conseguente individuazione di una soglia ad hoc per questi[24];
  • in base alla letterale interpretazione della pronuncia di legittimità n. 350/2013, gli interessi moratori devono essere valutati in termini di usura; la Banca d’Italia, escludendo in origine la validità delle soglie usura proprie degli interessi corrispettivi (“per evitare il confronto tra tassi disomogenei”, ovverosia “TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora”[25]), ha cercato di individuare una soglia ad hoc per quelli moratori, secondo il segue criterio: aumento dei TEGM di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un’indagine condotta dalla Banca d’Italia nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e successiva applicazione della formula sopra descritta per l’individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali; ovvero +50%)[26];
  • l’incongruenza più evidente si manifesterebbe qualora nel calcolo si verifichino casi nei quali il suddetto tasso soglia individuatoad hoc sia addirittura più basso degli interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs. n. 231/2002, con il paradosso che, in questi casi, un tasso legale sarebbe usurario[27].

L’equivoco ermeneutico della “cumulabilità”. Autonomia delle due tipologie di tasso.

La fallacia dell’orientamento rassegnato pare riconducibile alla letteralità, equivoca, del concetto di “cumulabilità”, assimilato (e confuso) con l’esito, pragmatico – operativo, della sommatoria delle due classi di interessi[28].

L’impasse è stato efficacemente segnalato da alcuni successivi pronunciamenti dei Tribunali di merito, nei quali si è addirittura apostrofata quale “mostruosità ermeneutica” la possibilità di condividere e adottare la descritta deduzione (cumulabilità quindi sommatoria).

Nella pronuncia n. 350/2013, difatti, i giudici di legittimità si sono limitati a statuire che “il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati[29], superino o meno il tasso soglia non potendosi accontentare di verificare il solo tasso convenzionale come era opinione isolata ma presente prima di quella decisione.”[30].

La Cassazione, in sostanza, secondo questa lettura interpretativa, minus dixit quam voluit.

Il tasso di mora non può essere valutato cumulativamente al tasso corrispettivo, atteso che fra i medesimi intercorra una triplice differenza, genetica, funzionale e ontologica: il primo, infatti, rappresenta il risarcimento a favore dell’Istituto di credito erogante, per l’eventualità di inadempimento o ritardato pagamento da parte del debitore; il secondo è la fisiologica remunerazione del prestito del capitale.

Prospettare la cumulabilità o, addirittura, la sommatoria delle due voci non può che essere qualificato alla stregua di una “fantasiosa deduzione, che non trova alcun riscontro nel testo della decisione né, tanto meno, in nessuna disposizione normativa[31].

Nella generalità dei casi, nel calcolo del TEG, bisogna tener conto degli interessi moratori: ciò starebbe a significare che solo quanto gli interessi corrispettivi, ovvero gli interessi di mora, superino singolarmente il tasso soglia, il contratto potrà ritenersi usurario[32].

Nulla quaestio sul piano giurisprudenziale. La problematica, però, lungi dall’esaurirsi, scivola sul piano strettamente adiacente della prassi[33]:  pacifica è, infatti, la circostanza in virtù della quale la c.d. sommatoria sia sovente perpetrata dalle stesse banche in sede contrattuale, nella consuetudinaria formula di stile “ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria”.

Il risultato è pressappoco il seguente: applicare l’interesse di mora non sul mero capitale (come invece dovrebbe essere), bensì sull’intera rata, la quale, di per sé, è già comprensiva di una quota capitale ed una quota di interessi corrispettivi[34].

Questa situazione patologica può essere ragionevolmente sanata con l’estensione dell’inammissibilità della sommatoria al piano più strettamente funzionale della contrattualistica bancaria, ripristinando una situazione di parità e di uguaglianza sostanziale tra il mutuatario e le banche[35].

Il Tribunale di Milano, in un pronunciamento pressoché coevo[36], senza soluzione di continuità, definisce “un equivoco interpretativo” l’interpretazione favorevole alla sommatoria degli interessi.

Più specificamente, i giudici di Milano sanciscono la possibilità per entrambe le categorie di interessi di risultare, potenzialmente, usurarie, ma ne subordinano l’accertamento a una valutazione individuale di ciascuna[37]: nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi di mora, questi ultimi si sostituiscono (e non si aggiungono) ai corrispettivi, “anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo[38]”.

In definitiva, secondo il Tribunale, un cumulo tra interessi corrispettivi e quelli moratori potrebbe rilevare solo con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi conteggiati a carico del mutuatario, per verificare se il conteggio degli interessi applicato in seguito al verificarsi dell’inadempimento determini un importo complessivo (a titolo di interessi) che, rapportato alla quota capitale, comporti uno sforamento del tasso soglia[39].

La giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario

L’ABF ha avuto occasione di evidenziare, a più riprese, come sia sostanzialmente impraticabile la tesi che conduca all’inclusione dei tassi moratori nel tasso complessivo da valutare ai fini della disciplina antiusura.

Nella sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte non vi è alcun cenno al fatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, dando vita ad un presunto tasso sommatoria.

La Cassazione, invece, ha soltanto ribadito il suo consolidato orientamento, in base al quale anche gli interessi di mora, così come gli interessi corrispettivi, debbano essere sottoposti al vaglio di usurarietà[40].

Questa conclusione, tuttavia, benché sembri risolvere definitivamente l’intricata questione ermeneutica relativa alla succitata sentenza di legittimità, è disconosciuta e confutata dallo stesso Collegio Arbitrale: si ritiene, non senza ragione, che interessi moratori ed interessi corrispettivi non possano essere posti sullo stesso piano (in quanto, come già precedentemente affermato, non solo assolvono a funzioni diverse, ma hanno anche natura diversa).

Le ragioni della differenziazione, secondo il Collegio, possono riassumersi in tre punti principali:

  1. funzione degli interessi moratori: sono dovuti dal giorno della mora; il creditore ne ha diritto anche se non pattuiti nel contratto (ex art. 1224, comma primo); se il tasso non è previsto espressamente, sarà pari a quello pattuito per gli interessi corrispettivi (sarebbe paradossale una sua riduzione al livello del tasso di interesse legale).
    Essendo che le obbligazioni pecuniarie relative a debiti liquidi, ex art. 1182, comma terzo, c.c., debbano essere adempiute al domicilio del creditore, senza necessità di preventiva costituzione in mora, per i crediti di denaro liquidi, dal momento della scadenza, sono dovuti immediatamente interessi moratori, che vanno a sostituire automaticamente quelli corrispettivi;
  2. natura risarcitoria: in situazioni patologiche, i moratori sono riequilibrabili ex art. 1384 c.c;
  3. ruolo nella concessione del credito: rapporto di indipendenza[41]. Svolgono esclusivamente una funzione dissuasiva, di ammonimento verso il debitore: non sono assolutamente determinanti nella formazione del credito, distanziandosi, così, dall’attività bancaria propriamente intesa.

Margini di una rilevanza degli interessi di mora ai fini dell’usura potrebbero riscontrarsi solo con riferimento alla fattispecie ex art. 644, comma terzo, c.p., la c.d. usura residuale[42].

La pattuizione in base alla quale gli interessi moratori siano dovuti “su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente” (la sola locuzione “a qualunque titolo”, peraltro, non pare sufficiente a giustificare l’applicazione estensiva della norma antiusura agli interessi moratori[43]) comporta che la rata non riscossa venga gravata dagli interessi moratori, generando un ipotetico problema di anatocismo[44].

La rata non è un’obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento (ai sensi dell’art. 1819 c.c.) e il carattere accessorio dell’obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest’ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale (ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento).

In definitiva, le due parti sono “meno separate di quanto appaiano a prima vista”: al momento dell’inadempimento, il debitore è tenuto a soddisfare un’unica obbligazione, per capitale ed interessi.

L’inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito[45]: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. In conclusione non sussiste alcun problema di anatocismo[46].

In senso adesivo, si collocano due decisione del Collegio di coordinamento[47], che, tacciando di “eccessiva scioltezza” la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, rilevano come gli interessi moratori non siano presi in considerazione dalle “Istruzioni per le rilevazioni dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia nelle determinazione del “tasso soglia”[48] e, pertanto, non possano, consequenzialmente, essere computati nel costo del credito ai fini della valutazione di usurarietà del negozio.

È, dunque, logicamente (prima ancora che giuridicamente) errata ogni eventuale sommatoria dei tassi corrispettivi e di quelli moratori, condotta nelle operazioni di verifica del superamento del tasso soglia, atteso il carattere tipicamente sostitutivo e alternativo della prestazione dei secondi rispetto ai primi.

Da ultimo, si segnala che il problema dell’applicabilità del secondo comma dell’art. 1815 c.c. agli interessi moratori assuma connotazioni parzialmente differenti, nell’ipotesi in cui questi vengano pattuiti fra soggetti rispettivamente qualificabili, ai sensi del Codice del consumo, come professionista e consumatore.

In tal caso, infatti, potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista dagli artt. 33 ss. del predetto Codice, ovverosia la presunzione di vessatorietà e, quindi, la nullità delle clausole aventi l’effetto “di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo” (art. 33, comma 2°, lett. f, Cod. Cons.)[49].


[1] V. U. Malvagna, L’usura originaria del tasso di mora comporta la gratuità dell’intero rapporto di credito ex art. 1815, co. 2, c.c., in Diritto Bancario – Giurisprudenza, 6 ottobre 2017, dirittobancario.it.

[2] V. F. Valerini, Tassi usurari: per la Cassazione l’usura del tasso moratorio travolge anche quelli corrispettivi (e si possono sommare), in Diritto & Giustizia, fasc. 155, 2017, 6.

[3] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324. V. infra nota 4.

[4] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324. Nella sentenza è statuito che “In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996[4], che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge.”.

[5] Secondo la ricostruzione fornita in sentenza, il legislatore, con la disposizione codicistica de qua, avrebbe “voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.

[6] Inaugurato, sostanzialmente, con la sentenza n. 5324/2003 e puntualizzato nella summenzionata pronuncia n. 350/2013.

[7] Pare opportuno, sin d’ora, evidenziare che all’orientamento riproposto dalla giurisprudenza di legittimità siano state minoritarie le Corti di merito ad allinearsi. V. App. Venezia, 18 febbraio 2013, n. 342; Trib. Milano, Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 58808.

[8] V. M. Vazzana, Il tasso soglia fissato dal legislatore riguarda anche gli interessi moratori, in Diritto & Giustizia, fasc. 0, 2013, 58. La fattispecie riguardava un caso in cui la banca mutuante era stata convenuta in giudizio, in quanto, ad avviso della parte attrice, già parte mutuataria, “il tasso applicato al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 19.9.1996 per l’acquisto della propria casa era da considerare usurario”. In primo grado, il Tribunale adito aveva rigettato la domanda, in base al disposto di cui all’art. 2 della legge n. 108/96, in virtù del quale “per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi rilevati dal Ministero del Tesoro, ai sensi della citata legge, devono essere aumentati della metà”: considerato che, il D. M. 27 marzo 1998, emesso dallo stesso Ministero, aveva previsto per la categoria dei mutui il tasso dell’8,29%, aveva, quindi, escluso che il tasso contrattualmente fissato fosse potuto essere ritenuto usurario. Tale posizione veniva confermata, successivamente, anche in appello (La Corte territoriale, infatti, confermava la decisione di primo grado, evidenziando che i motivi posti a base dell’appello fossero aspecifici rispetto alla motivazione della decisione del Tribunale). La questione, quindi, giungeva in Cassazione (la parte attrice proponeva ricorso affidato a due motivi: vizio di motivazione; violazione dell’art. 1421 c.c.).

[9] Nella fattispecie oggetto della sentenza, la constatazione che il contratto di mutuo fosse stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione non è stata ritenuta bastevole a provare la condizione di difficoltà economica o finanziaria del cliente – debitore.

[10]Sul punto, Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per cui “Il difetto di una specifica motivazione in ordine alla applicabilità anche agli interessi moratori dell’art. 1815, secondo comma, c.c. risulta ininfluente nella specie, in quanto il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, è comunque comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della questione è assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato, ed il rilievo appare in sé decisivo, che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile, senza necessità di specifica motivazione, l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità[10], secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.”.

[11] V. supra nota 3.

[12] V. F. Caringella, Studi di diritto civile, Vol. 3, 394.

[13] La prima pronuncia di merito che si è allineata all’orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione pare essere quella del Giudice di Pace di Domodossola, 2 maggio 2014, n. 88, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori. V. anche Trib. Torino, 18 settembre 2015, con nota di S. Mogavero, Dal Tribunale di Torino un sì alla cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini usura, in Diritto Bancario – Giurisprudenza, 3 novembre 2015, dirittobancario.it. Nel caso di specie il mutuatario ingiunto contesta la legittimità della clausola di pattuizione degli interessi, in osservanza della quale si rivelerebbe un superamento della soglia del tasso di usura quale conseguenza del computo del tasso di mora rilevabile dal contratto in questione. Il ricorrente pone a fondamento delle sue eccezioni proprio i principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte nell’ambito della sentenza poco sopra citata, i quali individuavano per l’appunto come usurari i tassi che “a qualunque titolo” superino il limite stabilito dalla legge. Il giudice, pronunciatosi mediante ordinanza, dispone consulenza tecnica con il fine di accertare l’eventuale usurarietà dei tassi applicati (“[…] deve disporsi una consulenza tecnica sul seguente quesito: “il consulente, letti gli atti e compiuti gli opportuni accertamenti, ricostruisca le vicende del mutuo in oggetto, verificando il rispetto delle condizioni previste in tale contratto e della disciplina in materia di anatocismo, interessi usurari e capitalizzazione degli interessi […].”.).

[14] La cumulabilità delle tue tipologie di interessi è stata oggetto anche di un’altra recente pronuncia. V. Cass. Civ., Sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5598.

[15] Tale orientamento è stato, peraltro, disatteso da successivi pronunciamenti, sia dei Tribunali di merito, sia del Arbitrato Bancario Finanziario.

[16] Si segnala Trib. Vercelli, Sez. I, sentenza 16 novembre 2011. Il Tribunale osserva come la clausola penale pattuita per il semplice ritardo (denominata nell’ambito dei conteggi predisposti dalla Banca “indennità di contenzioso”) non incida sul calcolo del tasso di interesse praticato, considerato che si tratta di somma predeterminata, seppure nel caso di specie in proporzione alla somma rimasta inadempiuta, la quale, pur avendo una funzione assimilabile a quella degli interessi moratori (sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 18 novembre 2010, n. 23273) ha natura diversa rispetto agli interessi in genere, la cui caratteristica peculiare è il maturare con il passare del tempo (caratteristica che non si riscontra nella penale). Tale diversità appare confermata dalle norme regolamentari (“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”) emesse dalla Banca d’Italia in tema di usura, che prevedono che siano escluse dal calcolo del TEG le spese connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi, e comunque gli oneri contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Il Tribunale, inoltre, giunge a ritenere che, in caso di penale (per il ritardo) usuraria, debba trovare applicazione non la sanzione della nullità, ex art.  1815, comma secondo, c.c., ma il rimedio della nullità di protezione, in caso di contratti del consumatore, o la riduzione giudiziale disciplinata dall’art. 1384 c.c.

[17] In tal senso, A, Tarantino, Usura e interessi di mora, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 675.

[18] Sull’assimilabilità, R. Carrano, Se gli interessi moratori sono usurari la “clausola penale” che li prevede è nulla e sono dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1224 c.c., in Dir. civ. cont., Anno I, Numero II, luglio/settembre 2014. V. anche ABF, Collegio di Roma, 16 gennaio 2015, n. 297, ove è statuito testualmente che “la diversa natura di strumento di liquidazione preventiva e forfettaria del danno risarcibile vale ad assimilare gli interessi di mora alla clausola penale con conseguente applicabilità del meccanismo di cui all’art. 1384 c.c. Ebbene, la valutazione in ordine al carattere manifestamente eccessivo del tasso di mora non può che tener conto del rapporto quantitativo intercorrente con gli interessi corrispettivi, giacché ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c., in mancanza di una diversa pattuizione, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura di quelli corrispettivi. Ed infatti, pur nella diversità di funzione, entrambi questi strumenti misurano il sacrificio che il mutuatario accetta di sopportare per godere della somma mutuata.”.

[19] In tal senso, ABF, Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875 e 30 aprile 2014, n. 2666.

[20] V. A. Tarantino, op. cit.

[21] Sul punto, R. Marcelli, L’usura della legge e l’usura della Banca d’Italia: nella mora riemerge il simulacro dell’omogeneità. La rilevazione statistica e la verifica dell’art. 644 c.c.: finalità accostate ma non identiche., in Rivista di Diritto Bancario, n. 2/2015, dirittobancario.it.

[22] Così, A. Fauster, Note in materia di usurarietà degli interessi moratori: l’interpretazione della Suprema Corte del 2013 e spunti critici. L’interpretazione ad usum debitoris non regge., in mmlex.it.

[23] Così, Banca d’Italia, Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, 3 luglio 2013, bancaditalia.it.

[24] V. Trib. Milano, 29 gennaio 2015, n. 1242, per cui Ai fini dell’applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, a oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori”.

[25] V. supra nota 23. V. anche A. Fauster, op. cit.

[26] La proposta di Bankitalia è stata seguita da diversi Tribunali di merito, che applicano quindi soglie usura ad hoc per gli interessi moratori. Contra, Trib. Milano, 17 marzo 2016

[27] Secondo alcuni Autori, peraltro, l’eventuale usurarietà degli interessi moratori comporterebbe l’intera nullità delle pattuizioni sugli interessi, con la conseguenza – devastante – che anche la clausola sugli interessi corrispettivi sarebbe nulla (con ciò non applicandosi alcun principio conservativo).  Parimenti non è chiaro se gli interessi moratori asseritamente usurari, ove effettivamente dovuti, debbano essere rapportati all’intero capitale oggetto del finanziamento (con un’incisività, quindi, in termini di percentuale, in genere molto bassa), o solo con il capitale di cui alla singola rata, relativa alla quale si fosse verificata la mora.

[28] Che rappresenterebbe un «“non tasso” od un “tasso creativo”»; così, M. Perna, USURA: gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, in Ex Parte Creditoris – www.expartecreditoris.it – ISSN: 2385-1376, 2016.

[29] In tal senso, v. anche Trib. Brescia, 15 giugno 2017.

[30] Così, Trib. Padova, Sez. II, 10 marzo 2015, per cui “In materia di mutuo e interessi usurari il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà nel senso che il Giudice deve verificare se il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati superino o meno il tasso soglia”.

[31] V. Trib. Padova, Sez. II, 10 marzo 2015, per cui “[…]sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca che ha fatto proprio tale deduzione nel costituirsi, è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto.”.

[32] V. S. Di Loreto, Usura. Sommatoria fra tasso di mora e tasso corrispettivo: una “mostruosità” se dedotta dal mutuatario; impunita quando perpetrata dalle banche., sdlcentrostudi.it.

[33] V. S. Di Loreto, op. cit.

[34] Tali pratiche dovrebbero essere oggetto di censura da parte dell’Autorità Giudiziaria.

[35] A sostegno di tale soluzione, si evidenzia la formazione di un consistente filone giurisprudenziale, del quale, a titolo esemplificativo, si riporta testualmente stralcio della sentenza n. 26/2013, Tribunale Fallimentare di Parma: “[…] Occorre verificare il singolo contratto e stabilire se esso preveda interessi di mora in caso di inadempimento e se gli stessi siano sostitutivi dell’interesse corrispettivo. Infatti se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori, ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio…. Se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge 108/96 e successive modifiche)[…] Prevedendo il contratto che gli interessi di mora non si sostituiscono a quelli corrispettivi, ma si sommino a questi (quindi su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi) si può concludere che, applicando la normativa al contratto de quo anche gli interessi di mora siano da computare ai fini del TEGM e pertanto quest’ultimo sfora il tasso soglia (vigente al momento della stipula) ed il contratto di mutuo sia usurato ab origine quindi trova applicazione la sanzione civilistica dell’art.1815 c.c. ultimo comma.”. V. anche Trib. Bologna, ordinanza 10 novembre 2014; Trib. Siena, ordinanza 29 ottobre 2014; Trib. Enna, 12 gennaio 2015, n.25.

[36] V. Trib. Milano, Sez. IV, 27 ottobre 2015, n. 11997.

[37] Mutuando l’espressione presente in sentenza, il superamento deve essere “valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi”.

[38] Tale modalità di determinazione dell’interesse moratorio “assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico – giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo.”.

[39] Anche la doglianza relativa al c.d. metodo di ammortamento alla francese è stata ritenuta infondata.

[40] Così, ABF, Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125, con nota di M. Semeraro, Interessi moratori e usura, in Diritto Bancario – Spunti dall’ABF, febbraio 2014, dirittobancario.it.

[41] In tal senso, Cass. 5 febbraio 2013, n. 5683, in Foro.it., 2013, II, 484.

[42] L’usura residuale include gli interessi, anche se inferiori al limite del tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi, che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Sulla questione, vedi supra nota 40.

[43] Così, Trib. Brescia, 24 novembre 2014.

[44] Gli interessi moratori si applicano (sia pur in misura corrispondente alla durata dell’inadempimento) sulla rata non riscossa che comprende per lo più sia il capitale sia gli interessi corrispettivi. Sicché, diviene inevitabile chiedersi se quest’applicazione di interessi (moratori) su interessi (corrispettivi) sia legittima e se il tema dell’usura non si riproponga.

[45] In tal senso, Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8 luglio 1986, n. 4451.

[46] A supporto di tale tesi, V. delibera CICR del 9 febbraio 2000, laddove si prevede espressamente che nei rimborsi rateali dei finanziamenti non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento all’obbligo di pagamento delle rate scadute, sono dovuti, se contrattualmente previsti, gli interessi moratori sull’importo “complessivamente dovuto” e, quindi, sulla parte di rata comprendente capitale ed interessi corrispettivi.

[47] Il riferimento è a ABF, Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875 e 30 aprile 2014, n. 2666.

[48] Sulla questione, Trib. Catania, Sez. VI, 7 febbraio 2017.

[49] Così A. Tarantino, op. cit.

4 COMMENTI

  1. che non c’è giustizia e non è giusto che non si possa parlare con il giudice l’avvocato può essere corrotto nel mio caso ho delle prove schiaccianti ma il giudice che fa nonostante anche la perizia fatta dal ctu avesse riscontrato l’usura non solo ma ci sono anche delle mancanze di buona fede con prove allucinati ma il guidice che fa no non ce usura no la banca ha agito correttamente bla bla bla non credo più nella giustizia i ,sapete cosa mi ha detto un altro avvocato lei la causa non la persa bensi’ non la vinta

  2. Solo in italia i mutui costano il triplo degli altri paese europei…. la cassazione dice solo che il costo del prestito non deve essere superiore a determinate soglie … quindi basta (e bastava) che le banche italiane (e banca d’italia) applicassero interessi “giusti”. Esempio: nel maggio 2008 il tasso usura era del 9.06% perche’ fare mutui al tasso del 7/8% quando si sa già’ che aggiungendo tutti gli altri oneri e costi sfori il tasso usura…. L’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che «se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» e (che) ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, A QUALUNQUE TITOLO, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. QUINDI DI COSA PARLI —– LA LEGGE “PRIMARIA” SU RIPORTATA IN 10/12 PAROLE SMENTISCE TUTTO IL TUO PENSIERO….. ——

    • Nonostante il tono perentorio, la inviterei a rileggere il mio contributo, poiché le argomentazioni esposte, di critica verso un’interpretazione rigidamente letterale del dato normativo (che è, sostanzialmente, quella da lei proposta nel suo commento), non essendo mie personali invenzioni, quanto piuttosto concetti condivisi da importante dottrina e da una parte (invero rilevante) della giurisprudenza di merito, di legittimità e arbitrale, meriterebbero un più puntuale e attento approfondimento. Sempre che rileggere il mio articolo possa essere un’operazione di suo gradimento.
      Cordialità.

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