Crisi d’impresa e riduzione dei debiti: il legislatore chiarisce il regime fiscale delle sopravvenienze attive

Con il d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, il legislatore interviene in modo puntuale su uno dei profili più problematici della disciplina della crisi d’impresa: il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 288 del 12 dicembre 2025, affronta una questione che aveva generato incertezza applicativa e riflessi distorsivi sull’effettività degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Composizione negoziata della crisi”, a cura di Monica Mandico e Pasquale Capaldo, e acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.

Composizione negoziata della crisi

Composizione negoziata della crisi

Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.

Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. 

Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

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Monica Mandico, Pasquale Capaldo, 2025, Maggioli Editore
21.00 € 19.95 €

L’intervento normativo: un chiarimento atteso dal sistema

Il legislatore colloca l’intervento nel Titolo II del decreto, dedicato alla crisi d’impresa, e in particolare nel Capo I, relativo alle imposte sui redditi.
Questa scelta non è casuale. Essa conferma, infatti, il ruolo centrale della variabile fiscale nella concreta efficacia degli strumenti di regolazione della crisi.

Con l’art. 8, il decreto introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR. In tal modo, chiarisce in via definitiva che il regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive si applica anche alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Di conseguenza, il legislatore chiude una fase di incertezza che aveva inciso negativamente sulla sostenibilità economica dei piani e sulla convenienza delle soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale.

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Contenuto e portata dell’art. 8 del d.lgs. 186/2025

La disposizione chiarisce che non costituiscono sopravvenienze attive imponibili, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, le riduzioni dei debiti dell’impresa realizzate nell’ambito di procedure a finalità liquidatoria, quali la liquidazione giudiziale, il concordato minore liquidatorio e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Parimenti, viene esclusa la qualificazione come sopravvenienze attive – nei limiti e secondo la disciplina già prevista dal secondo periodo del comma 4-ter – anche per le riduzioni dei debiti conseguenti a strumenti di continuità e risanamento, tra cui il concordato minore in continuità aziendale, gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, i piani attestati di risanamento pubblicati e i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO).

Il comma 2 dell’art. 8 esclude espressamente il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate sulla base di interpretazioni difformi, rafforzando la qualificazione della norma come autenticamente interpretativa.

La questione applicativa: la tassazione “figurativa” nella crisi

La portata dell’intervento emerge chiaramente se si considera la prassi applicativa. Nelle procedure di crisi, la riduzione dei debiti è un effetto fisiologico della situazione di incapienza patrimoniale dell’impresa. Sul piano fiscale, tuttavia, tale riduzione rischiava di essere qualificata come componente positivo di reddito, dando luogo a una sopravvenienza attiva imponibile.

Ne derivava il paradosso di un’imposizione fondata su un reddito meramente contabile, privo di un effettivo incremento di ricchezza. L’effetto risultava particolarmente critico sia nelle procedure liquidatorie, sia negli strumenti di regolazione negoziale della crisi, nei quali la tassazione avrebbe potuto compromettere l’equilibrio dei piani e il soddisfacimento dei creditori.

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La disciplina previgente e la ratio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR

L’art. 88, comma 4-ter, TUIR era stato introdotto proprio per evitare tali distorsioni, distinguendo tra procedure liquidatorie – per le quali la sopravvenienza da esdebitazione è integralmente esclusa da imposizione – e procedure di risanamento o continuità, nelle quali la non imponibilità opera entro il limite delle perdite fiscali e degli altri componenti negativi utilizzabili.

La ratio della norma è coerente con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.: la riduzione delle passività in un contesto di crisi non esprime, di per sé, un incremento reale di ricchezza tassabile.

Il disallineamento con il Codice della crisi d’impresa

Con l’entrata in vigore del CCII, il sistema concorsuale è stato profondamente rinnovato, introducendo strumenti nuovi o radicalmente riformati. Tuttavia, la normativa fiscale non era stata contestualmente aggiornata, mantenendo un riferimento alle categorie della legge fallimentare.

Questo disallineamento aveva favorito interpretazioni restrittive, come quella espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 179/2025, che aveva escluso l’applicabilità della detassazione al concordato semplificato.

Il rischio di ineffettività degli strumenti del CCII

L’orientamento amministrativo aveva evidenziato un rischio sistemico rilevante: l’imposizione delle sopravvenienze attive nel concordato semplificato avrebbe ridotto le risorse disponibili per i creditori, rendendo lo strumento difficilmente omologabile e svuotandolo di effettività.

Si sarebbe così determinato un evidente contrasto con la ratio del CCII, improntata al favor per le soluzioni negoziate e alla riduzione del ricorso alla liquidazione giudiziale.

Il chiarimento legislativo: distinzione tra procedure

Il d.lgs. 186/2025 interviene risolvendo espressamente tali criticità. Per le procedure a finalità liquidatoria, la riduzione dei debiti è integralmente esclusa da imposizione. Per le procedure di continuità e risanamento, la non imponibilità opera nei limiti già previsti dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR, preservando l’equilibrio tra esigenze di gettito e tutela della capacità contributiva.

Impatti operativi nella gestione della crisi

Sul piano pratico, il chiarimento produce effetti immediati: la fiscalità torna a essere una variabile prevedibile nella scelta dello strumento, migliora la sostenibilità economica dei piani, si tutela l’attivo a beneficio dei creditori e si riduce il rischio di contenzioso.

La clausola di non rimborso

La previsione che esclude il rimborso delle maggiori imposte versate appare coerente con la natura interpretativa della norma e con le esigenze di finanza pubblica, pur sollevando profili critici sotto il profilo dell’equità per i contribuenti che abbiano subito un’imposizione oggi ritenuta non coerente con la ratio del sistema.

Considerazioni finali

Il d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 segna un passaggio decisivo nel processo di armonizzazione tra diritto tributario e diritto della crisi d’impresa. La disciplina delle sopravvenienze attive viene ricondotta a coerenza con le finalità del CCII, restituendo effettività agli strumenti di regolazione della crisi e confermando la centralità di una valutazione integrata, giuridica e fiscale, nella gestione delle situazioni di difficoltà dell’impresa.

Monica Mandico, Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

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