Lo svolgimento dell’attività bancaria è disciplinata dal Testo Unico Bancario[1] (TUB), dal Decreto Legislativo 27/11/1992 n. 87[2], che concerne, precisamente, l’informativa di bilancio di società finanziare e banche, e dalla Circolare n. 262 del 22/12/2005 della Banca d’Italia[3], che contiene norme per la redazione degli schemi di bilancio bancario corrispondente ai principi contabili internazionali, dell’International Accounting Standards e International Financial Reporting Standards, IAS/IFRS. Da quanto si evince dall’articolo 10 del Testo Unico Bancario, possiamo comprendere che il ruolo e i compiti delle banche, consistono nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l’erogazione del credito[4], avendo, quindi, carattere d’impresa.
I servizi che vengno offerti dagli istituti di credito sono composti[5] nell’attività finanziaria, ovvero i servizi fiduciari e la sottoscrizione di emissioni e nell’attività monetaria, ovvero la possibilità di mettere a disposizione svariati servizi di pagamento, ed infine, ma non per minor importanza l’attività di intermediazione, consistente nell’offerta di prodotti di risparmio o investimento e l’erogazione di prestiti.
Per quanto concerne l’ultima attività, nonché l’attività di intermediazione, bisogna far presente che l’attività del prestito prevede varie fasi[6]: la prima consiste nell’acquisizione delle strategie e delle modalità operative di implementazione, la seconda nella valutazione del merito creditizio e delle eventuali garanzie e in questa fase viene concesso il prestito, nella penutlima fase si ha il monitoraggio e la revisione di situazioni rischiose e nell’ultima fase vi è l’eventuale gestione del contenzioso. Occorre soffermarsi sulla seconda fase, quella della concessione, nella quale è analizzato il rischio di credito formato da due componenti che sono la perdita attesa (EL, expected loss) e la perdita inattesa (UL, unexpected loss), la quale proprio quest’ultima è la componente nella quale vi è un livello elevato di rischio poichè consiste in quelle perdite che non si prevede di subire al momento dell’erogazione del credito. Il rischio di credito, dunque, è definito come quella possibilità che nell’ambito di un’operazione creditizia il debitore non ottempera anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore.
Regolamentazione dei non performing loans
Giunge l’onere, necessario, di distinguere tra crediti certi, quei crediti che non sollevano alcun dubbio sull’adempienza della controparte, e crediti il cui incasso non risulta così certo come per i primi. Proprio questi ultimi vengono chiamati crediti deteriorati, quei crediti per cui la banca riscontra delle difficoltà a far rientrare nella sua liquidità, in inglese Non Performing Loans trovando l’esatta definizione e classificazione nella circolare n. 272, emanata da Banca d’Italia il 30 luglio 2008. Questi crediti sono distinguibili in tre noveri[7], e sono: le sofferenze, crediti che non danno certezza per quanto riguarda l’incasso, a causa dello stato di insolvenza del debitore o di situazioni equivalenti. Sono situazioni non transitorie e che obbliga la banca a prendere dei provvedimenti duri nei confronti dei debitori in quanto sono impossibilitati ad adempiere gli obblighi contrattuali assunti; l’inadempienze probabili, crediti che, senza l’utilizzo di azioni come l’escussione delle garanzie, risultano gravemente difficili da riscuotere, definendole come situazioni legate a una difficoltà temporanea della controparte, la quale per motivi personali o reddituali non riesce ad adempiere, e l’esposizioni scadute e/o sconfinanti[8] sono esposizioni che risultano scadute da più di 90 giorni e che abbiano superato un certo importo. L’inadempienza da parte del debitore oltre che oggettiva tende a persistere nel tempo e risulta essere una inadempienza lieve in quanto non comporta a cambiamenti drastici nel rapporto banca-debitore.
Oltre a questi tre noveri, è possibile individuare una tipologia di crediti deteriorati[9] che presentano una concessione da parte dell’istituto di credito, il quale possono risultare tra le sofferenze, le inadempienze probabili o le esposizioni scadute, in quanto non costituiscono una categoria a sé stante. Per concessione si intende, quindi, una deroga alle condizioni contrattuali che vengono offerte ai clienti, e un esempio può consistere nella diminuzione del tasso di interesse del finanziamento o dal prolungamento della durata del prestito. Le concessione rilasciate dalla banca hanno una duplice finalità, quella di gestire e salvare quelle posizioni che sono a rischio e andare incontro ad uno gruppo di clienti in difficoltà, affinchè questa politica non risulti inefficace. Questo tipo di “crediti forborne” sono suddivisibili in due fasce, in base ai soggetti a quali sono conferiti:
- “Forborne performing exposures”, clienti definiti in qualche modo sani ma presentano temporaneamente delle difficoltà finanziare;
- “Non performing exposures with forbearance measures”, concessi a clienti in stato di default accertato o di deterioramento della loro posizione creditizia.
Gli strumenti giuridici per il recupero dei crediti deteriorati
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile del l. n. 83/2015
Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, è stato il primo passo del Governo Italiano per una ulteriore riforma del diritto fallimentare. L’emanazione delle disposizioni contenute nel decreto, rispondono alla necessità e urgenza di raggiungere una serie di obiettivi: garantire l’indipendenza e la terzietà degli incaricati che affiancano il giudice nella gestione delle procedure concorsuali, rafforzare le norme previste per l’erogazione di finanziamenti alle imprese che versano in uno stato di crisi, prevedere tipologie di accordo di ristrutturazione del debito, migliorare l’efficienza delle procedure di esecuzione forzata, sostenere il debitore intervenendo sulle procedure esecutive, modificare le disposizioni relative alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti per gli enti creditizi[10]. Pertanto, il fine delle nuove disposizioni vuole essere quello di ridurre i tempi del recupero dei crediti, delle procedure fallimentari e del contenzioso civile, affinché la certezza delle tempistiche e dell’entità del recupero possa concretizzarsi in un sistema economico più competitivo in Europa. Ai fini della trattazione vanno approfonditi i tratti più rilevanti delle disposizioni, per comprendere al meglio la finalità del legislatore. L’art. 1, co. 1, lett. b), del decreto legge n.83/2015 definisce, sentiti i creditori principali, come il debitore possa essere autorizzato in via d’urgenza dal Tribunale a contrarre finanziamenti funzionali all’esercizio dell’attività aziendale, affinché possano aumentare le possibilità di buon esito dei piani di risanamento dell’impresa in crisi[11]. In aggiunta a questo, con lo scopo di evitare una svalutazione del patrimonio del debitore, l’art. 2, co. 1, aggiunge l’art. 163-bis al d. 16 marzo 1942 n. 267, con il quale il commissario è tenuto a valutare, nel caso corrisponda al miglior interesse per i creditori, l’offerta per l’acquisto dell’azienda, di uno o più rami dell’azienda, anche da parte di soggetti terzi. L’art. 3, co. 1, prevede che i creditori possano presentare una proposta concorrente di concordato preventivo, qualora quella presentata dal debitore non assicuri il pagamento di almeno il quaranta per cento dei crediti chirografari, in modo tale da favorire l’immissione di capitale nell’impresa in crisi e la valorizzazione più corretta del patrimonio del debitore. L’art. 6 del decreto legge, oltre a separare il ruolo di curatore da quello di commissario giudiziale, in relazione alla procedura di concordato per il medesimo debitore, garantendo l’indipendenza tre le due figure, sottolinea che questo è tenuto ad adempiere al suo ruolo nel rispetto dei termini prestabiliti, pena la revoca per giusta causa. Questa disposizione risponde all’esigenza di ridurre i tempi delle procedure di fallimento e redatte allo stesso fine anche le disposizioni che disciplinano le modalità di vendita dei beni pignorati. Dunque, l’art. 13, co. 1, lett. n) passa da 120 giorni a 60 giorni il termine per depositare l’istanza, e inoltre va fatto presente come il valore dell’immobile pignorato secondo il nuovo art. 568 c.p.c. sarà determinato dal giudice avendo riguardo al valore di mercato sulla base delle indicazioni fornite dalle parti e dall’esperto. Il legislatore si è occupato tra l’altro di quelle imprese che versano in stato di crisi e che sono indebitate verso gli intermediari finanziari e, nel favorire un risanamento precoce, ha previsto l’introduzione dell’art. 182-septies l. fall. il quale prevede che gli effetti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti vengano estesi ai creditori non aderenti che appartengano alla stessa categoria, quando i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi e i creditori delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria[12]. Si vuole in questo modo evitare che alcuni intermediari finanziari, che vantano un credito nei confronti di un’impresa, possano bloccare l’esito della procedura di risanamento accordata dal settantacinque per cento dei creditori che rappresentano la metà dell’indebitamento complessivo, favorendo il buon esito di un accordo volto al risanamento dell’impresa in crisi in tempi congrui.
Un’altra delle novità previste dal d.l., è l’introduzione del “Portale unico delle vendite pubbliche[13]” gestito dal Ministero della Giustizia, attraverso il quale verranno effettuate online tutte le aste di beni immobili e mobili registrati, con pubblicità obbligatoria. Infine, è d’obbligo far presente l’introduzione da parte del legislatore dell’art. 2929-bis c.c., che ammette l’esecuzione forzata da parte del creditore che sia stato pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, anche senza aver ottenuto una preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del trasferimento, trascrivendo il pignoramento entro il termine di un anno dalla data di trascrizione dell’atto. Si evince, inoltre, che l’articolo 2929-bis[14] c.c. va a tutelare il creditore che ritenesse i suoi interessi pregiudicati da un atto del debitore, il ciò in totale disaccordo con la visione comune che l’ordinamento italiano vada per primo a proteggere gli interessi del debitore, attraverso l’introduzione della “revocatoria semplificata”. Anche se la riforma del diritto fallimentare potrebbe sembrare lontana dal tema dei non performing loans delle banche italiane, in realtà questa influenza da vicino la gestione di queste poste da parte dei singoli intermediari, i quali ci si aspetta che potranno recuperare i loro crediti con tempistiche più contenute e certe. Le nuove disposizioni riguardanti le procedure giudiziali sono atte a garantire un veloce smaltimento dei crediti deteriorati dai bilanci degli intermediari, anche attraverso delle cessioni a prezzi meno penalizzanti, se queste nuove regole andranno a ridurre il pricing gap che caratterizza il mercato secondario degli NPLs. Il Governo con il d.l. 83/2015 ha compiuto un passo finalizzato, alla riduzione dei tempi di recupero dei crediti anomali, incoraggiando un produttività delle strategie di gestione di queste poste da parte delle banche. Il secondo passo effettuato dal legislatore ha proseguito, in stretta continuità, la riforma del 2015, ovvero l’emanazione il 3 maggio 2016 del d.l. n.59.
Decreto legge n. 59/2016: misure per il processo di recupero dei crediti
Il Decreto Banche, d.l. n. 59 del 3 maggio 2016[15], ovvero, disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione oltre ad occuparsi degli indennizzi agli investitori delle banche poste in liquidazione, ha introdotto misure volte al contenimento dei tempi del recupero dei crediti.
Il decreto legge ha apportato l’introduzione di una serie di strumenti di garanzia, disciplinati all’art.1 e all’art.2: il “pegno mobiliare non possessorio” e il “trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”. Il primo articolo del decreto, al co.1, ha introdotto per l’imprenditore la possibilità di costituire un pegno non possessorio come garanzia di crediti presenti o futuri, determinati o determinabili, relativi all’esercizio d’impresa. Il co.2 dispone come il pegno possa essere costituito su beni mobili, esistenti o futuri, determinati o determinabili, destinati all’esercizio d’impresa, e come il debitore abbia il diritto di vendere, trasformare o disporre di questi beni, senza che ciò comporti la costituzione di nuova garanzia. Il legislatore, al co.4 del decreto legge, ha fatto presente come il vincolo sia opponibile ai terzi solo una volta essere stato iscritto nel registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate[16]. Il co.7 disciplina le modalità di escussione della garanzia che il creditore garantito può mettere in atto in caso di inadempimento del debitore: egli può procedere alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita, restituendo al debitore l’eventuale eccedenza, attraverso modalità che garantiscano una valutazione del bene stesso e con un’adeguata forma di pubblicità; se l’oggetto del pegno è rappresentato da crediti, egli può raccoglierli o cederli fino a concorrenza dell’importo garantito; inoltre, nel caso fosse previsto dal contratto, il creditore può procedere alla locazione dei beni oggetto del pegno, soddisfacendo il proprio credito attraverso l’escussione dei canoni; e infine, ancora una volta se previsto dal contratto e se sono stati prestabiliti i criteri e le modalità di valutazione del valore, egli ha il diritto di appropriarsi dei beni oggetto del pegno[17]. Con codesta nuova forma di garanzia, coloro che ad oggi vantano un credito nei confronti di un’impresa avranno un nuovo strumento giuridico del quale avvalersi per riscuoterlo.
L’ulteriore istituto nato con il decreto consiste nel “patto marciano”, disciplinato dall’art.2, che ha introdotto al d.l. 1° settembre 1993, n. 385, l’art. 48-bis. Esso prevede, per i finanziamenti concessi ad un imprenditore, la possibilità per il creditore di essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore[18], ad esclusione (co.3) degli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore o di suoi congiunti. Il perito, co.6, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è situato l’immobile, è chiamato, entro sessanta giorni dalla nomina, ad effettuare una relazione giurata di stima dell’immobile oggetto del trasferimento da inviare al creditore e al debitore, i quali hanno il diritto, nei dieci giorni successivi alla consegna, di replicare la relazione. Gli effetti di un ampio ricorso al “patto marciano” sarebbero rilevanti: si ipotizza una riduzione dei tempi necessari al trasferimento della proprietà dell’immobile, da una durata media di quattro anni ad una lunghezza delle procedure esecutive di solo sei mesi. Il legislatore all’art. 3 del d.l. ha previsto l’introduzione di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, istituito presso il Ministero della Giustizia. Le informazioni del registro sono distinte dal decreto tra quelle pubbliche, accessibili gratuitamente a tutti, e quelle riservate, che sono utilizzabili esclusivamente dalla Banca d’Italia. Oltre a favorire l’azione della vigilanza, un sistema informativo permetterà di ridurre le informative presenti nel mercato dei crediti deteriorati, indirizzando ad uno scambio consapevole tra le controparti. Il d.l. apporta una serie di modifiche che meritano di essere citate, al Decreto 16 marzo 1942, n. 267 cosiddetta “Legge Fallimentare”. L’art. 6, co. 1, lett. a) introduce la possibilità di costituzione del comitato dei creditori anche per via telematica, e di svolgere in tale modalità alcune udienze, tenuto conto del numero dei creditori e dell’entità del passivo (lett. b)); mentre alla lett. c) si segnala che il curatore, che non rispetti i termini prefissati per il riparto dell’attivo fallimentare (art. 110 l. fall.), può essere revocato per giusta causa dal tribunale. Attraverso l’aggiunta di singole disposizioni alle norme preesistenti, il legislatore si è posto l’obiettivo di rendere più efficienti e tempestive le procedure relative al recupero crediti[19]. Con l’introduzione di nuovi istituti giuridici e le modifiche apportate al c.c. e alla legge fallimentare, le nuove diposizioni del d.l. n. 59, completando le norme previste nel 2015 dal d.l. n. 83, hanno avuto un impatto sul tema dei non performing loans. Esse promuovono delle strategie di gestione dei crediti anomali più efficaci, attraverso la riduzione delle tempistiche del loro recupero, con risvolti sullo sviluppo di un mercato secondario degli NPLs[20], a fronte di una valorizzazione di questi attivi, svalutati fino ad ora in termini di prezzo di scambio.
[1] Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in acronimo TUB) è un testo unico della Repubblica Italiana, emanato con il d.lgs 1º settembre 1993, n. 385, ed in vigore dal 1º gennaio 1994. Versione aggiornata, però, al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41
[2] Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.37 del 14-02-1992 – Suppl. Ordinario n. 27. Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicita’ dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro. Decreto Legislativo entrato in vigore il 29/02/1992.
[3] Banca d’Italia, EuroSistema, Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria. La Circolare contiene le disposizioni che disciplinano, in conformità di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli schemi individuali e consolidati del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), della nota integrativa e della relazione sulla gestione che le banche e le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari sono tenuti a produrre.Gli intermediari inseriscono nella nota integrativa del bilancio le informazioni previste dagli IAS/IFRS non richiamate dalla Circolare n. 262 nel rispetto di tali principi.
[4] Deterioramento dei crediti bancari e stretta creditizia ;Strategie per gli istituti e per i Policy Maker; 25 Gennaio 2012, GIOVANNI VIANI ( OLIVER WYMAN).
[5] A. Saunders, Economia degli intermediari finanziari, Mc Graw Hill, 2015
[6] A. Malinconico, Il credit risk management del portafoglio prestiti. Da Basilea 1 a Basilea 3, Franco Angeli, 2013
[7] Banca d’Italia, Circolare n. 272 del 30 Luglio 2008
[8] Aggiornamento n.7 della Circolare di Banca d’Italia n.272 del 20 Gennaio 2015
[9] BANCA CENTRALE EUROPEA,Vigilanza Bancaria: “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)”,Marzo 2017
[10] D.l. 27 giugno 2015, n. 83, Titolo I “Interventi in materia di procedure concorsuali”, Capo I “Facilitazione della finanza nella crisi”, consultabile in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
[11] M. RICCIO, Decreto Giustizia per la crescita: le misure in materia fallimentare, civile e sul Pct, 24 agosto 2015, in http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/24/decreto-legge-sulla-giustizia-civile
[12] A. PELLEGATTA, Ristrutturazione del debito e crediti deteriorati: situazione attuale e prospettive per le banche, in Bancaria, 2014, n. 11.
[13] M. CRISAFI, Ecco come cambia (ancora) il processo esecutivo. Tutte le novità del decreto legge n. 83/2015 in vigore dal 27 giugno, 29 giugno 2015.
[14] “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”.
[15] Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 è stato convertito nella l. 30 giugno 2016 n. 119, entrata in vigore il 3 luglio 2016.
[16] Decreto legge. 3 maggio 2016, n. 59, Capo I “Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti”.
[17] R. FERRETTI, Prime osservazioni sulle disposizioni del “Decreto banche” volte ad accelerare il recupero dei crediti bancari, 9 maggio 2016.
[18] E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI, op. cit., p. 3: <<Deve trattarsi di mancato pagamento protrattosi per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale mensile; per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una singola rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale di durata maggiore al mese o per i finanziamenti a rimborso in unica soluzione. Inoltre, qualora il debitore abbia rimborsato almeno l’85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi.>>.
[19] E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI, op. cit., p. 5-6.
[20] E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI, Nuove misure per velocizzare il recupero dei crediti: una prima analisi del D.L. 59/2016, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 4, Banca d’ Italia, Agosto 2016, p. 1.