Con la sentenza n. 96, la Corte Costituzionale ha valutato la legittimità dell’art. 171-bis c.p.c, introdotto dalla riforma Cartabia. La Corte ha stabilito che la norma non viola la Costituzione, in quanto mira a garantire la rapidità del processo.
Corte costituzionale- sent.96 del 03-06-2024
Vicenda
Con ordinanza del 23 settembre 2023, il Tribunale di Verona ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost.
Il giudice del rinvio ha evidenziato che la disposizione in questione, come illustrato nella Relazione al d.lgs. n. 149 del 2022, svolge un ruolo fondamentale nella nuova struttura del processo di cognizione di primo grado, anticipando le verifiche preliminari al decreto di fissazione dell’udienza per evitare attività processuali superflue.
Stando a quanto interpretato dal Tribunale, la norma in discussione obbliga il giudice a emettere un decreto che controlla vari aspetti preliminari, permettendo la sanatoria di eventuali vizi processuali o l’estensione del contraddittorio.
Tuttavia, il giudice di prime cure ha sostenuto la disposizione costituisca una violazione dei criteri stabiliti dalla legge di delega (artt. 76 e 77 Cost.), che non prevede interventi giudiziari anticipati prima dell’udienza di comparizione.
Ancora, il Tribunale ha osservato anche che la norma consente l’emanazione di provvedimenti interlocutori senza preventivo contraddittorio, in contrasto con l’art. 101, comma 2, c.p.c.
Premessa
Più in particolare, il Tribunale di Verona ha sollevato una q.l.c. in relazione all’art. 171-bis c.p.c., utilizzando come argomentazione un eccesso di delega legislativa. Siffatta contestazione verte sull’assenza di menzione del decreto di fissazione dell’udienza tra i criteri di delega indicati nell’art. 1, comma 5, della legge n. 206 del 2021. Questo parametro, fondamentale nella nuova struttura del processo di cognizione di primo grado, non risulterebbe, a parere del rimettente, riconducibile al criterio generale di concentrazione processuale.
L’iter argomentativo della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha chiarito che i limiti del potere legislativo delegato sono definiti dalla combinazione dell’oggetto e dei principi e criteri direttivi della legge di delega. La discrezionalità del legislatore delegato deve quindi essere interpretata in modo sistematico e teleologico, permettendo, in tal modo, uno sviluppo delle previsioni contenute nella legge delega attraverso l’attività di cd. “riempimento normativo“.
Secondo il giudice delle Leggi, la determinazione dei limiti della delega legislativa richiede un’interpretazione che parta dalla “lettera” del testo normativo e proceda a una verifica sistematica basata sulla ratio legis (criterio letterale). Solo mediante questo approccio interpretativo si può verificare se l’attività del legislatore delegato sia coerente con l’intero quadro normativo delineato dalla legge delega.
Discrezionalità
La discrezionalità concessa dalla legge delega risulta ampia nei settori come la riforma del rito ordinario di cognizione di primo grado sicché i principi e criteri direttivi della legge di delega delineano le linee fondamentali delle scelte legislative, conferendo al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità per l’attuazione normativa
Nonostante l’art. 1, co. 5, della l. n. 206 del 2021 non faccia specifico riferimento all’emanazione di un decreto di fissazione dell’udienza, la disposizione censurata si inserisce con coerenza tra i criteri di delega stabiliti per la fase introduttiva e di trattazione del giudizio ordinario di cognizione di primo grado.
Per i giudici della Corte Costituzionale, l’art. 171-bis c.p.c. ha come finalità quella di garantire il contraddittorio tra le parti, principio cardine del diritto processuale ex art. 111 Cost.
La norma, infatti, prevede che il giudice debba indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio già nel decreto di fissazione dell’udienza, invitandole a sviluppare le proprie argomentazioni sin dalle memorie preliminari e a discuterle in sede di prima comparizione. Tuttavia, i giudici sottolineano la presenza di alcune criticità. In particolare, tale norma permette al giudice di adottare provvedimenti preliminari senza consultare le parti, (quindi, verrebbe meno il contraddittorio).
Esegesi dell’art. 171-bis c.p.c.
Tuttavia, l’art. 171-bis c.p.c. è stato oggetto di numerose discussioni giuridiche al fine di vagliare la sua conformità con il principio del contraddittorio.
Infatti, nel caso in cui una parte dovesse richiedere al giudice di fissare un’udienza anticipata per discutere una questione di rito rilevata d’ufficio e decisa con decreto, l’ordinanza emessa all’udienza di prima comparizione non dovrebbe comportare preclusioni o decadenze per quella parte qualora essa non abbia eseguito l’attività processuale prescritta dal decreto.
Dunque, se il contraddittorio venisse negato nonostante la richiesta formale, la parte diligente non dovrebbe rischiare di vedere compromesso il proprio diritto a ottenere il bene della vita oggetto di pretesa del richiedente.
Conclusioni
In sintesi, l’articolo 171-bis c.p.c., pur essendo finalizzato alla velocizzazione del processo con decisioni su questioni di rito “liquide” tramite decreto, non è in grado di compromettere il contraddittorio delle parti.
Pertanto, il giudice può sempre adottare provvedimenti per garantire il diritto di difesa quando necessario, rendendo la norma conforme all’articolo 24 Cost.
Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis c.p.c. in riferimento all’art. 77 della Costituzione.
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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.