Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art 112 cpc)

in Giuricivile, 2018, 3 (ISSN 2532-201X)

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato trova la sua collocazione nell’art. 112 c.p.c. ai sensi del quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.

Si tratta di un principio che, tramandato dal processo formulare romano, codifica aforismi ben noti anche nel passato, in particolare, l’antico brocardo “sententia debet esse conformis libello”.

Essendo il giudice istituito per pronunziare sulle controversie che gli vengono sottoposte dalle parti, egli non può farlo sopra una cosa diversa da quella compresa nelle domande.

Infatti, come osserva Chiovenda, quando l’applicazione della legge ha per condizione la domanda dell’interessato, essa non può aver luogo se non nei limiti in cui si è verificata questa condizione, cioè nei limiti della sua domanda. Nonostante l’estrema sinteticità e l’apparente chiarezza del dato normativo, l’art. 112 c.p.c. rappresenta una delle disposizioni più dense di significato di tutto il codice di procedura civile.

Attraverso la norma in esame si stabilisce in termini generali:

  • a) la stretta correlazione fra la pronuncia giudiziale e quanto dedotto in giudizio dalle parti nel merito, sia con la domanda che con le relative eccezioni, di qui il fondamento del dovere decisorio;
  • b) ai fini del vincolo del giudice a quanto dedotto, è necessario che la volontà delle parti sia formalizzata attraverso la formulazione di una vera e propria domanda giudiziale o un’eccezione, di qui la stretta correlazione con il principio della domanda enunciato dall’art 99 c.p.c.;
  • c) una volta che la volutans partium si sia formalizzata nei termini di una domanda o di un’eccezione, a ciò va rapportato il dovere decisorio del giudice, anche al fine di verificare se la sua pronuncia sia o meno viziata per extrapetizione, ultrapetizione o omissione di pronuncia.

Fondamento del potere-dovere decisorio del giudice

Partendo dal primo punto, l’art 112 c.p.c., nella parte in cui prevede che “il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa” enuncia il suo dovere decisorio.

A quel generico diritto alla tutela giurisdizionale che è l’azione, corrisponde un generico dovere dello Stato, impersonato nell’organo giurisdizionale, di prestare quella tutela.

Di fronte a tale diritto di azione, inteso come diritto ad un provvedimento sul merito, il dovere dell’organo giurisdizionale è quello di compiere tutti quegli atti che, coordinandosi a vicenda, conducono alla pronuncia del provvedimento sul merito, ossia della decisione.

Dovere che è anche esempio di potere di decidere, inteso in quel senso più ampio che include tutti i suoi atti nel processo, in funzione dell’atto finale che assolve alla funzione decisoria.

Entro i limiti della domanda esercitata, in capo al giudice è configurabile una situazione di autentico dovere di decidere, emettendo la pronuncia di merito (sempre che non sussistano impedimenti di natura processuale) senza alcuna possibilità di sottrarsi ad esso mediante il ricorso a pronunce di non liquet.

Nel nostro ordinamento infatti trova applicazione il divieto di “non liquet (lat. “non è chiaro”) e, di conseguenza, il giudice ha il dovere inderogabile di astenersi da qualsiasi indebito “diniego di giustizia”, sia essa riferibile, per carenza o insufficienza di prove, a dubbi ontologici sul fatto controverso o ad incertezze ermeneutiche sulla norma giuridica da applicare.

In virtù di questo divieto il giudice civile adito non può in alcun caso esimersi dal decidere. Egli deve sempre affrontare l’unica alternativa possibile consentitagli, che è quella di accogliere (perché la reputi fondata) ovvero di respingere (perché, al contrario la consideri infondata) la domanda o l’eccezione proposta, quali che siano le risultanze insoddisfacenti o le aporie istruttorie della causa.

Egli non può mai astenersi dal pronunziare e dal decidere specialmente quando perdurino dubbi ed incertezze sulla ricostruzione dei fatti o sulla risoluzione delle questioni giuridiche rilevanti per la decisione finale a costo di applicare, quale extrema ratio, la “regola di giudizio” attinente al “rischio della mancata prova” sottesa all’art 2967 c.c., secondo cui actore non probante reus absolvitur.

Solo la domanda qualificata dalle condizioni dell’azione può fondare il dovere del giudice a pronunciarsi sul merito; ma anche una domanda priva di una o più condizioni dell’azione, o addirittura una domanda invalida, fonda il più generico dovere del giudice di compiere una pronuncia, ancorché non sul merito ma sul processo.

Infatti quando il giudice, presa in considerazione la domanda, la dichiari, per qualsiasi motivo, irricevibile, non manca la pronuncia sulla domanda, ma solo la decisione sul merito della stessa (così ha affermato la Cassazione il 23 dicembre 1963 nella pronuncia n. 3242.

La domanda giudiziale: i confini del dovere decisorio del giudice

Quanto alla correlazione con il principio della domanda, dobbiamo partire dalle considerazioni per cui il giudizio è un’attività dovuta e, precisamente, quell’attività che è dovuta in correlazione con il diritto alla tutela giurisdizionale.

Per la stessa ragione per la quale questa prestazione è dovuta solo in quanto è richiesta da colui che esercita l’azione, essa è dovuta nei limiti in cui è richiesta: poiché, infatti, questa prestazione è la pronuncia sul diritto che è affermato nella domanda, essa dovrà effettuarsi precisamente su quel diritto, e non su un altro.

Su tutto l’ambito del diritto o dei diritti affermati (poiché se restasse un margine di diritto affermato su cui non si compie la pronuncia, per quel margine il giudice mancherebbe al suo dovere: c.d. omissione di pronuncia), ma non oltre l’ambito del diritto o dei diritti affermati (poiché per l’eventuale margine di pronuncia al di fuori di quell’ambito, il giudice svolgerebbe un’attività non solo non dovuta, ma non richiesta e la sua pronuncia sarebbe affetta dal c.d. vizio di ultrapetizione).

A questo punto si comprende con estrema chiarezza la formula dell’art 112 c.p.c.: nel momento stesso in cui enuncia la correlazione tra il dovere decisorio e la domanda, enuncia anche che i confini di questa debbano essere i confini di quello.

Il giudice deve decidere su tutta la domanda, quindi perché il giudice eserciti correttamente il suo dovere decisorio in premessa deve esserci una domanda giudiziale.

La norma dell’art 99 c.p.c., rubricata “principio della domanda”, statuisce “chi vuole far valer un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”. Il principio della domanda, in essa espresso, è un dato ineliminabile di qualsiasi ordinamento processuale moderno perché il potere esclusivo in ordine all’esercizio di una determinata situazione sostanziale, attribuito al soggetto, deve anche comprendere la possibilità di dedurre o far valere tale situazione nel processo.

L’art 99 c.p.c. recepisce in una norma positiva il superiore principio operativo del ne procedat iudex ex officio, per cui spetta esclusivamente alla parte sia il potere di promuovere il processo, sia il potere di farlo cessare ed anche la correlata regola per cui il dovere decisorio del giudice viene in essere solo in quanto è proposta una domanda.

A questa norma del codice di procedura civile se ne affianca una contenuta all’interno del codice civile: l’art 2907 c.c. che esplicita maggiormente il principio della domanda. È il cosiddetto principio della disponibilità della tutela giurisdizionale per il quale il titolare del diritto sostanziale è libero di chiedere oppure non chiedere tale tutela, come anche di rinunciare ad essa una volta richiesta.

Ed è evidente che tale disponibilità sta a sua volta in correlazione con la disponibilità del diritto sostanziale, poiché chiedere o non chiedere la tutela di quel diritto è un modo di disporre di esso.

La norma dell’art 99 c.p.c., che si pone in evidente correlazione con l’art 112 c.p.c., si riferisce alla dipendenza del dovere decisorio del giudice dall’iniziativa di chi propone la domanda. Il che significa che colui che propone la domanda e che acquista “diritto al processo” ha una sorta di esclusiva su questo diritto al processo e sul conseguente dovere decisorio del giudice, in quanto, questo dovere viene in essere solo se c’è la domanda, ed è la domanda che vincola il giudice al dover giudicare.

La domanda incide sull’estensione della domanda ovvero sui poteri del giudice. Chi propone la domanda vincola il giudice, non solo al dovere di pronunciarsi, ma più precisamente al dovere di pronunciarsi su tutta l’estensione della domanda. Si suole parlare di disponibilità dell’oggetto del processo in capo a colui che propone la domanda, nel senso che questi, con la sua domanda, vincola e limita il giudice nell’oggetto del suo giudizio.

Si tratta di vedere come opera questo vincolo del giudice: in primo luogo tale vincolo si manifesta con riguardo al tipo di azione esercitata (di mero accertamento, di condanna oppure costitutiva) infatti è necessaria la correlazione tra il tipo di azione esercitato e il tipo di sentenza che il giudice è tenuto a pronunciare altrimenti quest’ultimo incorrerebbe in un vizio.

In secondo luogo se si tiene presente che il giudizio di articola in due momenti, giudizio di diritto e giudizio di fatto, ci si chiede se la domanda vincola il giudice con riguardo ad entrambi questi momenti. Per quanto riguarda il diritto si deve negare ogni esclusiva dell’attore rispetto alle norme quindi il giudice è libero di applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto, ossia di mutare la qualificazione giuridica o nomen iuris. Per quanto riguarda i fatti la legge non contiene un’enunciazione esplicita dell’esclusiva della parte nell’allegare i fatti costitutivi.

Tuttavia questa esclusiva risulta implicitamente dall’art 112 c.p.c. poiché riferirsi ai limiti della domanda implica necessariamente concentrare la suddetta esclusiva nell’affermazione o nella contestazione dei fatti.

In conclusione, la regola fondamentale dell’art 112 c.p.c. si sostanzia nel potere delle parti che propongono domande con l’allegazione dei fatti, di determinare l’ambito dell’oggetto del processo. Le parti lo esercitano con la proposizione delle domande stesse, ma più precisamente soltanto con l’allegazione e/o contestazione dei fatti costitutivi e/o fatti lesivi, escluso ogni rilievo a quella parte degli atti in cui quei fatti sono riferiti alle norme giuridiche.

Questo significa che il giudice deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati o affermati nelle domande e soltanto su quelli (judex secundum alligata judicare debet) ma a quei fatti può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, siano o non siano indicate nelle domande.

E naturalmente il giudice è libero di interpretare le norme giuridiche nel modo che ritiene più corretto, sia o non sia stata, quella interpretazione prospettata nella domanda. Vincolato rispetto ai fatti e viceversa libero rispetto alle norme, il giudice può accogliere o non accogliere le domande o accoglierle in parte.

Le violazioni dell’art 112 cpc: i vizi di ultrapetizione, extrapetizione e omissione di pronuncia

In base all’art 112 c.p.c. che, come abbiamo visto, codifica il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice adito deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, pertanto egli,

  • in caso di violazione del primo precetto, incorrerà nel vizio di omissione di pronuncia;
  • mentre, in caso di violazione del secondo precetto, incorrerebbe in un eccesso di pronuncia,
    • a sua volta distinguibile in extrapetizione, quando il giudice eccede in termini qualitativi, pronunciandosi su qualcosa di diverso rispetto a quanto richiesto,
    • ed in ultrapetizione, allorché il giudice ecceda in termini quantitativi, pronunciandosi su qualcosa in più rispetto a quanto richiesto, dando un contenuto oggettivo più ampio della pretesa azionata[1].

Partendo proprio dall’analisi dell’ultra ed extrapetizione, in termini generici, possiamo affermare che l’ultrapetizione si verifica nelle ipotesi in cui il giudice, nel pronunciare la sentenza, abbia integrato gli effetti della fattispecie dedotta in giudizio ampliandone la portata rispetto a quanto chiesto dall’attore.

Invece l’extrapetizione si verifica quando l’intervento del giudice sia di tipo sostitutivo  causando, perciò, la produzione di effetti diversi da quelli indicati nella domanda della parte.

La giurisprudenza, tuttavia, non sempre separa nettamente i due vizi e, d’altra parte, si può affermare che la distinzione fra ultrapetita ed extrapetita finisce per assumere un valore meramente classificatorio e nominalistico, in quanto, non corrisponde un’effettiva differenza sul piano del trattamento processuale: i vizi in esame infatti, tradizionalmente, sono assimilabili sia per le conseguenze che la loro presenza determina, sia ai fini del loro trattamento processuale.

Il loro verificarsi determina l’invalidità della pronuncia, che, in mancanza di alcuna disposizione specifica, è sottoposta alla disciplina generale dettata dall’art 161, comma 1, c.p.c. convertendosi, pertanto, in motivo di impugnazione ed essendo, altresì, suscettibile di sanatoria con il passaggio in giudicato della pronuncia.

Parlando nello specifico di ultrapetizione, questo vizio qualifica un’esorbitanza quantitativa dell’interprete: il giudice, infatti, pronuncia su un più ampio oggetto sostanziale, rispetto a quello prospettato nella domanda.

Il fenomeno si verifica nei casi di provvedimenti che abbiano un contenuto sostanziale più ampio rispetto a quanto richiesto o che producano effetti più ampi rispetto a quelli prospettati nella domanda, nonché nei casi di arbitraria integrazione delle prospettazioni dei fatti contenuti nella domanda, ed, infine, di arbitrario allargamento della pronuncia a soggetti diversi da quelli fra i quali incorre la domanda.

Il fenomeno in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, in tal modo contravvenendo alla ratio dell’art 112 c.p.c. che è proprio quella di garantire il contraddittorio impedendo che trovino accoglienza quelle domande sulle quali la controparte non sia stata in grado di difendersi.[2]

L’extrapetizione indica, invece, quel vizio conseguente ad un’attività giudiziale che esorbita qualitativamente rispetto alla domanda. Il giudice nell’emanare una sentenza, infatti, si pronuncia su una domanda non ricompresa nelle pretese avanzate, alterando gli elementi che caratterizzano la stessa ovvero mutando le ragioni giuridiche alla base di quest’ultima e sostituendole con altre differenti: si pronuncia pertanto su altra e diversa domanda.

Tale vizio emerge in relazione, quindi, alla natura dell’effetto giuridico prodotto dalla pronuncia ed alla sua diversità dall’effetto chiesto dalla parte.

Le ipotesi più frequenti riguardano l’accoglimento della domanda proposta con mutamento del petitum. Si tratta delle ipotesi in cui il giudice riconosca un effetto diverso da quello richiesto[3], quando, ad esempio, in relazione alla medesima situazione di fatto siano invocabili più conseguenze giuridiche deducibili in giudizio in via alternativa e il giudice abbia attribuito gli effetti giuridici derivanti dalla fattispecie normativa diversa da quella fatta valere dalla parte; o, i casi in cui il giudice abbia d’ufficio corretto gli effetti che erroneamente la parte aveva richiesto sulla base della fattispecie storica dedotta.

Di extrapetizione si parla anche quando, proposte in giudizio più domande o più questioni in via graduata, il giudice, sovvertendo l’ordine dettato dalla parte,

  • pronunci su domande o questioni avanzate in via subordinata dichiarando assorbite quelle proposte in via principale;
  • oppure quando, egualmente disattendendo quell’ordine, abbia a statuire nel merito delle une e delle altre;
  • infine nel giudizio d’appello, laddove il giudice di secondo grado abbia nuovamente rilevato il vizio di extrapetizione, già rilevato dai giudici di prime cure, sebbene non fosse stata avanzata alcuna doglianza in tal senso.

Tuttavia, non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d’appello che dia alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice, quindi anche del giudice d’appello, individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di mutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire.

Infatti, “la diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte del giudice d’appello, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado,  non costituisce vizio di extrapetizione, rientrando tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice dell’impugnazione, senza necessità, quindi, di specifica impugnazione o doglianza di parte, purché egli operi nell’ambito delle questioni riproposte con il gravame e lasci inalterati il petitum e la causa petendi, non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto.”[4]

In conclusione, il fenomeno dell’omessa pronuncia si configura, in termini generali, qualora il giudice non abbia statuito “su tutta la domanda” e, quindi, tutte le volte in cui una domanda di tutela sostanziale (omissione di pronuncia totale) o parte di essa (omissione di pronuncia parziale) rimanga senza risposta.

Per quanto riguarda il regime processuale del vizio in esame, è convinzione diffusa che la presenza del fenomeno determini la nullità della sentenza. La sentenza resa, per tale ragione, è invalida, e, il relativo vizio può essere fatto valere in sede di impugnazione per mezzo della norma dell’art 161, 1 comma, c.p.c., e, eventualmente, può essere sanato con il passaggio in giudicato della sentenza.

La configurazione di omessa pronuncia s’incentra sul confronto fra la pronuncia del giudice e il petitum della domanda avanzata. Ad integrare gli estremi del vizio in esame non basta, tuttavia, la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto[5].

Ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia[6].

Il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c., perché sia configurabile richiede che l’omissione interessi specificatamente domande della parte che impongono una statuizione di accoglimento o di rigetto[7], sul presupposto che esse non siano proposte tardivamente o comunque siano inammissibili.

Secondo l’opinione prevalente, infatti, il vizio non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere, esulano dall’applicazione della disposizione anche i profili inerenti a quesiti di fatto o di diritto strumentali alla decisione nel merito, in tali circostanze potrà prospettarsi un vizio inficiante la motivazione della pronuncia.

Si è esclusa, infine, la configurabilità del vizio di omissione di pronuncia nel caso in cui il giudice non provveda all’esame di eccezioni di rito o, più generalmente, di questioni meramente processuali, il relativo vizio potrà delineare una nullità della decisione per violazione di norme diverse dall’art 112 c.p.c.[8].


[1] In questi termini v. Trib. di Salerno sez II, 14 aprile 2016, in www.leggiditalia.it

[2] Cfr. Cass. civ. sez. lav. 11 gennaio 2011, n. 455 (in Foro it. on line).

[3] V. ad. es. Cass. civ. sez. II, 27 dicembre 2004, n. 24028.

[4] Così Cass., sez. I, 31 luglio 2015, n. 16213 (in Foro it. on line); Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15383 (in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 966); Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2006, n. 7620 (in Foro it. on line) in cui si afferma “in tema di impugnazioni, il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione allorché pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è precluso, invece, allo stesso giudice l’esercizio del potere-dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella data in prime cure con riferimento alla individuazione della causa petendi, dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame”.

[5] Cass., sez. II, 23 febbraio 1995, n. 2085; Cass. civ., 22 febbraio 1983, n. 1325 in cui la Corte afferma che: “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti il rigetto di tale pretesa, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione”; Cass. civ., 09 marzo 1982, n. 1533 (tutte in Foro it. on line).

[6] Così Cass. civ. sez. II, 04 ottobre 2011, n. 20311 (in www.leggiditalia.it)ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia”. V. anche Cass. civ. sez. I, 08 marzo 2007, n. 5351 (in Foro it. on line); Cass. civ. sez. I, 10 maggio 2007, n. 10696 (in www.leggiditalia.it); Cass. civ. sez. lav. 21 luglio 2006, n. 16788.

[7] È ricca la giurisprudenza in tal senso v. Cass. Sez. VI, 18 giugno 2013, n. 15196 in cui la corte afferma che “il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c. ed è rilevante ai fini di cui all’art 360 n.4 c.p.c. sussiste solo in riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedono una statuizione di accoglimento o di rigetto”; Cass. sez. civ. Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. civ. 19 gennaio 2010, n. 709 dove la Corte afferma che: “il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza, rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto e non anche in relazione a istanze istruttorie, per le quali la omissione è denunciabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione”; Cass. sez. civ. Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass., sez. II, 15 maggio 1996, n. 4498; Cass., sez. II, 29 marzo 1995, n. 3693; Cass., sez. II, 03 giugno 1991, n. 6248; Cass. civ., 06 novembre 1981, n. 5865 (tutte in Foro it. on line).

[8] Cfr. Cass. civ. Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 321 (in www.leggiditalia.it) in cui la corte afferma che “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande ed eccezioni di merito (…)”; Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083 (in www.leggiditalia.it) dove la corte afferma “il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali”.

Dottoressa in giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Ha svolto un periodo di ricerca tesi all’estero, in Francia, presso la “Bibliothèque nationale de France” ai fini della redazione della tesi sperimentale in procedura civile dal titolo “Il potere del giudice di interpretazione della domanda giudiziale”. Durante il periodo universitario ha collaborato tre anni con l’Ufficio legale e contenzioso dell’Università degli studi di Roma Tre. Svolge la pratica forense, a Roma, presso lo studio legale “Cuggiani, Necci e associati”. È tirocinante ex art. 73 l. 69/2013 presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma. Si occupa prevalentemente di diritto civile e procedura civile ed è autrice di alcuni articoli e approfondimenti in Procedura civile.

4 COMMENTI

  1. Brava Prof.ssa Martina Mazzei. Un commento serio e utile sull’art. 112 cpc. Forse un approfondimento anche di un possibile aggancio all’art. 111 comma 6 Cost. renderebbe più forte la centralità dell’art. 112 da lei opportunamente accennata. Ancora complimenti. Avv. Giuseppe Zupo

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