Come noto, dopo mesi di attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile (decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164) che entrerà in vigore a partire dal 26 novembre 2024. Ho già esaminato in una guida pratica le novità più importanti in generale, ma è ora interessante scendere più nel dettaglio e vedere quali sono tutti i cambiamenti apportati alla materia dell’esecuzione forzata.
Come si conciliano le nuove prescrizioni in materia di iscrizione a ruolo del pignoramento con quelle già esistenti (e in particolare con la notifica del pignoramento via PEC da parte dell’UNEP)? Come cambia il precetto? Quando occorre pagare il Contributo Unificato per le istanze ex art. 492 bis c.p.c.?
Mi chiamo Gabriele Voltaggio, sono un avvocato di Roma e questa è una guida completa alle novità più interessanti introdotte con il Decreto Correttivo alla riforma del Processo Civile in materia di esecuzioni che ho preparato per tutti i colleghi avvocati e per i professionisti del settore, per aiutarli ad orientarsi e comprendere nei dettagli la nuova normativa presto in vigore.
Come al solito, se prima di leggere l’articolo, vuoi scaricare e consultare il testo integrale in pdf del Correttivo del Processo Civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024, puoi farlo cliccando qui.
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Titolo esecutivo anche in duplicato informatico
La riforma Cartabia era già intervenuta in modo importante in tema di esecutività del titolo: come noto, è stata infatti abrogata la formula esecutiva (e la procedura di spedizione di ulteriore copia esecutiva del titolo ex art. 476 c.p.c.) e previsto il rilascio del titolo in copia attestata conforme all’originale.
Il Correttivo interviene nuovamente sul punto, inserendo nell’art. 475 c.p.c. la possibilità che il titolo esecutivo possa essere rilasciato non solo con copia «conforme all’originale» ma anche «in duplicato informatico» (intendendo come tale il documento ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario).
Il precetto: nuovi requisiti
Il Correttivo Cartabia ha inoltre introdotto un nuovo elemento essenziale nell’atto di precetto, definendo più precisamente il suo contenuto.
Ai sensi del nuovo terzo comma dell’art. 480 c.p.c., il precetto dovrà ora contenere «l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale».
La modifica pare tuttavia non considerare il fatto che, con il medesimo precetto, il creditore possa avviare più esecuzioni forzate, spesso incardinabili, nel rispetto dei termini di efficacia dell’atto, dinanzi a differenti Tribunali (si pensi al caso in cui, a seguito della notifica del medesimo precetto, venga avviata un’esecuzione immobiliare dinanzi al Giudice del luogo in cui è l’immobile e un esecuzione presso terzi, dinanzi al Giudice del luogo – spesso differente – in cui il debitore ha la residenza). Ci si chiede quindi se il creditore potrà limitarsi ad indicare uno dei Giudici competenti o dovrà invece indicare tutti i possibili Giudici dell’Esecuzione competenti (a seconda del tipo di espropriazione che intenda successivamente avviare).
È stato altresì specificato che, in mancanza di tale indicazione, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis».
Forma del pignoramento
Nell’ottica di una maggiore digitalizzazione del processo esecutivo, il Correttivo Cartabia ha introdotto un nuovo secondo comma all’art. 492 c.p.c., disponendo che il pignoramento debba contenere anche «l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis».
Istanza di conversione del pignoramento e somma da versare
Per il deposito dell’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. (e il relativo avviso da inserire nell’atto di pignoramento), è stata prevista la diminuzione della somma che il debitore dovrà depositare: non più un quinto, ma un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
La modifica è intervenuta chiaramente in favore del debitore esecutato, per consentire un accesso più agevolato alla possibilità di conversione del pignoramento e, di conseguenza, di salvare l’immobile dalla vendita giudiziale. La nuova disposizione sembrerebbe tuttavia non considerare il fatto che, riducendo la somma da versare con il deposito dell’istanza, si produrrà inevitabilmente un consistente aumento dell’importo di ogni rata da versare in caso di accoglimento dell’istanza (presentabile, si ricorda, solo una volta a pena di inammissibilità). Con l’effettivo rischio che il debitore, oltre al danno per aver già dovuto versare cospicue somme, possa andare incontro alla beffa di non riuscire a tener fede alla rateizzazione disposta dal Giudice dell’Esecuzione e, revocata l’ordinanza di conversione, ad evitare la vendita giudiziale dell’immobile pignorato.
Iscrizione a ruolo del pignoramento e nota di trascrizione
In tema di iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare, pare definitiva, nella nuova formulazione della prima parte del secondo comma dell’art. 557 c.p.c., la necessità di allegare al momento dell’iscrizione a ruolo anche la nota di trascrizione del pignoramento. È infatti espressamente previsto che «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.».
Resta da comprendere come tale disposizione potrà coordinarsi con la seconda parte della norma, rimasta invariata (la quale dispone che «Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari»).
Ulteriori dubbi sorgono inoltre considerando il rapporto tra la norma in questione, così come variata per effetto del Correttivo Cartabia, e il caso in cui la notifica del pignoramento venga eseguita telematicamente da parte dell’Ufficiale Giudiziario, prassi sempre più diffusa in molti Tribunali. Laddove l’UNEP richieda di procedere alla notifica via pec del pignoramento, non viene infatti rilasciata alcuna copia conforme ad uso trascrizione che, in tal caso, andrebbe estratta dal fascicolo telematico dopo l’iscrizione a ruolo con apposizione dell’attestazione di conformità (ma, come visto, per l’iscrizione a ruolo il nuovo art. 557 c.p.c. prevede l’allegazione della nota di trascrizione).
Pare dunque evidente il contrasto normativo generato, al quale seguirà presumibilmente una futura correzione al fine di conciliare le due disposizioni.
L’avviso di iscrizione a ruolo del ppt ex art. 543 c.p.c.
In materia di esecuzione presso terzi, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento, il creditore non dovrà più notificare l’avviso ex art. 543 c.p.c. al debitore, ma solo al terzo pignorato.
È stato inoltre chiarito che, nel caso in cui il pignoramento sia stato eseguito nei confronti di più terzi, «l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.».
Infine, se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo dovrà comunicare immediatamente al debitore e al terzo. Ed è a partire dalla ricezione di questa comunicazione che cesserà ogni obbligo del terzo.
Istanza ex art. 492 bis c.p.c. senza contributo unificato
Con la modifica apportata dal Correttivo all’art. 13, co. 1-quinquies, DPR 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), è stato infine eliminato l’obbligo di versamento del contributo unificato per i procedimenti di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.
Sul punto, si ricorda che, in ragione dei dubbi interpretativi derivanti dalla vecchia formulazione della norma del Testo Unico (che non prevedeva esplicitamente alcun obbligo di pagamento del contributo unificato per le ipotesi in commento), era stata data, da parte del Ministero, una interpretazione piuttosto forzata e discutibile, per effetto della quale all’atto della presentazione dell’istanza all’UNEP sussisteva l’obbligo di versare, oltre alle spese previste per l’adempimento, anche la somma di Euro 43,00 a titolo di contributo unificato.
Al contrario, con l’aggiunta delle parole “secondo comma” all’interno dell’art. 13, co. 1-quinquies TUSG, è stato definitivamente chiarito che il Contributo Unificato in parola è dovuto esclusivamente nell’ipotesi prevista proprio dal secondo comma dell’art. 492 bis c.p.c., vale a dire nel caso in cui l’avvocato chieda al presidente del Tribunale l’autorizzazione ad eseguire l’accesso alle banche dati prima della notifica del precetto. In questa residuale ipotesi, il contributo unificato è ancora dovuto, mentre in tutti gli altri casi, il deposito dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c. non richiederà più il pagamento di alcun contributo.
Opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi
In materia di opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi, il Decreto Correttivo ha infine modificato gli artt. 616 e 618 c.p.c. prevedendo che, nell’ipotesi in cui il giudizio di merito sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione «sono ridotti della metà anche i termini di cui agli artt. 165, 166, 171-bis e 171-ter».
Dovranno dunque considerarsi dimezzati i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari del Giudice e per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. E ciò non solo nell’ottica di rendere più celere la definizione del giudizio, ma anche per scongiurare il sorgere di eventuali pregiudizi che la pendenza della causa possa arrecare alla procedura esecutiva pendente.