Coronavirus: le conseguenze penali in caso di violazione del DPCM

di Italo Iafanti e Filomena Passamano – In questo articolo saranno illustrate le principali misure di controllo in adozione sull’intero territorio nazionale ai sensi dei DPCM di Marzo 2020 e della Direttiva del Ministero dell’Interno n. 15350/117 (2) /Uff. III e quali sono le conseguenze penali per chi dovesse violare tali direttive.

Divieto di entrata e uscita dall’Italia e conseguenze penali

Partendo dalle principali prescrizioni, i cittadini dovranno evitare lo spostamento in entrata ed in uscita dal territorio nazionale, nonché al suo interno, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tutti i controllati dovranno essere in possesso dell’autodichiarazione che potrà essere fornita seduta stante anche dai militari che ne andranno dotati in congruo numero.

Le violazioni interesseranno gli artt. 650 c.p. e 495 c.p., in caso di false dichiarazioni, accertabili anche in un secondo momento. Giova, inoltre, sottolineare che a norma degli artt.1 (a), 4 del DPCM dell’8 marzo 2020, e art.1, co.1, del DPCM del 9 marzo 2020, se l’autodichiarazione è fornita dagli operatori, bisogna farne due copie, una da trattenere agli atti.

Divieto di mobilità e conseguenze penali

Sussiste il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena, ovvero risultati positivi al corona virus. Il controllo potrà avvenire anche su richiesta di cittadini che potrebbero denunciare l’inottemperanza delle disposizioni di quarantena da parte di terzi. I Comuni si sono impegnati a partecipare alla rendicontazione dei nominativi dei soggetti postisi o posti in quarantena.

Le violazioni interessano gli artt. 650 c.p. e 452 c.p., da accertare necessariamente in un secondo momento, art. 495 c.p., nel caso in cui il soggetto sia comunque in possesso di una dichiarazione falsa. Occorre, inoltre, sottolineare che a norma degli artt.1 (b), 4 del DPCM dell’8 marzo 2020 e art.1, co.1, del DPCM del 9 marzo 2020, bisognerà ricondurre, d’intesa con la competente ASL, il soggetto all’interno del luogo stabilito per la quarantena, adottando tutte le cautele utili a minimizzare il rischio di contagio.

Ulteriori divieti e conseguenze penali

È in vigore il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La segnalazione potrà avvenire sia mediante controlli di pattuglie a ciò deputate sia su richiesta del cittadino. Le violazioni interessano l´art.650 cp. Inoltre, a norma degli artt. 1, co. 2, del DPCM del 9 marzo 2020 e art.4 del DPCM dell’8 marzo 2020, se trattasi di situazioni pubbliche di massa (manifestazioni, eventi sportivi, altro), il riferimento è la C.O. che si coordinerà con Prefettura e Questura.

A norma dagli artt.2 (b e c) , 4 del DPCM dell’8 marzo 2020 e art.1, co.1, del DPCM del 9 marzo 2020, è fatto divieto assoluto di apertura per cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati. La segnalazione potrá avvenire sia mediante controlli di pattuglie a ció deputate sia su richiesta del cittadino. La violazione attiene all´art.650 c.p. con conseguente sospensione della licenza (da proporre all’ente che l’ha rilasciata).

Vi è, inoltre, il divieto di organizzare eventi e spettacoli di qualsiasi natura, svolti sia in luogo pubblico che luogo privato. La segnalazione potrá avvenire sia mediante controlli di pattuglie a ció deputate sia su richiesta del cittadino. La violazione attiene l´art.650 c.p. con conseguente sospensione della licenza (da proporre all’ente che l’ha rilasciata). Inoltre, si rimanda a quanto previsto in dettaglio dagli Artt.2 (b e c) , 4 del DPCM dell’8 marzo 2020 e Art.1 co.1 del DPCM del 9 marzo 2020.

È sospesa ogni genere di attività didattica, sia in relazione alle scuole di ogni ordine e grado, sia in relazione alle attività formative di qualsiasi tipologia, anche di natura privata. Anche in questo caso, la segnalazione potrá avvenire sia mediante i controlli delle autorità sia su segnalazione del cittadino. La violazione attiene l´art.650 c.p. con conseguente sospensione della licenza (da proporre all’ente che l’ha rilasciata).

A norma dell’art.1, co.3, del DPCM dell’11 marzo 2020, sono sospese tutte le attività di barbieri, parrucchieri, centri estetici fino al 3 aprile 2020. La violazione attiene l´art.650 c.p. e a seguito di segnalazione da parte delle autorità competenti o dei singoli cittadini, sarà sospesa la licenza oltre al pagamento di una pena pecuniaria.

Sono sospese le celebrazione di cerimonie sia civili che religiose (matrimoni, funerali, battesimi, etc.), fatto salvo l’apertura di servizi di pompe funebri e attività connesse, come specificato nell’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Vi è assoluto divieto di svolgere attività di ristorazione, bar, servizi alla persona e attivitá commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle riportate nell’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo 2020. La segnalazione, anche in questo caso, potrá avvenire sia mediante controlli di pattuglie a ció deputate sia su richiesta del cittadino. La violazione riguarda l´art.650 c.p. con conseguente sospensione della licenza (da proporre all’ente che l’ha rilasciata).

L’attenzione è rivolta in maniera specifica verso gli assembramenti evidentemente incompatibili tra la metratura e la prescritta distanza interpersonale.

Per tutto quanto sopra detto, si rimanda alla consultazione del DPCM dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020.

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