Contributo unificato e liquidazione delle spese giudiziali: va restituito anche se non menzionato nella condanna alle spese

Con l’ordinanza n. 2691 del 10 febbraio 2016, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che qualora, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, non sia fatto alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la condanna alla restituzione delle spese deve essere considerata implicitamente estesa anche a tale somma.

A tal riguardo, la Corte di legittimità ha infatti precisato che il contributo unificato per gli atti giudiziari, di cui all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese. Il giudice non è dunque tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare: la somma relativa è infatti risultante da un pagamento che risulta evidenziato all’ufficio che riceve l’iscrizione a ruolo dell’affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità).

Ne deriva che, qualora la statuizione sulla condanna alle spese a favore di chi l’abbia versato individui come dovuta una somma a titolo di esborsi (cioè di spese vive), determinata forfettariamente nel regime anteriore al d.m. n. 55 del 2014, ma che non risulti, per la sua entità, comprensiva dell’importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, essa deve essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa, bensì nel senso “che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate“.

Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, detta misura risulta da un pagamento facilmente documentabile e per un importo predeterminato: è perciò palese che la decisione, anche sotto il profilo dell’efficacia di titolo esecutivo, si deve intendere come implicitamente impositiva anche della condanna alla restituzione dell’importo pagato o integrato a seguito di determinazione dell’Amministrazione a titolo di contributo unificato.

Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte di Cassazione ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:

«Qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento»

La Suprema Corte ha altresì precisato che, in caso di tale mancata menzione da parte del giudice, non sarà necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando – come già precisato – il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 2691 del 10 febbraio 2016

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