Contestazioni alla CTU nella comparsa conclusionale e in appello: i confini del diritto di difesa

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7356/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), ha affrontato la seguente questione: le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CTU, possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale o anche in appello? La decisione ribadisce un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e offre l’occasione per riflettere sui confini del diritto di difesa. Per un approfondimento su questi temi, consigliamo il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
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Il caso

Gli attori convenivano in giudizio una banca per l’illegittimo addebito di interessi capitalizzati, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto e “giorni di valuta”. Il Tribunale riconosceva il credito della convenuta e condannava gli attori, a seguito dell’esperimento della CTU (consulenza tecnica d’ufficio), al pagamento di una somma, oltre interessi. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado e gli attori presentavano ricorso in Cassazione.

Contestazioni alla C.T.U. nella comparsa conclusionale

I ricorrenti, con il quinto motivo di ricorso, censuravano la sentenza d’appello per violazione degli artt. 2697 c.c., 88, 101, 112, 189 e 190 c.p.c. Essi, in particolare, sostenevano che la Corte di merito avesse errato nel ritenere tardivi i rilievi alla CTU formulati nella comparsa conclusionale.

La Corte d’Appello, infatti, aveva fatto propria la tesi secondo cui, le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituirebbero eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sarebbero soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell’art. 157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.

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La decisione della Corte

La Suprema Corte ha osservato come, secondo le Sezioni Unite (Cass. S.U. 21 febbraio 2022, n. 5624), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano:

  • all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU;
  • e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

Il Collegio ha, quindi, disatteso la tesi della Corte d’Appello che aveva ritenuto tardivi i rilievi alla consulenza tecnica d’ufficio osservando come, nel caso in esame, i giudici di merito si erano rifiutati di esaminare vere e proprie questioni giuridiche.

La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per il riesame e la statuizione sulle spese.

Conclusioni

L’ordinanza n. 7356/2025 ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: le parti possono contestare la relazione del CTU nella comparsa conclusionale e anche in appello.

La Suprema Corte, tuttavia, nel tutelare il diritto di difesa, chiarisce anche i limiti di tali contestazioni. In particolare, i rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio formulati, per la prima volta, in appello o nella comparsa conclusionale:

  • non devono integrare eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c.;
  • non devono introdurre nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove;
  • devono riferirsi all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e devono essere rivolte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

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