Con la sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015 la Cassazione ha definito i limiti del potere del consulente tecnico d’ufficio di acquisizione di dati e documenti estranei al processo, al fine della formulazione e compilazione della relazione tecnica.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ritenuto di non avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica, in quanto una delle parti aveva trasmesso direttamente al consulente una serie di documenti atti a comprovare i costi delle lavorazioni perdute ed i quantitativi, in violazione sia dei termini per la produzione documentale in giudizio che del principio del contraddittorio.
La parte soccombente impugnava, dunque, la sentenza chiedendo che fosse data applicazione al principio giurisprudenziale in base al quale “al consulente tecnico è consentito acquisire aliunde i dati necessari per svolgere l’accertamento affidatogli”.
In effetti, è piuttosto consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve riconoscersi al consulente tecnico d’ufficio il potere di attingere notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, concernenti fatti e situazioni oggetto del suo accertamento, tutte le volte in cui ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. In tale prospettiva, dette indagini possono utilmente concorrere alla formazione del convincimento del giudice, purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (si veda per tutte Cass. n. 1901/2010).
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, pur confermando la validità del descritto principio in quanto funzionale al corretto espletamento dell’incarico affidato al consulente tecnico, ha tuttavia chiarito che tale facoltà non può mai tradursi in un potere di supplenza rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti del rispettivo onere probatorio.
Il potere de quo sarà, quindi, legittimamente esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario acquisire documenti generalmente pubblici non prodotti dalle parti necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette. Potrà altresì, nel contraddittorio delle parti, acquisire documenti non prodotti che siano nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l’indispensabilità all’accertamento di una situazione di comune interesse. E ancora, potrà acquisire dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, indicando loro la fonte di acquisizione dei dati.
In sostanza, l’acquisizione da parte del consulente tecnico di dati e documenti ultronei rispetto a quelli prodotti dalle parti, ha la sola funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.
Diversamente, deve escludersi al consulente la facoltà di sostituirsi alle parti, andando a ricercare aliunde dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova, in ossequio all’art. 2697 c.c. e al principio del contraddittorio.
(Corte di Cassazione, III sez. civile, sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015)