La conferma delle disposizioni testamentarie nulle ex art 590 cc

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X)

L’art. 590 c.c. dispone che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

Ma cosa presuppone la conferma ex art. 590 c.c. ? Cosa comporta l’esistenza di un testamento nullo e/o annullabile? Chi è legittimato alla conferma e qual è la natura giuridica dell’atto di conferma?

Ecco un articolo di approfondimento in materia, completo di dottrina e giurisprudenza, per rispondere a tutte le domande riguardanti tale istituto.

Sommario:

  1. Cosa presuppone la conferma ex art. 590 c.c.?
  2. Cosa comporta l’esistenza di un testamento nullo e/o annullabile?
  3. Cosa dispone l’art. 490 c.c.?
  4. Chi è legittimato alla conferma?
  5. Qual è la natura giuridica dell’atto di conferma?
  6. Quali sono i testamenti confermabili?
  7. Quali rapporti vi sono fra la conferma ex art. 490 c.c.. e la convalida?
  8. C’è spazio per figure che perseguono lo stesso fine della conferma?
  9. È confermabile (espressamente o tacitamente) il contratto annullabile, in particolare- fra le varie ipotesi- per incapacità del testatore?
  10. Qual è la differenza fra conferma espressa e conferma tacita?
  11. È confermabile il cd. contenuto atipico del testamento?

Cosa presuppone la conferma ex art. 590 c.c.?

La questione della conferma o convalida del testamento richiama evidentemente, e preliminarmente presuppone, la nozione di invalidità del testamento.

Se il testamento è valido, ovviamente non si pone neppure il tema della sua conferma.

Alcune cause di invalidità del testamento, disciplinate dal codice civile e/o contemplate in dottrina ed in giurisprudenza sono comuni anche ai negozi inter vivos, ma in sede di atto di ultima volontà determinano specifici e peculiari effetti.

Un testamento nullo è, in particolare, inidoneo alla produzione di effetti giuridici sin dalla morte del testatore – la notazione è importante- e tali effetti, ove mai prodottisi, sono destinati a caducarsi quando essi siano giudizialmente rilevati.

Nel testamento annullabile, invece, opera, come è noto, invece la delazione testamentaria; infatti le pronunce di annullamento hanno, infatti, notoriamente, carattere costitutivo.

Un punto in comune fra annullabilità e nullità è la legittimazione della relativa azione, che spetta a chiunque vi abbia interesse, anche se diversa e differente è la prescrizione (che è quinquennale nel caso di testamento annullabile).

Ipotesi di nullità previste dalla legge sono quelle previste dall’art. 606 comma 1 c.c. (il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo,  ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore  o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio); si veda, inoltre, l’art. 619 c.c. (“I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore”).

A queste nullità si accompagnano le cd. nullità sostanziali (art. 458 c.c. in tema di divieto di patti successori e testamento scritto dal rappresentante; v. inoltre gli artt. 631 e 632 c.c.; nonché l’art. 589 c.c. e da ultimo l’art. 635 c.c..).

Un corollario del principio di personalità del testamento consiste nella nullità delle disposizioni (v. artt. 596-599 c.c.) in favore di persone incapaci a ricevere.

Vanno poi annoverate le nullità derivanti dalla illiceità della disposizione, come ad esempio quella determinata da motivo illecito, ovvero anche derivante da onere illecito od impossibile che si sostanzia in un motivo determinante del testatore; oppure quando l’oggetto è illecito oppure impossibile o non determinabile.

Ed ancora: la nullità per disposizione di beni estranei al patrimonio del testatore, quando non si evincano i presupposti di cui agli artt. 651, 652, 656 c.c..

Quindi, si considerino pure le nullità per mancanza di determinatezza o determinabilità del beneficiario della disposizione, come pure per mancata determinatezza o determinabilità della quota ereditaria o dell’oggetto dell’attribuzione. (v. art. 628 c.c.).

L’art. 626 c.c. contempla poi l’ipotesi, che deve essere menzionata, del motivo illecito.

Altre ipotesi di nullità del testamento, teorizzate in particolar modo dalla dottrina sono l’ipotesi della violenza fisica, e quindi dell’assenza di volontà del testatore.

Cosa comporta l’esistenza di un testamento nullo e/o annullabile?

Pur mancando, quindi, è bene rilevarlo, una disciplina comune di queste ipotesi di nullità testamentaria (v. sopra), si devono fare alcune considerazioni.

Un testamento nullo è inidoneo a produrre i suoi effetti secondo i principi generali (quod nullum est, nullum producit effectum),  finché non intervenga – eventualmente – l’istituto della conferma ex art. 590 c.c.

L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque, secondo la disciplina generale, coi  limiti degli effetti dell’usucapione, della prescrizione dell’azione di ripetizione, e della norma dell’art. 480 c.c. (in sostanza: il chiamato perde l’interesse all’azione se non ha accettato entro dieci anni).

Se la conferma non interviene, l’eredità sarà devoluta a ulteriori chiamati oppure agli eredi legittimi.

La nullità del testamento non va confusa con l’inesistenza dello stesso (p. es. può considerarsi tale il testamento redatto sotto violenza fisica, sotto ipnosi, ioci causa o docendi causa, od il testamento che preveda come destinatario, ad esempio, un animale). Si ritiene infatti, non convalidabile il testamento inesistente.

La sanzione ordinaria per il caso in cui il negozio testamentario presenti vizi di forma è l’annullabilità, salvi i casi di nullità di cui all’art. 606 c.c. II comma e 619 II comma c.c.. Oltre a questo, si devono rimembrare le ipotesi di incapacità di disporre per testamento ed i vizi della volontà di cui all’art. 624 c.c.

L’incapacità di testare ex art. 591 c.c. (cd. annullabilità assoluta) dà invece luogo alla cd. annullabilità sostanziale, con effetti ex tunc, previa pronuncia del giudice.

Rilevano poi, come si è detto, anche i vizi della volontà (errore, violenza, dolo).

Si parla anche con riferimento all’annullamento del testamento, di legittimazione assoluta (chiunque vi abbia interesse può ottenere l’annullamento del testamento).

Cosa dispone l’art. 590 c.c.?

Ciò posto,  ci si deve concentrare sull’art. 590 c.c. in tema di conferma delle disposizioni testamentarie.

La norma, che costituisce- unitamente all’art. 799 c.c. in materia di donazione – una deroga, fondata dal principio di conservazione degli atti, al principio della non sanabilità delle nullità (art. 1423 c.c.), distingue una conferma espressa (compiuta, in particolare, da chi “conoscendo la causa di nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione”) ed una conferma tacita (“o ha dato ad essa volontaria esecuzione”).

E’ anzitutto, discussa in dottrina la possibilità di una sanatoria parziale del testamento, che   viene esclusa da una risalente giurisprudenza (Cass. n. 1269/1958) nell’ipotesi in cui la sanatoria si riferisca ad una parte soltanto dell’intero testamento.

Si ritiene possibile in dottrina (FAVA) una conferma soggettiva parziale. E’ possibile cioè che solo alcuni degli aventi diritto la disposizione confermino la disposizione nulla, che potrà dunque essere fatta valere dagli altri soggetti legittimati.

Contra una certa giurisprudenza: la conferma o l’esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla da parte di uno o di alcuni soltanto degli interessati non preclude che l’invalidità medesima possa essere invocata dagli altri, nel qual caso la disposizione testamentaria deve essere  dichiarata nulla, retroattivamente, nei confronti, secondo una certa giurisprudenza, di tutti i soggetti originariamente legittimati ad impugnarla (così Cass. 4923/1980).

L’esecuzione parziale di una disposizione testamentaria non preclude poi l’impugnativa della disposizione stessa per la parte non adempiuta (Cass. 1171/1954).

Chi è legittimato alla conferma?

Soggetti legittimati alla conferma devono ritenersi tutti coloro che, nell’ipotesi di nullità del testamento, acquisirebbero dei diritti (p. es. i nominati in un testamento precedente, i chiamati ex lege, il legatario ove vi sia un sublegato o un onere testamentario, etc.) e che quindi hanno, sostanzialmente, un interesse contrario a che la disposizione testamentaria possa dispiegare i propri effetti.

Qual è la natura giuridica dell’atto di conferma?

Secondo una prima opinione, si tratterebbe di una denegatio actionis, cioè di una sostanziale rinuncia all’impugnazione del testamento viziato.

Un secondo orientamento inquadra la convalida nell’istituto dell’adempimento di una obbligazione naturale (rispetto della volontà del defunto).

Altra parte della dottrina parla di fattispecie di convalida (in dottrina v.: GIACOBBE).

Altri discutono di “confessione stragiudiziale” in ordine alla volontà effettiva del de cuius, volontà effettiva che risulta centrale nella fattispecie.

E’ preferibile (secondo il CAPOZZI ed il SANTORO-PASSARELLI, fra i tanti) considerare la convalida come un negozio autonomo, la cui causa consiste nell’eliminazione dei vizi che inficiano la disposizione testamentaria, e quindi  una sanatoria di un precedente negozio invalido.

Quali sono i testamenti confermabili?

Prevale, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la tesi che confermabili sono i testamenti che sono nulli, qualunque sia la causa della nullità, sì da comprendere anche i testamenti annullabili, conformante del resto alla lettera della legge (art. 590 c.c..).

Non è confermabile il testamento con falsa sottoscrizione del de cuius (Cass. Civ. sez. II 23 giugno 2005 n. 13487), dato che il testamento falso non appartiene al defunto.

Parimenti, non sono confermabili il progetto di testamento (volgarmente, è quella che viene identificata come  la “bozza di testamento”) ed il testamento inesistente e così pure, si ritiene in dottrina (BIGLIAZZI GERI), il testamento già revocato e, sempre si ritiene  (v. FAVA, Successioni e Donazioni, Giuffrè),  il testamento reciproco, che è sostanzialmente un contratto.

Viceversa, sono ritenuti sanabili dalla dottrina (GENGINI-CARBONE) il testamento congiuntivo, il testamento a favore di soggetti incapaci a ricevere, e il testamento sottoposto a condizione di reciprocità.

Quali rapporti vi sono fra la conferma ex art. 490 c.c. e la convalida?

Entrambe sono atti che costituiscono sanatorie di atti invalidi.

Entrambe sono atti ben distinti rispetto all’atto sanato.

Chi conferma, non può impugnare l’atto per un principio risalente (nemo venire contra factum proprium).

La prevalente dottrina (fra i tanti: DELLE MONACHE) ritiene che, per quanto conferma e convalida siano del tutto simili, non possano sovrapporsi totalmente le due discipline e, pertanto, l’istituto della conferma risulterebbe da applicare alla sola ipotesi di invalidità di una disposizione testamentaria, mentre l’istituto della convalida resterebbe applicabile solamente alle ipotesi di annullabilità (così anche CRISCUOLI).

C’è spazio per figure che perseguono lo stesso fine della conferma?

La risposta a tale domanda è positiva: si discute del fenomeno dell’acquiescenza alle disposizioni testamentarie e di rinuncia ad azioni giudiziarie, fenomeno che trova la propria fonte, anzitutto, nell’art. 329 c.p.c. (cfr. FAVA OP. ULT. CIT).

In entrambe le fattispecie, alla luce dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede, dal consapevole comportamento di una parte (titolare di una posizione giuridica soggettiva), si fanno discendere effetti sfavorevoli, per tutelare l’affidamento della controparte (v. BULGARELLI).

Si parla anche, in dottrina, in questo caso di comportamento acquiescente, ontologicamente incompatibile con un’impugnazione delle stesse disposizioni (BULGARELLI, in dottrina).

Chi si comporta in tal guisa non può evidentemente impugnare il testamento.

È confermabile (espressamente o tacitamente) il testamento annullabile, in particolare- fra le varie ipotesi, oltre che per vizi di forma- per incapacità del testatore?

La risposta deve essere, in linea di massima, positiva.

L’art. 590 c.c., applicabile, stante l’ampia formula utilizzata dal legislatore, che ha inteso riferirsi alla pretesa «nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda» si applica anche alle ipotesi di ipotetica  annullabilità del testamento per incapacità del testatore per giurisprudenza risalente: cfr. Cass. 4923/1980; nonché le risalenti Cass. 12 settembre 1970 n. 1403; Cass. 719/1965.

Circa l’applicabilità della conferma – espressa o tacita – all’ipotesi  dell’annullabilità, si cita il seguente recente  pronunciamento della Suprema Corte:

-“La conferma del testamento invalido (nella specie, per incapacità del testatore), ove avvenga mediante un atto formale, deve contenere i requisiti previsti dall’art. 1444 c.c. per la convalida dell’atto annullabile e, cioè, l’indicazione del negozio invalido, della causa d’invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo”- così Cassazione civile, sez. II, 13/07/2017,  n. 17392

La Suprema Corte si riferisce, con detto precedente, all’ipotesi della conferma espressa cd. formale, ma è noto che, secondo la disciplina di legge  la conferma o convalida (stante il parallelismo fra l’art. 590 c.c. e l’art. 1444 c.c.) può essere anche tacita.

Quindi, si deve ritenere che anche il testamento annullabile (e, fra i vizi di annullabilità figura pure l’incapacità del testatore) sia suscettibile di conferma (e/o convalida) espressa e/o tacita.

Qual è la differenza fra conferma espressa e conferma tacita?

La conferma espressa, che é quella a cui si riferisce l’art. 590 c.c. nell’operare un riferimento al “confermare” la disposizione testamentaria, consiste in un atto formale.

Si ritiene che la conferma espressa debba contenere, in particolare, gli elementi- e tutti gli elementi- richiesti dall’art. 1444 c.c. per la convalida del negozio annullabile, ossia la menzione della disposizione, l’indicazione del vizio di invalidità che la inficia, e la dichiarazione di volerla confermare (in giurisprudenza si veda anche Cass. 1545/1974).

Al contrario, la conferma tacita, o per volontaria esecuzione, del testamento nullo, presuppone la conoscenza del vizio che ha causato l’invalidità con la volontà di rinunciare all’impugnativa, ponendo in essere un comportamento incompatibile con l’intenzione di agire in giudizio per l’accertamento della causa di nullità (si veda la risalente ma ancora attuale Cass. 1403/1970).

Si tratta, quindi, di un atto esecutivo che può assumere le più svariate forme e che può essere ad esempio anche negoziale.

Esecuzione volontaria significa qualunque comportamento con il quale il soggetto adegua lo stato di fatto alla situazione che si sarebbe creata con il negozio nullo, ove fosse stato valido (in dottrina: CAPOZZI, PASETTI, SANTORO-PASSARELLI).

L’esecuzione deve essere volontaria, e si tratta, secondo la dottrina, di un negozio di attuazione.

La prova della conoscenza del vizio (da parte del confermante), e delle sue conseguenze sul piano giuridico (Cass.  2185/1971), deve essere fornita dalla parte che eccepisce la conferma (Cass. 1318/1969), anche però per presunzioni (Cass. 1535/1956), purché gravi, precise e concordanti, ossia tali da non lasciare alcun dubbio sulla positiva conoscenza del vizio da parte del confermante.

L’esecuzione volontaria deve dunque consistere in un’attività positiva del soggetto ipoteticamente interessato a far valere l’invalidità, diretta all’attuazione della disposizione testamentaria  e tale da determinare, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento fosse stato valido (Cass. 535/1968).

Si ritiene che l’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non precluda al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione (Cass. 8611/1995). Contra quell’orientamento secondo cui, l’esecuzione volontaria del testamento può comportare anche la rinuncia all’azione di riduzione Cfr. in giurisprudenza Cass. 8 ottobre 1971 n. 2771; in dottrina: BIGLIAZZI GERI, Il testamento, 213 e Palazzo, Le successioni, 943.

È confermabile il cd. contenuto atipico del testamento?

Prevale la tesi negativa in dottrina (GABRIELLI, che si è occupato dell’argomento), sul presupposto che solo le disposizioni patrimoniali siano confermabili.

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