Con l’ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha del tutto sovvertito il proprio orientamento in tema di rilevanza della sospensione feriale ai fini del computo dei termini per la presentazione del ricorso a seguito della presentazione dell’accertamento con adesione.
Fino ad oggi, infatti, la sospensione del termine di impugnazione derivante dall’instaurazione del procedimento di accertamento con adesione poteva essere cumulata con la sospensione feriale. Ciò in base al principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2682 del 4 febbraio 2011 secondo cui “È legittimo cumulare ai sessanta giorni previsti per la proposizione del ricorso introduttivo il termine dei novanta giorni prevista per la sospensione dei termini previsti dall’accertamento con adesione, i quarantasei giorni previsti dalla sospensione dei termini per il periodo feriale…”
Con l’ordinanza in commento, tuttavia, la Cassazione, ignorando il precedente, ha stabilito che “nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con adesione – intervenuto dopo 54 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, poi concludendo che il termine per la proposizione dell’appello – pure computando la sospensione feriale (46 giorni) per il residuo del termine di 60 dalla notifica dell’atto di accertamento(pari a 4 giorni) – era ormai decorso all’epoca della proposizione dell’impugnazione – sia essa avvenuta il 10 ottobre 2009 – come ritenuto dalla parte ricorrente (pag. 8 ricorso) ovvero il 10 novembre 2009 come indicato in sentenza”.
Conseguentemente, la Suprema Corte rigettato il ricorso presentato dal contribuente per manifesta infondatezza, condannando finanche quest’ultimo al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso principale ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Alla luce del descritto revirement giurisprudenziale, ai fini del computo dei termini per la presentazione del ricorso a seguito del cattivo esito della procedura di adesione, non deve cumularsi alla sospensione per accertamento con adesione quella per sospensione feriale.