
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11804/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta una questione di particolare rilevanza processuale in materia di responsabilità sanitaria, connessa all’applicazione dell’art. 8 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Al centro della vicenda, vi è l’individuazione del momento determinante per la competenza territoriale e il regime giuridico del passaggio dalla fase sommaria dell’accertamento tecnico preventivo a quella di merito, nel caso in cui il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Il caso
La controversia trae origine da un’azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto a seguito di ricoveri presso più strutture sanitarie del Lazio. Dopo un tentativo infruttuoso di conciliazione mediante consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., richiesta al Tribunale di Roma, i ricorrenti depositavano ricorso ex art. 702-bis c.p.c. soltanto nei confronti dell’ASL Roma 6, essendo nel frattempo emersa l’assenza di responsabilità del Policlinico Umberto I.
L’ASL, costituitasi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicando come competente quello di Velletri, sia in base alla sede legale sia al luogo dell’evento dannoso. Il Tribunale accoglieva l’eccezione e declinava la propria competenza. Gli eredi, avverso tale decisione, proponevano ricorso per regolamento necessario di competenza.
Potrebbero interessarti anche:
Le ragioni del ricorso
I ricorrenti contestavano l’ordinanza del Tribunale di Roma deducendo l’errata interpretazione dell’art. 8, comma 3, della legge n. 24/2017. In particolare, sostenevano che tale norma introdurrebbe una regola speciale di competenza funzionale, imponendo che la domanda di merito venga depositata presso il medesimo giudice che ha conosciuto la fase preliminare di accertamento tecnico.
Essi ritenevano che la natura bifasica del procedimento esigesse un radicamento stabile della competenza sin dal primo atto introduttivo, ossia il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., e che eventuali modifiche successive, quali il venir meno del cumulo soggettivo, non potessero modificare la competenza ormai consolidata.
Inammissibilità dell’eccezione di competenza territoriale
La Corte ha preliminarmente rilevato che l’eccezione sollevata dalla ASL Roma 6 in primo grado doveva considerarsi inammissibile per incompletezza. La convenuta, infatti, si era limitata a indicare solo alcuni dei fori alternativi previsti dagli articoli 19 e 20 c.p.c., omettendo del tutto il riferimento al forum destinatae solutionis e al danno iure proprio. In base a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, un’eccezione di incompetenza territoriale derogabile è ammissibile solo se formulata in modo completo, con riferimento a tutti i fori concorrenti. Ne consegue che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto considerarla tamquam non esset, consolidando così la propria competenza.
Il dibattito sulla natura del procedimento ex art. 8 Legge 24/2017
Nel merito, la Corte ha esaminato il nodo interpretativo centrale: se il procedimento previsto dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco configuri un giudizio bifasico strutturalmente unitario, con effetti preclusivi tra le due fasi (ATP e merito), oppure due procedimenti distinti ma funzionalmente collegati.
Due tesi si contrappongono:
-
Tesi dell’autonomia strutturale: considera il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. autonomo e meramente conciliativo, senza effetti vincolanti sul successivo giudizio di merito. Secondo questa impostazione, la competenza dovrebbe essere verificata solo al momento della proposizione della domanda di merito, ai sensi dell’art. 5 c.p.c.
-
Tesi del collegamento funzionale: pur riconoscendo l’autonomia strutturale dei due procedimenti, valorizza la connessione funzionale, in quanto l’ATP serve ad anticipare una fase istruttoria fondamentale, soprattutto nei contenziosi di responsabilità medica.
La Corte si è pronunciata in favore della seconda tesi.
ATP e giudizio di merito: procedimenti autonomi ma coordinati
Richiamando anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 87/2021), la Cassazione ha escluso che il procedimento ex art. 8 l. 24/2017 integri un giudizio bifasico strutturalmente unitario. Tuttavia, ne ha riconosciuto il coordinamento funzionale: l’ATP non si esaurisce nella finalità deflattiva, ma consente di anticipare una fase tecnica e delicata dell’istruttoria. Proprio questa funzione giustifica il fatto che la relazione peritale possa essere acquisita nel giudizio di merito senza necessità di un nuovo vaglio di ammissibilità, in deroga all’art. 698 c.p.c.
Retroazione degli effetti processuali: momento determinativo della competenza
Sulla base del collegamento funzionale, la Corte ha interpretato l’art. 8, comma 3, della Legge Gelli-Bianco nel senso che il momento determinativo della competenza territoriale va individuato nel deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., non assumendo rilievo i successivi mutamenti processuali o soggettivi (ad es. il venir meno del cumulo soggettivo per esclusione di un convenuto).
Il deposito tempestivo del giudizio di merito consente una “retroazione condizionata” degli effetti processuali (litispendenza, giurisdizione, competenza) al momento della proposizione dell’ATP. Pertanto, anche se il giudice del merito è formalmente adito in un secondo momento, è come se l’intero giudizio si fosse radicato fin dall’istanza peritale.
Il principio di diritto enunciato
Alla luce del ragionamento sviluppato, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
«il giudizio regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale».
Applicazione del principio al caso concreto
Nel caso di specie, l’istanza di ATP era stata depositata dinanzi al Tribunale di Roma, giudice territorialmente competente anche in ragione del cumulo soggettivo originario con il Policlinico Umberto I. La successiva esclusione di quest’ultimo non incideva sulla competenza, ormai “cristallizzata” al momento del deposito dell’istanza di ATP.
Pertanto, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, compensando le spese per la novità della questione trattata.
Considerazioni conclusive
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione offre un chiarimento di grande importanza per la prassi forense e per l’organizzazione processuale nei contenziosi in materia di responsabilità sanitaria. Il criterio del radicamento della competenza al momento del ricorso per ATP si impone non solo come garanzia di certezza del diritto, ma anche come strumento di efficienza del sistema giustizia. Allo stesso tempo, la decisione valorizza il ruolo dell’ATP non solo come strumento deflattivo, ma anche come momento istruttorio anticipato, integrato nel disegno legislativo della legge Gelli-Bianco.