Il 29 luglio 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una decisione fondamentale nella causa C-774/22, che ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 18 del Regolamento UE n. 1215/2012, comunemente noto come Regolamento Bruxelles I bis. La questione principale sollevata nella causa riguardava se un contratto di viaggio stipulato tra un consumatore e un’organizzazione di viaggi, entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, ma con destinazione all’estero, potesse rientrare nell’ambito di applicazione di questo regolamento. In particolare, si trattava di determinare se la competenza giurisdizionale stabilita dall’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento potesse includere anche la competenza territoriale del giudice del luogo di domicilio del consumatore.
CGUE-sent. 29 luglio 2024- (C-774/22)
Quadro normativo
L’art. 18 del Regolamento n. 1215/2012 disciplina la competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori, disposizione progettata per tutelare la parte più debole del contratto, consentendo al consumatore di adire il giudice del proprio domicilio, indipendentemente dal domicilio della controparte contrattuale. Questo principio rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale di competenza basata sul domicilio del convenuto, come previsto dall’articolo 4 dello stesso Regolamento.
Infatti, la normativa mira a garantire che il consumatore non debba affrontare processi in luoghi geograficamente distanti, il che potrebbe indurlo a non intraprendere la decisione di affrontare una controversia giuridica. Tuttavia, l’applicabilità di questa disposizione in situazioni in cui entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro, ma la controversia presenta un collegamento con un paese terzo, come nel caso di un viaggio all’estero, è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale.
La controversia e la questione pregiudiziale
La controversia è sorta tra un consumatore tedesco e un tour operator con sede in Germania. Il consumatore aveva stipulato un contratto per un pacchetto turistico con destinazione fuori dall’Unione Europea. Tuttavia, ha sostenuto di non essere stato adeguatamente informato sulle condizioni d’ingresso e sui requisiti di visto necessari per il paese di destinazione, subendo così danni economici per i quali ha richiesto un risarcimento danni.
La causa, dunque, è stata intentata presso il tribunale del luogo di domicilio del consumatore, l’Amtsgericht di Norimberga.
Tuttavia, il tour operator ha contestato la competenza territoriale del tribunale, sostenendo che il Regolamento n. 1215/2012 non fosse applicabile, poiché la controversia non presentava un “elemento di estraneità” sufficiente, essendo entrambe le parti domiciliate nello stesso Stato membro.
Dunque, il giudice del rinvio ha sollevato una questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia di chiarire se l’articolo 18 potesse applicarsi anche in casi dove l’unico elemento di estraneità fosse la destinazione estera del viaggio.
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L’Interpretazione della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia, esaminando la questione, ha stabilito che l’articolo 18 del Regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, anche quando l’organizzatore di viaggi è domiciliato nello stesso Stato membro e la destinazione del viaggio è in un paese terzo.
La Corte ha sottolineato che la presenza di un elemento di estraneità non deve necessariamente derivare dal domicilio delle parti in Stati membri diversi. Piuttosto, l’elemento di estraneità può derivare da fattori connessi alla natura della controversia, come la destinazione estera del viaggio. Questo approccio è coerente con la finalità del Regolamento, che mira a garantire un alto grado di prevedibilità e a rafforzare la tutela giuridica delle persone all’interno dell’Unione.
Inoltre, la Corte ha affermato che la destinazione estera di un viaggio costituisce un elemento di estraneità sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 18, poiché solleva questioni relative alla competenza internazionale e quindi rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento.
Il concetto di estraneità
La sentenza della Corte di Giustizia rappresenta un’importante evoluzione nella giurisprudenza relativa alla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale ampliando il concetto di “elemento di estraneità”, includendo anche situazioni in cui il collegamento con un paese terzo è dovuto alla destinazione di un viaggio, pur mantenendo la coerenza con l’obiettivo di proteggere il consumatore.
Conclusioni
La decisione della Corte nella causa C-774/22 costituisce un punto chiave verso un’interpretazione più ampia e inclusiva delle norme sulla competenza giurisdizionale a tutela dei consumatori. Essa conferma che l’articolo 18 del Regolamento n. 1215/2012 può essere applicato anche in contesti apparentemente interni, purché vi sia un collegamento internazionale, come la destinazione di un viaggio al di fuori dell’Unione Europea.
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