Quando una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vince una controversia civile contro un’Amministrazione statale, il compenso del difensore vengono liquidati secondo l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte di Cassazione- Sez. I Civ.- ord. n. 16577 del 13-06-2024
La vicenda
Il ricorrente, nato in Marocco il 19 luglio 1997, ha impugnato un decreto del Giudice di Pace di Torino del 2022, che ha prorogato il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D. Lgs. 286/98.
Più tardi, il ricorrente ha ricevuto un decreto di trattenimento dalla Questura di Milano. Nel frattempo, la Questura di Torino ha poi richiesto una proroga del trattenimento il 7 ottobre 2022, citando alcune difficoltà nell’accertamento dell’identità e nell’acquisizione dei documenti di viaggio dello stesso.
All’udienza, la pubblica amministrazione competente ha insistito per la proroga, mentre la difesa del ricorrente si è opposta, citando l’assenza di accordi tra Italia e Marocco. La difesa ha sottolineato che l’art. 14 del T.U.I. impone la cessazione del trattenimento in mancanza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio.
Il motivo del ricorso
Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 115, c.p.c, 14, comma 5, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, e art. 111, c. 6, Cost. In particolare, ha asserito la violazione del principio di non contestazione, l’omessa valutazione dei fatti storici dedotti dalla difesa, nonché difetti strutturali della motivazione, ritenuta apparente.
Le argomentazioni dei giudici della Cassazione
Per i giudici della I sez. Civile, il ricorso è fondato.
Secondo i giudici, il provvedimento del GdP, circa la proroga del trattenimento del ricorrente ha riportato una motivazione insufficiente, improntata su valutazioni generiche. La difesa del ricorrente aveva evidenziato che non sussistevano più le ragioni del trattenimento, poiché i rimpatri non venivano eseguiti secondo la documentazione del garante dei detenuti. Tuttavia, su questo punto, gli ermellini hanno osservato la mancanza di una motivazione adeguata.
I giudici hanno toccato un altro aspetto riguardante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, hanno rilevato l’ammissibilità del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato secondo il D. Lgs. n. 286/1998, che prevede l’ammissione automatica a tale beneficio nel giudizio di convalida, in conformità alla Costituzione (cfr. la sentenza della. Corte Costituzionale n. 439/2004 e della Corte di Cassazione n. 24102 del 2022).
Più nel dettaglio, la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore non implica una rinuncia al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., n. 8561 del 26/03/2021). I giudici hanno osservato che quando una parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio contro un’Amministrazione statale, non si procede alla regolazione delle spese processuali.
Principio di diritto
Siffatto principio stabilisce che, se la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vince una controversia civile contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore devono essere liquidati secondo l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.
In definitiva, l’art. 133 del d.P.R., che prevede la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio in favore dello Stato, non si applica quando l’Amministrazione statale è soccombente.
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