Compenso del sindaco, la Cassazione lo nega in caso di inadempimento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6884/2026, affronta il tema del diritto al compenso del presidente del collegio sindacale in caso di contestata violazione dei doveri di vigilanza. La vicenda nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un professionista, cui era stata negata l’ammissione per i compensi maturati. La Corte esamina l’applicabilità dell’art. 1460 c.c. in un rapporto professionale segnato dagli obblighi di controllo previsti dall’art. 2403 c.c. Ne deriva che, se la procedura concorsuale allega specifici inadempimenti, spetta al sindaco provare non solo di avere svolto l’incarico, ma di averlo fatto con la dovuta diligenza professionale.

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Composizione negoziata della crisi

Composizione negoziata della crisi

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Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. 

Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

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Il caso

Il Tribunale di Pordenone, con decisione poi confermata dalla Cassazione, ha individuato una serie di gravi omissioni nell’attività del collegio sindacale durante l’esercizio 2019. In primo luogo, ha rilevato una marcata divergenza tra il debito erariale indicato in bilancio e quello fatto valere dall’Agenzia delle Entrate nella procedura concorsuale. Secondo il giudice, il collegio non ha verificato né la correttezza dell’importo iscritto né la regolarità dei versamenti e dei piani di rateizzazione, elementi che già segnalavano una situazione di crisi.

Il Tribunale ha poi censurato la gestione della perdita di esercizio. La società l’aveva coperta con l’utilizzo di riserve oltre i limiti consentiti, senza che i sindaci sollecitassero l’adozione delle misure previste dall’art. 2482-bis c.c. Ha inoltre ritenuto inattendibile la valutazione dei crediti verso clienti, perché il bilancio non riportava un fondo svalutazione adeguato, nonostante la presenza di crediti dubbi, contenziosi in corso e posizioni già compromesse.

Infine, la Cassazione ha valorizzato anche il contenuto dei verbali del collegio sindacale. Li ha considerati formali e ripetitivi, privi di rilievi critici e di verifiche concrete sulla reale consistenza del patrimonio sociale.

Le contestazioni sul contraddittorio

Sotto il profilo processuale, il ricorrente ha cercato di contestare il decreto di rigetto denunciando una presunta violazione del contraddittorio. Secondo la sua tesi, la liquidazione giudiziale avrebbe formulato le contestazioni specifiche sull’inadempimento solo in una fase avanzata del giudizio, nelle note scritte depositate ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., impedendogli così una tempestiva replica documentale. La Cassazione ha però escluso questa ricostruzione, rilevando che l’eccezione di inadempimento era stata sollevata sin dall’inizio dalla procedura, pur essendo stata poi arricchita da ulteriori dettagli tecnici emersi dall’esame delle scritture contabili.

Onere della prova ed eccezione di inadempimento

La Corte ricorda che il giudizio di opposizione allo stato passivo conserva natura impugnatoria. Di conseguenza, il professionista che chiede il pagamento del compenso deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto. Quando la controparte solleva l’eccezione ex art. 1460 c.c., tale onere si estende anche alla prova del corretto adempimento della prestazione. Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse offerto elementi sufficienti per superare le contestazioni puntuali della curatela, limitandosi a difese di carattere formale.

La prova dell’adempimento e i doveri di vigilanza del sindaco

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il valore probatorio della documentazione prodotta dal sindaco. La Cassazione chiarisce che la sola redazione dei verbali delle adunanze non prova l’adempimento dei doveri di vigilanza, se il loro contenuto non documenta un’effettiva attività di controllo. Nel caso concreto, l’assenza di rilievi critici a fronte di evidenti violazioni in materia di bilancio e di integrità del capitale sociale ha svuotato di significato la documentazione prodotta. Il sindaco, infatti, non può limitarsi a un controllo formale della contabilità, ma deve verificare la sostanza delle operazioni gestorie, soprattutto in presenza di segnali di crisi. La diligenza richiesta è quella qualificata del mandatario professionale ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., che impone una condotta attiva nel rilevare e segnalare le irregolarità degli amministratori.

Conclusioni

In conclusione, l’ordinanza n. 6884/2026 ribadisce che il compenso del sindaco non dipende dalla sola assunzione dell’incarico o dalla redazione formale dei verbali, ma dall’effettivo adempimento dei doveri di vigilanza. Se la procedura concorsuale solleva un’eccezione di inadempimento fondata su omissioni gravi, il professionista può perdere il diritto al compenso. La decisione conferma quindi che l’attività del collegio sindacale deve essere concreta, diligente e sostanziale, soprattutto nelle situazioni di crisi dell’impresa.

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