
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 14179/2025, pubblicata il 27 maggio (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è tornata sul tema della liquidazione del compenso all’avvocato d’ufficio. La pronuncia, in particolare, affronta la questione delle spese sostenute dal legale per ottenere il rimborso del proprio compenso, chiarendo se tali costi debbano gravare sull’Erario o restare a carico del professionista. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

Formulario commentato del nuovo processo civile
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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Il caso
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un’ordinanza che accoglieva parzialmente la sua opposizione, riconoscendogli un compenso di 430 euro per l’attività svolta in qualità di difensore d’ufficio in ambito penale. Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la sua ulteriore richiesta di rimborso delle spese sostenute nella procedura di recupero del credito.
Contro tale decisione, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione del D.P.R. n. 115/2002 per non aver ritenuto rimborsabili le spese legate al recupero del credito, e l’errata compensazione delle spese legali basata su una presunta parziale soccombenza.
Il primo motivo: la legittimità del rimborso delle spese di recupero
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando come Tribunale si fosse discostato dall’orientamento ormai consolidato secondo cui le spese sostenute dal difensore d’ufficio per ottenere il pagamento del proprio compenso non devono restare a suo carico. Tali costi – bolli, imposte, notifiche – rientrano nei rimborsi che l’Erario è tenuto a corrispondere, in quanto legati all’esercizio di un diritto riconosciuto e a una funzione di pubblico interesse.
La Cassazione ha quindi ribadito che porre dette spese a carico del professionista, quando egli agisce per il recupero delle somme dovute dallo Stato, contrasta con i principi già affermati nella giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Cass. n. 22579/2019).
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Il secondo motivo: la soccombenza non sussiste
La Corte ha invece respinto il secondo motivo, con cui il ricorrente lamentava una violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese. Secondo il ricorrente, il rigetto parziale della domanda non avrebbe dovuto essere interpretato come una soccombenza tale da giustificare la compensazione.
I giudici, tuttavia, hanno osservato che la domanda dell’avvocato era articolata in più capi. Il Tribunale aveva accolto solo la richiesta relativa al compenso, rigettando quella per il rimborso. Ne derivava, correttamente, una compensazione delle spese, non potendosi configurare una soccombenza reciproca in senso tecnico.
La decisione e le sue implicazioni
La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto, decidendo nel merito: ha riconosciuto al professionista la somma di 500 euro a titolo di spese sostenute per il recupero del proprio credito, condannando il Ministero della giustizia al pagamento e compensando le spese del giudizio di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza n. 14179/2025 assume rilievo in quanto conferma il principio secondo cui l’attività volta al recupero del compenso da parte del difensore d’ufficio rientra nell’ambito delle spese rimborsabili dallo Stato. Il professionista che agisce per ottenere quanto dovuto in base a un’attività svolta su designazione pubblica non può essere gravato anche dei costi accessori. La decisione richiama i principi di effettività della tutela e di equa ripartizione degli oneri processuali nei rapporti con la pubblica amministrazione.