Compenso del custode giudiziario e termine di decadenza: questione alle Sezioni Unite

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15046/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), ha rimesso alle Sezioni Unite una questione interpretativa di sicuro impatto pratico: se il termine decadenziale previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione dei compensi ai soggetti ausiliari del giudice – come periti, interpreti, consulenti – si applichi anche al custode giudiziario. Il nodo, da anni oggetto di letture non univoche nella giurisprudenza di legittimità, sollecita un chiarimento sistematico che definisca in modo uniforme il regime della domanda di liquidazione degli onorari per tale figura.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso all’origine della questione

Un soggetto, incaricato del deposito di autovetture sottoposte a sequestro penale, aveva proposto opposizione avverso il rigetto della sua istanza di liquidazione per l’attività svolta. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la richiesta, qualificando il custode come ausiliario del giudice e applicando il termine decadenziale di cui all’art. 71, comma 1, D.P.R. 115/2002: 100 giorni dalla cessazione dell’attività. Il ricorrente, ritenendo errata tale ricostruzione, ha impugnato l’ordinanza, sollevando un unico motivo di ricorso incentrato sulla violazione degli artt. 3, 7, 71, 72 e 78 del medesimo D.P.R.

Le ragioni del ricorrente

Il custode ha sostenuto che la sua posizione non rientra tra quelle dei soggetti per i quali il Testo Unico impone la decadenza. In particolare, ha invocato la specialità della disciplina prevista per l’“indennità di custodia” all’art. 72 del D.P.R. n. 115/2002, da cui deriverebbe una regolazione autonoma e distinta rispetto a quella stabilita per gli altri ausiliari del magistrato. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, l’inapplicabilità del termine decadenziale previsto all’art. 71.

La tesi che esclude la decadenza

Una parte della giurisprudenza (penale) ha escluso l’estensione del termine di decadenza alla liquidazione dei compensi per il custode giudiziario. A sostegno di questa posizione, si evidenzia la differente funzione svolta da tale soggetto, spesso priva di connotazioni tecnico-professionali simili a quelle degli ausiliari classici. Inoltre, si valorizza la rubrica e il contenuto autonomo dell’art. 72, che disciplina in via specifica la “domanda di liquidazione di accertati compensi e accessori dell’indennità di custodia”, senza richiamare alcun termine perentorio.

La tesi estensiva favorevole alla decadenza

Al contrario, altre decisioni (soprattutto in sede civile) hanno ritenuto che anche i custodi rientrino nel novero degli ausiliari soggetti alla disciplina dell’art. 71. A sostegno, si richiama l’art. 3, comma 1, lett. f), D.P.R. 115/2002, che, richiamando “ogni altro soggetto competente in una determinata arte o professione”, viene interpretato come idoneo a ricomprendere anche i custodi. Inoltre, si evidenzia che l’art. 71 ha natura sistematica e trasversale, volta a uniformare i termini di presentazione delle istanze in ragione di esigenze di efficienza amministrativa e certezza contabile.

L’orientamento della Corte: la necessità di un chiarimento

La Prima Sezione della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in esame, ha riconosciuto l’esistenza di un contrasto interpretativo effettivo e ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. La Corte ha ritenuto che la disciplina dell’art. 72 presenti profili di specialità rispetto all’art. 71, ma che vi siano elementi, normativi e logico-sistematici, che giustificherebbero anche l’interpretazione estensiva favorevole alla decadenza. È quindi necessario l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se la richiesta del custode per la liquidazione dell’indennità debba essere presentata entro il termine decadenziale di 100 giorni, ovvero se si applichi il termine ordinario decennale di prescrizione.

Conclusioni

L’ordinanza n. 15046/2025 rappresenta un importante snodo ermeneutico. La qualificazione del custode giudiziario – e soprattutto il regime giuridico della sua domanda di liquidazione – non è un tema puramente tecnico, ma incide sulla certezza dei rapporti tra ausiliari e amministrazione della giustizia. In attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, resta centrale l’esigenza di uniformare la prassi applicativa e fornire una risposta chiara ai dubbi che, da anni, dividono giurisprudenza e dottrina. L’equilibrio tra esigenze amministrative e tutela dell’affidamento resta il baricentro di questa riflessione.

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