Compensazione per ritardi aerei: il valore probatorio della carta d’imbarco

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza nella causa C-20/24 (Cymdek), ha fornito nuove precisazioni sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria per i ritardi prolungati dei voli. In particolare, la decisione chiarisce il valore probatorio della carta d’imbarco e l’onere della prova relativo al pagamento del biglietto da parte del passeggero. Come approfondimento, consigliamo il volume “Il danno da vacanza rovinata: guida al risarcimento”.

Il quadro normativo: i diritti dei passeggeri aerei

Il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 3, esclude dall’applicazione della norma coloro che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.

L’obiettivo del regolamento è garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri, uniformando le tutele all’interno dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia è spesso chiamata a interpretare queste norme per risolvere controversie tra passeggeri e compagnie aeree. Come approfondimento, consigliamo il volume “Il danno da vacanza rovinata: guida al risarcimento”.

Il danno da vacanza rovinata

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Roberto Di Napoli
Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it

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Il caso Cymdek: un volo in ritardo e la richiesta di compensazione

La controversia trae origine dalla richiesta di due passeggeri di ricevere una compensazione pecuniaria per un ritardo superiore alle 22 ore su un volo incluso in un pacchetto turistico “tutto compreso”. La compagnia aerea ha respinto la richiesta, sostenendo che i passeggeri non avevano fornito prova diretta del pagamento del biglietto e che il viaggio era stato finanziato da un terzo a condizioni preferenziali.

Di conseguenza, è stato sollevato il problema dell’onere della prova e si è reso necessario l’intervento della Corte di Giustizia per chiarire l’applicazione del regolamento.

La carta d’imbarco come prova della prenotazione

Uno dei nodi centrali della sentenza riguarda il valore della carta d’imbarco come prova della prenotazione confermata. La Corte ha stabilito che, salvo eccezioni specifiche, il possesso della carta d’imbarco rappresenta un elemento sufficiente per dimostrare che il passeggero aveva effettivamente una prenotazione confermata per il volo in questione.

Questa interpretazione rafforza la posizione dei passeggeri, impedendo alle compagnie aeree di negare la compensazione basandosi esclusivamente sulla mancanza di una ricevuta di pagamento, quando il passeggero ha comunque effettuato il viaggio.

Chi deve dimostrare il pagamento del biglietto?

Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Corte riguarda l’onere della prova in merito al pagamento del biglietto. La compagnia aerea sosteneva che fosse compito dei passeggeri dimostrare di aver effettivamente pagato il volo per poter beneficiare della compensazione.

La Corte ha invece chiarito che spetta al vettore aereo dimostrare che il passeggero ha viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile al pubblico. Questo principio si fonda sul carattere eccezionale dell’esclusione prevista dall’articolo 3, paragrafo 3: ogni limitazione ai diritti dei passeggeri deve essere interpretata in modo restrittivo.

Inoltre, la Corte ha specificato che se il pagamento del volo è stato effettuato da un tour operator per conto dei passeggeri, questi ultimi non possono essere considerati viaggiatori gratuiti. Pertanto, il vettore aereo non può rifiutare la compensazione solo perché il biglietto è stato saldato da un soggetto terzo.

Le conseguenze della sentenza per passeggeri e compagnie aeree

Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono significative:

  • Il possesso della carta d’imbarco è sufficiente per dimostrare la prenotazione confermata.
  • L’onere di dimostrare che un passeggero ha viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta grava interamente sulla compagnia aerea.
  • I passeggeri di pacchetti “tutto compreso” non possono essere esclusi automaticamente dalla compensazione solo perché il pagamento è stato effettuato da un tour operator.
  • Il regolamento deve essere applicato in modo uniforme, evitando interpretazioni restrittive che possano compromettere i diritti dei passeggeri.

Questa sentenza potrebbe portare a un aumento dei casi in cui i passeggeri ottengono la compensazione, spingendo le compagnie aeree a rivedere le proprie prassi in materia di rimborso per ritardi prolungati.

Conclusioni: una maggiore certezza per i viaggiatori

Con questa decisione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea rafforza l’interpretazione estensiva del regolamento (CE) n. 261/2004, consolidando le tutele per i passeggeri e limitando la possibilità per le compagnie aeree di sottrarsi all’obbligo di compensazione. La pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per le future controversie nel settore del trasporto aereo e conferma il trend di una maggiore protezione per i viaggiatori all’interno dell’Unione Europea.

 

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