Compensatio lucri cum damno: in attesa delle Sezioni Unite

in Giuricivile 2018, 1 (ISSN 2532-201X), Nota a Cass. Civ. 22 giugno 2017 n. 15534

Sommario: 1. La questione 2. Problemi sistematici della compensatio lucri cum damno – 3. Le condizioni richieste ai fini dell’operatività dell’istituto e le osservazioni critiche dell’ordinanza 4. Tentativi di risoluzione

1. La questione

La strage di Ustica offre l’occasione per interrogarsi su una delle figure più controverse dell’ordinamento, la compensatio lucri cum damno, nella speranza che prossimamente le Sezioni Unite possano fare luce sul punto, risolvendo decenni di contrasti giurisprudenziali.

In realtà, il tema è assai più vasto di quel che sembra prima facie.

La riflessione problematica sull’istituto[1],infatti, rappresenta l’angolo di visuale ideale per osservare il sistema della responsabilità civile, e meditarne ratio e finalità.

Ecco allora che, grazie all’ordinanza interlocutoria Cass. Civ. 22 giugno 2017 n. 15534, ritorna all’attualità una questione annosissima: se, nella liquidazione del danno, deve considerarsi il vantaggio che la vittima ha ottenuto in conseguenza del fatto illecito, percependo emolumenti versati da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, o anche da terzi, ma in ogni caso in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante.

Il fatto da cui prende le mosse l’ordinanza riguarda il rapporto tra richiesta risarcitoria – avanzata dalla società Aerolinee Itavia s.p.a. ai Ministeri della difesa, dei trasporti e dell’interno, per la perdita subita – e la pretesa indennitaria nei confronti dell’assicurazione: bisogna capire se il soggetto tenuto al risarcimento debba corrispondere al danneggiato anche quanto è stato a questi già versato, parallelamente, a titolo di indennizzo.

Il rilievo dell’ordinanza consiste nel porsi come momento di riflessione e come input di risoluzione del problema: ma, prima di questo, ripercorre la genesi dell’istituto e l’evoluzione giurisprudenziale, mettendo in rilievo i profili problematici e criticando le diverse interpretazioni; solo in un secondo momento, propone alle Sezioni Unite una interessante strada da percorrere per ricomporre il dibattito.

2. Problemi sistematici della compensatio lucri cum damno

Il tema apre affascinanti e problematici scenari di riflessione, in quanto, il primo aspetto critico riguarda la stessa ammissibilità della figura nell’ordinamento.

Tradizionalmente, si ritiene che essa esista, come principio secondo il quale il risarcimento deve considerare, oltre i danni, anche le conseguenze vantaggiose derivanti dal fatto illecito, secondo una sorta di «compensazione tra perdite e benefici»[2].

Tuttavia, i contrasti sono ancora molto aspri, soprattutto relativamente all’ambito applicativo. Si sono fronteggiati, infatti, tre orientamenti.

Il primo ritiene che l’istituto non possa considerarsi sussistente, considerando la mancanza di una norma espressa e i rischi di iniquità derivanti dalla sua applicazione, paventandosi il rischio che il danneggiante sia sollevato dagli effetti negativi della sua condotta.

Il secondo, invece, ne riconosce l’operatività ma soltanto in ipotesi specificamente previste dalle disposizioni[3].

Il terzo, infine, intende la compensatio lucri cum damno come principio generale e ne stabilisce il fondamento nell’art. 1223 c.c., per cui il risarcimento deve coprire i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’illecito.

3. Le condizioni richieste ai fini dell’operatività dell’istituto e le osservazioni critiche dell’ordinanza

Ora, per riconoscere l’operatività della figura, la giurisprudenza richiede tradizionalmente due condizioni: l’unicità causale dell’evento e l’omogeneità delle poste risarcibili.

La prima richiede che gli effetti vantaggiosi derivino eziologicamente dalla medesima fonte dannosa che ha prodotto le conseguenze negative. Al fatto illecito devono poter ricondursi sia il danno che il lucro. Per omogeneità delle poste risarcibili si intende la medesimezza della natura giuridica di queste.

La questione primaria, quindi, riguarda l’individuazione della derivazione causale del danno e del lucro rispetto al fatto illecito: ed è questo l’oggetto dell’indagine dell’ordinanza.

In particolare, la Corte riesamina l’orientamento che pretende la coincidenza della fonte del danno con quella del vantaggio: «mancando la medesimezza della fonte, mancherebbe l’operatività della compensatio»[4].

Secondo questo, perché la compensatio operi, la causa delle conseguenze favorevoli per il danneggiato e quella degli effetti sfavorevoli deve essere la stessa. Trovando, il diritto al risarcimento, la sua causa nel fatto illecito e,  il diritto all’indennità, nella legge o nel contratto, la compensatio dovrebbe escludersi per la diversità dei titoli[5]: il fatto illecito sarebbe mera occasione del lucro e non causa di esso.

L’ordinanza, però, critica queste conclusioni, offrendo interessanti argomenti logici e sistematici.

Denuncia come, richiedendo la medesimezza della causa sia per il danno che per il lucro, si finisca per disapplicare del tutto la compensatio, dovendo optare per il cumulo del risarcimento con l’indenizzo.

Infatti, essa non potrebbe operare mai, essendo che danno e lucro solitamente non sono originati dalla stessa fonte, in quanto l’illecito, in sé, non può provocare entrambi, senza il concorso di altri fattori, umani o giuridici. Così ragionando, però, si vanificherebbe il fenomeno in questione quando la vittima ha diritto a un indennizzo ex lege o ex contractu: cioè quando l’illecito sarebbe sì causa del danno ma mera occasione del lucro.

Questa conclusione viene rigettata.

L’ordinanza, infatti, approfondisce e chiarisce la portata del nesso eziologico, per cui anche l’incremento patrimoniale viene ricondotto all’illecito come conseguenza immediata e diretta[6]. Ma c’è di più.

L’ordinanza rileva come la tesi in questione sarebbe incoerente con i principi informatori del sistema di responsabilità civile e con la nozione stessa di causalità giuridica, intesa come regolarità causale.

Questo è un passaggio importantissimo, soprattutto considerando la vastità del tema e delle ripercussioni di queste osservazioni anche in altre applicazioni del diritto civile[7].

Si coglie l’occasione, infatti, per ribadire il rifiuto della logica punitiva del risarcimento: prospettiva, questa, estranea al fondamento politico-legislativo della responsabilità.

Al contrario, si deve sottolineare la funzione autentica del meccanismo risarcitorio: funzione riequilibrativa, compensativa[8] e non sanzionatoria. Tesa non all’arricchimento del danneggiato, come conseguenza del fatto del danneggiante, ma al mero ristabilimento delle condizioni patrimoniali iniziali, le quali devono essere ricostituite come se non ci fosse stato l’illecito, secondo una condizione differenziale[9].

Come si vedrà, riflettendo sulla ratio della tutela risarcitoria è possibile per la Corte orientarsi nel tentativo di rintracciare la portata dell’istituto, nel modo possibilmente più autentico.

4. Tentativi di risoluzione

Dalla lettura dell’ordinanza, sembrerebbe che il problema sia stato finora male impostato.

Il fenomeno compensativo di cui si tratta, infatti, non sarebbe una vera compensazione in senso tecnico, ma una regola di perimetrazione del danno risarcibile[10].

L’ordinanza si premura di depurare la figura da confusioni teoriche e di valorizzarne il fondamento normativo nell’art. 1223 c.c. Il principio della compensatio, infatti, attiene alla quantificazione del danno.

L’angolazione del problema si sposta, non rimanendo tanto sulla questione della possibile residenza dell’istituto nell’ordinamento o meno, in sé e di per sé considerato: ma si sposta sulle logiche fondamentali che presiedono e regolano lo strumento risarcitorio.

Così, l’ordinanza indica i seguenti principi come orientamento ai fini della risoluzione della questione[11].

In primo luogo, infatti, il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno esistente alla liquidazione.

Secondariamente, il risarcimento deve coprire l’intera perdita, senza sostanziarsi in una sorta di arricchimento per la vittima: e, nella stima del danno, bisogna considerare anche il vantaggio eventuale derivante dal fatto del danneggiante, applicando la medesima regola di causalità che serve per stabilire se il danno è conseguenza dell’illecito.

Il lucro, previsto dalla legge o dal contratto come l’indennizzo assicurativo, è anch’esso derivato dall’illecito, nel senso che senza questo non ci sarebbe stata l’attribuzione patrimoniale: quindi, il risarcimento andrebbe ridotto in presenza del vantaggio comunque riconducibile al fatto del danneggiante, in quanto la stima del danno va fatta tenendo conto di tutte le conseguenze derivate da questo, sia in bonam che in malam.

Se si sottrae dal patrimonio del danneggiato, prima dell’illecito, la consistenza patrimoniale restante dopo e, nella medesima operazione, si riscontra un vantaggio «non si attuerà tanto un fenomeno compensativo, ma si dirà che l’illecito non ha provocato danno»[12].

Così ragionando, il fenomeno della compensatio è, a ben guardare, soltanto l’applicazione del principio di integralità della riparazione o, se si preferisce, del principio di indifferenza, desunto dagli artt. 1223 – 1224 c.c. e dagli artt. 1909 e 1910 c.c.

Queste le conclusioni tratteggiate dall’attuale riflessione giurisprudenziale sul tema.

Non resta che attendere l’ultima parola da parte delle Sezioni Unite.


[1]A. Giusti, voce Compensatio lucri cum damno [agg.2011], in Dig. civ., Torino, p. 190 ; C. M. Bianca, Diritto civile. La responsabilità., V, Giuffrè, Milano 1994, p. 150 ; C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Zanichelli Editore, Bologna 1974, p. 266; U. Izzo, La compensatio lucri cum damno come “latinismo di ritorno”, in Resp. civ. prev., 2012, n. 5, pp. 1738 ss. ; G. Gallizioli, Note critiche in tema di «compensatio lucri cum damno», in Riv. dir. civ., 1977, II, pp. 346 ss.; A. De Cupis, Il danno, Giuffrè, Milano, 1979, I, pp. 31 ss.; P. Trimarchi, Il contratto. Inadempimento e rimedi, Giuffrè, Milano 2010, p. 188 ; P. Monateri, Gli usi e la ratio della dottrina della compensatio lucri cum damno. E’ possibile trovarne un senso?, in Quadrimestre, 1990, p. 377; M. Rossetti, Il danno da lesione della salute. Biologico – Patrimoniale – Morale, Cedam, Padova 2001, p. 585; M. Ferrari, La compensatio lucri cum damno come utile strumento di equa riparazione del danno, Giuffrè, Milano 2008; M. Franzoni, Il danno risarcibile, Giuffrè, Milano 2010, pp. 38 ss.

[2]G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, Manuale di diritto civile, Nel diritto editore, Roma 2013, p. 1970.

[3]A titolo esemplificativo : art. 33 del D.P.R. 8 giugno 2011 n.327 ; art. 1, co.1bis della l. 14 gennaio 1994 n.20.

[4] Secondo questa tesi: «è da escludere la compensatio quando la vittima di lesioni personali o i congiunti di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito, abbiano ottenuto indennità speciali da parte di assicuratori sociali, enti di previdenza, oppure abbiano conseguito indennizzi da parte di assicuratori privati […] Ad esempio, si è esclusa la detraibilità degli indennizzi erogati dallo Stato al Comune di Catellavazzo, in conseguenza del disastro del Vajont, dal risarcimento del danno (patrimoniale e non) dovuto al medesimo Comune dal responsabile della sciagura (Cass. Civ., 15 aprile 1998 n.3807) ; dell’indennizzo pagato dall’assicuratore privato contro gli infortuni dal risarcimento del danno biologico dovuto alla vittima di lesioni (Cass. Civ., 15 aprile 1993 n.4475)».

[5]Cass. Civ., sez. III, 11 febbraio 2009 n.3357 ; cfr. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 2015, p. 647 e il riferimento all’  « eterogeneità  dei titoli » ; Cass. Civ., sez. III, 30 settembre 2014 n. 20548, in Giust. civ. Mass., 2014; Cass. Civ., sez. III, 10 marzo 2014 n. 5504.

[6]P. Cendon, Commentario al codice civile, artt. 1173 – 1320, Obbligazioni, Giuffrè, Milano 2009, p. 867 ; A. De Cupis, Il danno : teoria generale della responsabilità civile, Giuffrè, Milano 1954, p. 162.

[7]Si pensi alla recentissima questione relativa al riconoscimento controverso dei punitive damages nel nostro sistema (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017 n.16601) e al rilievo che ha avuto la riflessione attorno alla ratio del sistema della responsabilità civile , come avviene nell’ordinanza in commento.

[8]C. Salvi, Il danno extracontrattuale: modelli e funzioni, Jovene, Napoli 1985, p. 86.

[9]Seguendo la Differenztheorie di F. Mommsen.

[10]Cass. Civ., 22 giugno 2017 n.15534 « Lucro e danno non vanno concepiti come un credito e un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte».

[11]Cass. Civ., 11 giugno 2014 n. 13233; Cass. Civ., 13 giugno 2014 n.13537.

[12]Cass. Civ., 22 giugno 2017 n.15534

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