Codice deontologico forense ed equo compenso: cosa cambia dopo l’intervento del CNF

Con la delibera n. 959 del Consiglio nazionale forense (CNF), resa efficace tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2026), entra in vigore una revisione dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense. L’intervento si colloca nel quadro applicativo della legge n. 49/2023 sull’equo compenso e rafforza il legame tra disciplina sostanziale dei compensi professionali e responsabilità disciplinare dell’avvocato. La modifica non si limita a un adeguamento formale, ma incide in modo diretto sulle modalità di determinazione del compenso, sugli obblighi informativi e sul sistema sanzionatorio, con effetti pratici immediati per l’attività professionale.

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L’integrazione tra legge sull’equo compenso e Codice deontologico

La legge n. 49/2023 ha introdotto un assetto organico volto a contrastare pattuizioni squilibrate, soprattutto nei rapporti tra professionisti e committenti dotati di rilevante forza contrattuale. Il Codice deontologico forense, attraverso la riscrittura dell’art. 25-bis, recepisce tali principi e li trasforma in regole di condotta vincolanti, la cui violazione non rileva solo sul piano civilistico, ma anche sotto il profilo disciplinare.

In questo modo, il CNF rafforza la funzione regolativa della deontologia, rendendola uno strumento di attuazione effettiva della normativa primaria.

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Il principio del compenso equo come obbligo deontologico

Il nuovo testo dell’art. 25-bis sancisce in modo espresso che l’avvocato non può concordare compensi non giusti, non equi o sproporzionati rispetto alla prestazione richiesta. Il riferimento ai parametri forensi vigenti diventa centrale, in particolare nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c.

La previsione assume rilievo deontologico solo in presenza di determinati committenti, individuati in base alla loro posizione economica e contrattuale, confermando che la ratio della norma è quella di riequilibrare rapporti strutturalmente asimmetrici.

I committenti “forti” e l’ambito applicativo della disciplina

La norma si applica, in primo luogo, ai rapporti con banche e imprese di assicurazione, comprese le società controllate e le mandatarie. Rientrano inoltre nella disciplina le imprese di dimensioni medio-grandi, individuate sulla base di parametri oggettivi (numero di dipendenti o volume di ricavi). Un ulteriore ambito applicativo riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica disciplinate dal d.lgs. n. 175/2016, con alcune esclusioni puntuali.

L’individuazione tassativa dei destinatari consente di delimitare con precisione l’area di operatività del divieto, evitando un’applicazione generalizzata che inciderebbe eccessivamente sulla libertà contrattuale.

Trasparenza contrattuale e obblighi informativi rafforzati

Un profilo di particolare interesse operativo è rappresentato dall’obbligo informativo previsto nei casi in cui il contratto o la convenzione siano predisposti unilateralmente dall’avvocato. In tali ipotesi, il professionista deve informare per iscritto il cliente che il compenso pattuito deve rispettare i criteri di equo compenso previsti dalla legge, a pena di nullità della pattuizione.

La previsione rafforza la trasparenza del rapporto professionale e attribuisce all’avvocato un ruolo attivo nella corretta applicazione della normativa, anche quando è lui stesso a predisporre lo schema contrattuale.

Rapporti esclusi e permanenza della libertà negoziale

La disciplina non si estende ai rapporti con soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma. In tali casi, resta ferma la possibilità per le parti di determinare liberamente il compenso, nel rispetto dei principi generali di correttezza, decoro e dignità professionale.

Questa delimitazione evita un’eccessiva compressione dell’autonomia negoziale e conferma che l’intervento deontologico è mirato a situazioni di potenziale squilibrio strutturale.

Il sistema sanzionatorio: equo compenso e responsabilità disciplinare

La revisione dell’art. 25-bis rafforza in modo significativo il sistema delle sanzioni disciplinari. La pattuizione di un compenso non equo comporta l’applicazione della censura, mentre la violazione dell’obbligo informativo scritto è sanzionata con l’avvertimento.

Il CNF rende così esplicito il nesso tra rispetto delle regole sull’equo compenso e responsabilità disciplinare, trasformando la normativa da mero parametro di validità contrattuale a presidio effettivo della dignità professionale dell’avvocato.

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