Clausola di stima nei contratti di fornitura: somministrazione o vendita a consegne ripartite?

in Giuricivile, 2018, 4 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. sent. n. 7542 del 27/3/2018

Nel ripercorrere i limiti dell’attività di interpretazione e qualificazione giudiziaria del contratto, la Cassazione in commento conferma il principio secondo cui la clausola di stima dei fabbisogni mensili di fornitura del gas sarebbe espressiva “dell’impegno di (…) ritirare le forniture secondo quantitativi minimi stimati per i singoli prodotti, con l’obbligo di corrispondere comunque il relativo prezzo, anche in caso di mancato ritiro” in base allo schema della “vendita a consegne ripartite” e non a quello della somministrazione.

Il caso

Concluso tanto dai consumatori quanto in ambito imprenditoriale, il contratto avente ad oggetto la somministrazione di gas è, ad oggi, uno dei più frequenti sul mercato.

La fornitura di gas, come quella di energia elettrica, è una prestazione che confluisce all’interno di schemi contrattuali che, generalmente, richiamano alla somministrazione. Ad ogni modo, non mancano rapporti per i quali l’accordo avente ad oggetto la somministrazione di gas viene ricondotto a contratti differenti.

Questo è l’esito della controversia insorta, a fronte del mancato pagamento di alcune forniture, tra una società fornitrice di servizi gas per le imprese e una società di carpenteria.

In sostanza, l’impresa fornita si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto della società fornitrice qualificando il contratto sottostante come somministrazione ex art. 1560 c.c.; l’opposizione veniva rigettata, sia in primo che in secondo grado.

Il rigetto, motivava la Corte d’Appello, era dovuto al fatto che, nello stimare i fabbisogni mensili delle singole tipologie di gas fornite, l’accordo fosse espressivo dell’impegno di ritirare le forniture secondo quantitativi minimi e di corrispondere il relativo prezzo anche in caso di mancato ritiro e non, come sostenuto dall’impresa appellante, che “l’effettiva fornitura avrebbe dovuto rapportarsi, ex art. 1560 cod. civ., al normale fabbisogno della richiedente”.

A fronte di quest’impegno e alla luce di “altre clausole contrattuali con le quali le parti avevano espressamente pattuito che i gas acquistati potevano essere forniti direttamente da Hera (art. 1) ovvero consegnati su espressa richiesta dell’acquirente (art. 3)” il contratto veniva qualificato dai Giudici di II grado come “vendita a consegne ripartite”.

A fronte di tale giudizio, Il soccombente proponeva ricorso in Cassazione denunciando, tra i diversi motivi, la falsa applicazione dell’art. 1470 c.c., (con riferimento all’art. 1518, II comma, c. c.) supposto che la Corte d’Appello avrebbe errato nel qualificare il contratto come una vendita con ripartizione di consegne. A detta del ricorrente, considerata “l’erroneità, in tesi, delle conseguenze tratte circa l’identificazione di una quantità minima dell’oggetto della fornitura e l’obbligo per l’acquirente di provvedere al ritiro della merce acquistata” e “le clausole di cui agli artt. 7 e 17 del contratto (circa l’incidenza, sulla determinazione del prezzo, dell’aumento dei costi sopportati dalla fornitrice, e la prevista rinnovazione automatica del contratto in mancanza di disdetta)”, il contratto avente ad oggetto la fornitura di gas ricalcherebbe, al contrario, lo schema del contratto di somministrazione.

La qualificazione del contratto

Al fine di chiarire la portata della pronuncia in commento, è necessario premettere che con il termine “qualificazione” vengono indicate, generalmente, le operazioni che permettono di identificare l’astratto tipo contrattuale entro cui sussumere il contratto concluso dalle parti, così da assoggettare quest’ultimo alla disciplina del primo.

La prassi giurisprudenziale scompone l’operazione di qualificazione in due fasi: una fase ermeneutica, consistente nell’individuazione della comune intenzione delle parti e una seconda fase, cronologicamente successiva, volta ad inquadrare l’intenzione delle parti nello schema legale corrispondente.

Prima fase: la comune intenzione delle parti

A mente dell’art.1362 c.c., il contratto deve essere interpretato indagando “quale sia stata la comune intenzione delle parti”.

Pertanto, l’obiettivo dell’interprete, limitatamente a questa prima fase, sarà quello di ricostruire la comune intenzione delle parti.

A riguardo, ci si è chiesti cosa debba intendersi per “comune intenzione delle parti”.

Sul punto, si suole dividere la dottrina tra i sostenitori della c.d. teoria soggettiva (o della volontà) e coloro che propendono per la più moderna teoria oggettiva (o della dichiarazione).

A detta dei primi, l’inciso in questione farebbe riferimento alla volontà effettiva delle parti ossia a ciò che le parti “abbiano inteso dire”.

All’opposto, secondo i teorici della dichiarazione, con “comune intenzione delle parti” si richiamerebbe alla volontà così come dichiarata delle parti ossia a ciò che queste avrebbero detto.

La teoria oggettiva, prevalentemente applicata, è oggi modulata in base al principio di affidamento, tanto che parte della dottrina parla di “teoria intermedia” (o mediana). In sostanza, nonostante la comune intenzione dei contraenti sia fatta coincidere con quanto dichiarato, prevarrà la volontà effettiva della parte qualora il dichiarato divergesse, in modo percepibile dall’altro contraente, dal voluto.

Definito cosa debba intendersi per “comune intenzione delle parti”, è necessario accennare a come l’interprete debba ricavarla. A tal fine, il codice civile impone dei criteri di “interpretazione soggettiva”, ovverosia:

  • la valutazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma II, c.c., c.d. interpretazione globale);
  • l’interpretazione della singole clausole deve essere effettuata attribuendo ad ognuna il significato che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 c.c., c.d. interpretazione sistematica);
  • l’interprete deve presumere che le espressioni generali usate nel contratto siano rivolte agli oggetti del contratto (art. 1364 c.c.);
  • qualora, al fine di spiegare l’accordo, il contratto indichi dei casi pratici, deve presumersi che siano inclusi nel patto anche altri casi seppur non espressi ai quali può estendersi lo stesso patto (art. 1365 c.c., c.d. interpretazione presuntiva).

Qualora, nonostante l’applicazione di detti criteri, risulti impossibile desumere la comune intenzione delle parti, il legislatore dispone dei criteri di “interpretazione oggettiva”.

I “criteri oggettivi” corrispondono ai seguenti risultati interpretativi:

  • in caso di dubbio il contratto o le sue singole clausole devono essere interpretate in modo che sortiscano qualche effetto piuttosto che nessuno (art. 1367 c.c., c.d. interpretazione utile);
  • le clausole ambigue vanno interpretate in modo conforme alle pratiche del luogo di conclusione del contratto (art. 1368 c.c.);
  • in situazione di dubbio, le espressioni suscettibili di più significati devono interpretarsi nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (art. 1369 c.c.);
  • le clausole relative a moduli, formulari o a condizioni generali di contratto, devono essere interpretate a favore del contraente che non le ha predisposte (art. 1370 c.c.).

Seconda fase: la valutazione giuridica

La seconda fase, detta di qualificazione (o valutazione giuridica), concerne l’inquadramento della comune volontà delle parti (così come risultante dall’applicazione dei suddetti criteri) nel corrispondente schema legale.

In pratica, il giudice ricondurrà il contratto all’interno dello schema legale più attinente a quelle che erano le comuni intenzioni delle parti.

Tale operazione è delicata in quanto, all’esito della stessa, le parti vedranno disciplinato il loro rapporto da tutte le norme proprie del tipo legale in cui lo stesso è stato sussunto. Si rammenta inoltre che il nomen iuris attribuito all’accordo o alle singole clausole, non obbliga il giudice a qualificare il contratto o le singole pattuizioni in tal senso.

La sentenza: l’interpretazione e la qualificazione del contratto

Nel rigettare i motivi della società ricorrente, la Cassazione conferma la qualificazione del contratto così come pronunciata dalla Corte d’Appello.

La sentenza in commento ha il merito di rendere evidente l’operazione interpretativa e qualificativa condotta dai giudici di merito.

Il testo della pronuncia permette infatti di scorgere come la Corte di merito abbia interpretato la parte del contratto dove “vengono stimati i fabbisogni mensili delle singole tipologie di gas fornite” come espressiva “- diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, secondo cui, trattandosi di mera stima, l’effettiva fornitura avrebbe dovuto rapportarsi, ex art. 1560 cod. civ., al normale fabbisogno della richiedente – dell’impegno di quest’ultima a ritirare le forniture secondo quantitativi minimi stimati per i singoli prodotti, con l’obbligo di corrispondere comunque il relativo prezzo, anche in caso di mancato ritiro”.

In sostanza, nonostante l’effettiva volontà della parte potesse essere quella di rapportare la fornitura al suo normale fabbisogno, l’applicazione dei criteri anzidetti ha condotto l’interprete a ritenere la clausola in esame come espressione oggettiva dell’obbligo di corrispondere il prezzo dei quantitativi minimi quand’anche il prodotto non venisse ritirato.

Alla luce di questo obbligo nonché delle clausole ove si pattuiva come i gas acquistati dovevano essere consegnati alla società fornita nel solo caso in cui questa lo richiedesse, il giudice di merito ha qualificato il contratto come vendita a consegne ripartite.

La decisione

Il corpo della sentenza chiarisce quelle che forse sono le problematiche fondamentali in tema di ermeneutica contrattuale.

La prima questione riguarda i limiti entro cui è possibile sindacare l’attività interpretativa del giudice. Ci si è infatti chiesti se e in che misura la decisione del giudice di merito potesse essere opposta.

La pronuncia ha il pregio di mettere a fuoco proprio questi limiti laddove afferma che “secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione”.

In definitiva, qualora il giudice di merito abbia qualificato il contratto nel pieno rispetto dei criteri ermeneutici ovvero in assenza di vizi di motivazione, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.

Altra problematica affrontata di riflesso dalla pronuncia è se il giudice possa sussumere l’accordo all’interno di uno schema tipico nonostante il contratto presenti elementi estranei o contraddittori rispetto a questo.

Nel caso di specie, gli “artt. 7 e 17 del contratto (circa l’incidenza, sulla determinazione del prezzo, dell’aumento dei costi sopportati dalla fornitrice, e la prevista rinnovazione automatica del contratto in mancanza di disdetta)” sarebbero, a detta del ricorrente, incompatibili rispetto alla vendita allo schema tipico della vendita a consegne ripartite. A riguardo, la Cassazione in commento afferma che “la presenza di elementi estranei a quelli che caratterizzano lo schema tipico richiamato non esclude la plausibilità della qualificazione operata dal giudice del merito attraverso la valorizzazione degli altri aspetti ritenuti preminenti nella regolamentazione contrattuale ai fini dell’accostamento allo schema negoziale tipico e della conseguente applicazione della disciplina per esso prevista, almeno ai fini che vengono in considerazione”.

Tra l’altro, è la pronuncia in commento che, richiamando al generale principio di autonomia contrattuale, non manca di motivare spiega il perché di tale assunto: “il percorso logico da seguire (…) deve tendere alla ricostruzione dell’effettivo regolamento quale concretamente desumibile dal contratto, per attribuire allo stesso gli effetti che consentano di realizzare gli interessi perseguiti dalle parti, se meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, e ciò anche qualora tale regolamento non sia perfettamente riconducibile all’uno o all’altro o a nessuno dei contratti tipici (art. 1322 cod. civ.). In altre parole, una volta individuata l’intenzione comune delle parti del contratto, il passaggio successivo è la sussunzione del negozio in un paradigma disciplinatorio, sì da apprezzarne l’aderenza (magari anche solo parziale e/o secondo schemi combinatori) con una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore oppure conformate dagli usi e dalle prassi commerciali, sebbene il contratto possa anche non coincidere affatto con il «tipo» e mantenere, come tale, la sua vocazione ad essere «legge tra le parti», ove sia diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ. (v. Cass. 14/07/2016, n. 14355; Cass. 04/10/2017, n. 23171).”.

In sostanza, qualora la comune volontà delle parti non coincidesse con alcun contratto tipico, in forza del principio di autonomia contrattuale dettato dall’art.1322, II comma, c.c., il giudice ben potrà (e dovrà) sussumerla in uno schema contrattuale atipico.

Considerazioni conclusive

Si consideri che, nel caso di specie, dall’interpretazione della clausola di stima dei fabbisogni mensili delle singole tipologie di gas fornite, l’interprete è arrivato a riconoscere l’impegno di “ritirare le forniture secondo quantitativi minimi stimati per i singoli prodotti, con l’obbligo di corrispondere comunque il relativo prezzo, anche in caso di mancato ritiro” e a qualificare il contratto come vendita a consegne ripartite sebbene alcune clausole del regolamento contrattuale sarebbero potute porsi in contrasto con la disciplina di questo “tipo” contrattuale.

Per quanto la giurisprudenza in commento possa sostenere ciò alla luce dell’ ”univoco significato” che esprimerebbe la clausola, non possono tuttavia escludersi altre ricostruzioni che, al contrario, avrebbero fatto venir meno tale obbligo e ribaltato le sorti del giudizio.

In conclusione, è evidente come le operazioni di interpretazione e qualificazione possano condurre ad esiti imprevedibili per i contraenti. Pertanto, considerata la vasta libertà che connota l’attività di interpretazione giudiziaria, è fondamentale porre attenzione a che la reale volontà della parte sia davvero conforme a quanto questa dichiara.


Bibliografia

Cass. Civile Sent. Sez. 3,  Num. 7542, Anno 2018;

  1. CARINGELLA, L. BUFFONI, Manuale di diritto civile, VII edizione;
  2. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XVII edizione;
  3. GALGANO, Trattato di diritto civile, II volume, II edizione accresciuta.

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