Caduta marciapiede su grata di areazione: chi paga il risarcimento del danno?

in Giuricivile, 2018, 3 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. III civile, ord. 31/01/2018, n. 2328

In caso di sinistro avvenuto per caduta dal marciapiede su una grata di areazione, ci si chiede a chi debba essere attribuita la responsabilità dell’evento dannoso, qualora il proprietario della stessa differisca dall’utilizzatore.

Ebbene, l’onere di custodire il bene diligentemente ex art 2051 c.c. deve essere attribuito ad entrambi i soggetti, sia il proprietario che l’utilizzatore.

Di conseguenza l’eventuale responsabilità, in caso di sinistri causati da scarsa manutenzione e custodia, deve essere equamente ripartita.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione terza civile, con l’ordinanza n. 2328 del 31 gennaio 2018.

Il fatto

A seguito di una scivolata su di una grata metallica presente sul marciapiede, apposta, a seguito di permesso di occupazione del suolo pubblico, da un condominio per arieggiare una chiostrina dell’erigendo edificio condominiale, la danneggiata citava in giudizio l’Ente comunale per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti.

Instaurato il contraddittorio, il Comune chiamava in causa la propria compagnia di assicurazione e il Condominio. Il Tribunale affermava che la responsabilità dell’evento dannoso fosse imputabile soltanto al Condominio, condannandolo così in primo grado.

Il Condominio agiva così innanzi alla Corte d’Appello competente, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva ex art. 2051 c.c. responsabili solidalmente sia il Condominio che il Comune.

Il Condominio ritenendo erronea la sua qualificazione di custode proponeva dunque ricorso per Cassazione.

La normativa di riferimento

L’art 2052 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La dottrina individua nella fattispecie un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Al verificarsi di un danno, il presunto responsabile dovrà dunque dimostrare che l’evento dannoso si sia verificato per un evento imprevisto, provando il caso fortuito.

Il custode ha una serie di responsabilità sul bene oggetto della custodia, equivalenti a quelli del proprietario.

Con riguardo al caso in esame, l’art 14 del codice della strada statuisce che: ”Gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

  • a) alla manutenzione, gestione, pulizia delle strade ,delle pertinenze, dei servizi;
  • b) al controllo tecnico dell’ efficienza delle strade e delle loro pertinenze;
  • c) alla apposizione e manutenzione della relativa segnaletica;

provvedono inoltre:

  • a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
  • b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo ed alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e concessioni”.

Dalla lettura dei due commi emerge con chiarezza che lo scopo ultimo dell’attività degli Enti proprietari della strada è la sicurezza e la fluidità della circolazione, e per raggiungere questa finalità vengono individuati in modo preciso i corrispondenti obblighi e poteri.

A norma dell’art. 14, gli Enti provvedono, come si è già detto, alla manutenzione ed alla segnaletica.

Questi obblighi, costituiscono una buona forma di rapporto tra pubblica amministrazione ed utenza. La discrezionalità di cui godono gli Enti proprietari delle strade nella tutela del demanio stradale loro affidato trova, infatti, un limite nel dovere di vigilare al quale essi sono tenuti per evitare insidie e pericoli.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, analizzando nel merito la questione, ha affermato che nel caso di specie sussisterebbe una duplice responsabilità:

  • del Condominio proprietario della chiostrina a copertura del quale era posta la grata,
  • e del Comune proprietario del marciapiede sul quale era apposta la grata stessa costituendo un unicum non divisibile.

In caso di sinistro avvenuto su strada, spiega la Corte, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente relativa manutenzione risponde il proprietario (art. 14 del Codice della Strada) e dei danni cagionati dal bene oggetto di custodia il custode ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito.

Ne deriva che l’onere di preservare il bene in ottime condizioni sia a carico di tutti i soggetti titolari di un diritto sullo stesso: l’onere di occuparsi della manutenzione della cosa non può dunque gravare unicamente sul proprietario, obbligato sarà infatti anche il possessore o custode del bene in oggetto.

Si tratta proprio di quanto avvenuto nel caso di specie: infatti, anche se il Comune ha conservato la proprietà della grata, in quanto parte integrante del marciapiede, la destinazione della stessa ad assicurare aria e luce al cavedio condominiale (quindi un’utilitas a un bene di proprietà comune) implica per il Condominio (o meglio, per i singoli condomini) l’effettiva utilizzazione di tale res.

L’effettiva utilizzazione della grata da parte del Condominio (e per esso ciascun condomino) è circostanza confermata dal fatto che l’ente di gestione ha sempre provveduto al pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico: un tributo il cui presupposto impositivo è costituito dal solo fatto della utilizzazione, ovvero dalla “relazione materialmente instaurata con la cosa”.

In conclusione, dato che responsabili sono tutti i soggetti che a qualunque titolo godano di diritti su un determinato bene, dovranno rispondere in maniera solidale per danni cagionati dall’errata manutenzione dello stesso.

Il ricorso del Condominio veniva dunque rigettato.

1 COMMENTO

  1. Può un pedone “sconsiderato” alzare una grata su piazza comunale, vedendo a pochi centimetri di profondità un secondo fondo su cui si fermano chiavi proprie, x recuperare sprofondare 3 metri e mezzo dopo che il fondo di vetro non muratura cede sotto di lui????? Non ci sono norme sulla installazione e manutenzione in sicurezza delle grate?

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