Azione revocatoria in presenza di un credito litigioso

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X)

L’azione revocatoria è l’azione che permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni.

Tale azione è regolata dall’art. 2901 c.c., con tale azione il creditore può chiedere che un atto di disposizione del debitore (avente ad oggetto il patrimonio del debitore medesimo) sia dichiarato inefficace verso il creditore se riduce la possibilità di recuperare quanto dovuto.

Per spiegare meglio, l’azione revocatoria, ricorriamo ad un esempio: Tizio, creditore, aspetta che Caio, suo debitore, mantenga gli impegni presi nei suoi confronti.
Nell’attesa che Caio adempia la sua obbligazione, Tizio teme che Caio stia vendendo beni facenti parte del suo patrimonio per danneggiarlo in maniera che, quando si verificherà l’inadempimento,  troverà ben poco del patrimonio di Caio per soddisfare il suo diritto di credito.

Per evitare che questo accada, il creditore Tizio agisce con l’azione revocatoria per far dichiarare privi di effetto nei suoi confronti gli atti di alienazione compiuti dal suo debitore. In tal modo, in caso di inadempimento, il creditore Tizio potrà comunque agire in esecuzione sui beni del debitore anche se quest’ultimo li aveva già venduti; nei confronti di Tizio, infatti, è come se i beni non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore Caio.

La ratio della norma si basa sul principio per il quale il debitore cercherà sempre di impedire al creditore di recuperare quanto dovuto (non saldando i debiti, nascondendo il suo patrimonio) e limitando le possibilità del creditore di recuperare il credito “attaccando” il patrimonio del debitore, il quale, con una serie di atti dispositivi del patrimonio, potrebbe risultare nulla tenente.

L’azione revocatoria, ha quindi, la funzione di conservare l’integrità del patrimonio del debitore, (che è la garanzia generica delle ragioni creditizie), al fine di tutelare la legittima aspettativa di recupero del credito.

L’azione revocatoria costituisce il rimedio dato ai creditori a tutela della loro garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) contro atti di disposizione posti in essere dal debitore a detrimento delle loro ragioni.

Presupposti dell’azione revocatoria

I presupposti che devono ricorrere ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria sono tradizionalmente indicati

  • nel requisito oggettivo dell’eventus damni ossia
    • l’esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
    • l’esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
    • un pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito
  • e nel requisito soggettivo della scientia dammni o consilium fraudis ossia un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso anche del terzo.

Non ci sono limiti agli atti di disposizione di beni compresi nel patrimonio del debitore che possono essere dichiarati inefficaci verso il creditore.

L’azione revocatoria, richiede due tipi di soggetti: un soggetto qualificato come debitore ed un altro qualificato come creditore.  Inoltre l’art. 2901 c.c. mira a tutelare i crediti indipendentemente dal loro titolo: sia se si tratta di credito di fonte contrattuale, sia se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, in quanto il codice non specifica la natura del credito. Sicuramente l’azione revocatoria tutela il credito certo, liquido ed esigibile, però l’art. 2901 c.c. permette di estendere l’azione revocatoria anche ai crediti sottoposti a condizione o a termine.

Azione revocatoria e crediti litigiosi

Resta da chiedersi se un credito litigioso, cioè oggetto di un procedimento giudiziale (cioè sottoposto ad un accertamento giudiziale) possa essere tutelato tramite l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

La risposta è positiva, in quanto in tema di azione revocatoria, l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, di talché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso è idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l’insorgere della qualità di creditore che abilita l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria contro l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5618/2017).

Anche se il titolare di un credito litigioso  è legittimato a proporre a tutela del credito l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato (cioè la sentenza che accoglie l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza del credito non sia accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato.

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