Azione di arricchimento indiretto, ammissibile se il rapporto è a titolo gratuito

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la possibilità di esperire l’actio de in rem verso contro il terzo beneficiario finale di un’operazione economica unitaria, laddove difetti un titolo oneroso e il soggetto intermediario risulti insolvente.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Confine dell’ingiustificato arricchimento

Con la sentenza n. 32808 pubblicata il 16 dicembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Corte di Cassazione è tornata a esaminare una delle tematiche maggiormente dibattute del diritto civile: l’ammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) nelle ipotesi di cosiddetto arricchimento “indiretto” o “mediato”. La pronuncia riveste una peculiare importanza in quanto consolida un indirizzo ermeneutico che privilegia una lettura sostanziale ed equitativa delle operazioni economiche, impedendo che rigidi schemi formalistici possano avallare spostamenti patrimoniali privi di causa.

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Intreccio tra familiari e procedure esecutive

La vicenda origina da una complessa operazione immobiliare, ovvero un soggetto aveva versato oltre 56.000 euro a un altro individuo, sulla base di un contratto preliminare di vendita riguardante due immobili, ma beni siffatti risultavano oggetto di un’esecuzione immobiliare presso il Tribunale.

L’accipiente (colui che ha ricevuto il denaro) ha utilizzato le somme per saldare il prezzo di aggiudicazione degli immobili in favore della propria madre e di suo figlio, i quali erano all’epoca aggiudicatari provvisori. In seguito, è emerso che il contratto preliminare non era mai stato validamente sottoscritto dai proprietari apparenti. Il “depauperato”, non avendo ottenuto il trasferimento degli immobili né la restituzione del denaro dal suo diretto interlocutore (risultato insolvente), ha citato in giudizio il figlio del ricevente, divenuto nel frattempo proprietario degli immobili anche per successione ereditaria, esperendo l’azione di arricchimento ingiustificato.

Correlatività diretta

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo la violazione dell’art. 2041 c.c. Secondo quanto sostenuto nella tesi difensiva, l’azione non sarebbe stata esperibile in quanto mancava un rapporto di correlatività diretta e immediata tra l’arricchito (il figlio) e il depauperato. In altri termini, si sosteneva che l’arricchimento fosse “indiretto”, in quanto derivante da un rapporto tra il depauperato e un terzo intermediario (il padre), estraneo al beneficiario finale.

Unità dell’operazione economica

La Cassazione ha rigettato il ricorso, definendo le censure infondate. I giudici ermellini hanno chiarito che l’azione ex art. 2041 c.c. può essere proposta anche contro un terzo quando l’arricchimento è conseguito in via meramente di fatto o a titolo gratuito nei rapporti con l’intermediario insolvente. Il Collegio ha posto il focus su alcuni punti cardine:

  • finalità equitativa: l’azione di arricchimento ha lo scopo di porre rimedio a situazioni che rimarrebbero prive di tutela, a patto di non pregiudicare l’affidamento dei terzi;
  • unità dell’operazione: se l’operazione economica è ricostruibile come sostanzialmente unitaria, la circostanza che l’arricchimento sia “mediato” non osta alla tutela del solvens. Nel caso di specie, il denaro versato è servito specificamente per far acquisire il diritto reale immobiliare al beneficiario finale;
  • assenza di titolo oneroso: fondamentale è che tra l’arricchito e l’intermediario non vi sia alcun rapporto contrattuale a titolo oneroso (controprestazione) che giustifichi lo spostamento patrimoniale.

Iter logico-giuridico

Nelle motivazioni della sentenza, la Cassazione chiarisce che l’estensione dell’azione di arricchimento al caso “indiretto” non costituisce una forzatura del sistema, ma una necessaria applicazione della sua funzione sussidiaria ed equitativa.

Il Collegio rileva come l’operazione debba essere valutata nella sua interezza: se il denaro versato dal depauperato è lo strumento diretto che ha permesso al terzo di acquisire un diritto reale (in questo caso la proprietà degli immobili), si configura un’unitarietà dell’operazione economica che giustifica il riequilibrio patrimoniale. I giudici di legittimità sottolineano inoltre che la tutela del terzo è garantita dalla natura del rapporto: l’azione è ammessa solo se l’arricchimento è avvenuto a titolo gratuito. In tale circostanza, infatti, il terzo non ha sostenuto alcun sacrificio economico e, pertanto, non vi è un affidamento da proteggere che possa prevalere sul diritto del depauperato a ricevere un indennizzo per la perdita subita.

La Corte richiama infine, per analogia, il principio contenuto nell’art. 2038 c.c., il quale prevede l’obbligo di indennizzo a carico di chi acquista a titolo gratuito una cosa indebitamente ricevuta dal dante causa, confermando la coerenza sistematica di tale interpretazione.

Principio di diritto

La Corte ha dunque enunciato il seguente principio:

“In ambito del cd. arricchimento indiretto, l’azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il soggetto che ha conseguito l’indebita locupletazione in esito ad un’operazione economica sostanzialmente unitaria, quando l’arricchimento è stato conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente”.

Profili processuali

La Corte ha inoltre confermato che il requisito della sussidiarietà è intrinsecamente soddisfatto quando, essendoci un rapporto gratuito, l’impoverito non dispone di altre azioni tipiche verso l’arricchito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.400,00 oltre accessori. La pronuncia rappresenta anche un monito per chi beneficia di incrementi patrimoniali “schermati” da intermediari insolventi: la gratuità dell’acquisto non protegge dalla pretesa restitutoria di chi ha effettivamente sostenuto l’esborso finanziario.

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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