Avvocati, accordo sul compenso nullo senza forma scritta

La Cassazione, con una recente ordinanza (n. 803/2026), è tornata sulla necessità della forma scritta per l’accordo di determinazione del compenso tra avvocato e cliente. La decisione ribadisce un orientamento consolidato: non basta un’accettazione tacita o per comportamento concludente, proposta e accettazione devono risultare per iscritto e non sono sostituibili da preventivi e/o fatture (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione). 

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Il caso di specie

La controversia nasce dalla richiesta di un avvocato di vedersi riconosciuti i compensi per la prestazione professionale giudiziale svolta nell’interesse di una società, rilevando di averla assistita nel procedimento ex art. 2473 c.c. La cliente ne contestava l’importo, sostenendo di aver già pagato varie somme per attività stragiudiziali e che, per il procedimento, in assenza di un accordo scritto, il compenso andava determinato secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014.

Il Tribunale liquidava, quindi, un importo inferiore a quello richiesto dal difensore, con riconoscimento dei soli interessi legali dalla domanda. L’avvocato, avverso tale decisione, presentava ricorso in Cassazione con il quale, tra gli altri motivi, insisteva sulla tesi secondo cui l’accordo sul compenso si fosse perfezionato anche senza la sottoscrizione del cliente. Egli, in particolare, evidenziava che l’accordo si fosse concluso tramite accettazione “per fatti concludenti” (invio del preventivo, mancata contestazione ed esecuzione del rapporto).

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La forma scritta richiesta ad substantiam

La Cassazione, confutando la tesi del ricorrente, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 2333, ultimo comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, l’accordo sulla determinazione del compenso tra avvocato e cliente deve rivestire forma scritta, altrimenti è nullo. La forma scritta è richiesta ad substantiam e ne condiziona, di conseguenza, la stessa esistenza giuridica.

La nullità del patto non impedisce, ovviamente, che l’avvocato venga pagato per l’attività effettivamente prestata: in questi casi, tuttavia, la liquidazione avviene secondo i criteri legali o secondo i parametri applicabili.

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Il coordinamento con l’art. 13 l. n. 247/2012: non è un “alleggerimento” della forma

La Corte si è soffermata anche sul coordinamento con l’art. 13, comma 2, l. n. 247/2012, disposizione che afferma che il compenso è “di regola” pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico. La Cassazione ha chiarito che tale previsione non ha abrogato, né tantomeno attenuato la prescrizione dell’art. 2333 c.c.: la legge professionale disciplina principalmente il momento della pattuizione, non la sua forma, che resta scritta a pena di nullità.

Proposta e accettazione, entrambe per iscritto, e la “non contestazione” non basta

La Suprema Corte ha aggiunto, poi, che non è indispensabile che la volontà delle parti risulti da un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambi, è sufficiente che proposta e accettazione, anche non contestuali, siano redatte per iscritto. A tal proposito, tuttavia, non assume rilievo la mera “non contestazione”, né un comportamento concludente può surrogare la forma scritta.

Se manca il riscontro scritto del cliente, quindi, la dinamica contrattuale può essere sufficiente a dimostrare il conferimento dell’incarico, ma non a rendere valido il patto sul compenso, in deroga ai criteri legali, né l’invio del preventivo può avere una valenza probatoria in tal senso.

Le conseguenze sul piano probatorio

Una volta qualificata la forma scritta come requisito di validità, la Cassazione ha richiamato le regole generali in tema di contratti a forma vincolata. In sintesi, la scrittura non può essere sostituita da mezzi diversi come quietanze o fatture. La prova per presunzioni semplici è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento.

A questi principi si erano correttamente attenuti i giudici di merito nella parte in cui hanno affermato che l’esame dei documenti non consentiva di ritenere assolto l’onere di forma scritta e di sottoscrizione (sia del cliente, sia del legale) richiesto dal terzo comma dell’art. 2233 c.c., non soltanto perché l’informativa allegata era incerta e non predeterminata, ma anche perché la stessa era priva della sottoscrizione del legale della società, sicché rimaneva nell’alveo dei documenti di provenienza unilaterale.

Conclusioni

La Cassazione, sulla base delle suddette argomentazioni, ha rigettato integralmente il ricorso dell’avvocato: l’accordo sul compenso deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto da difensore e cliente. È importante formalizzare in modo tracciabile proposta e accettazione, in un’ottica di tutela del legale che deve essere pagato equamente per l’attività svolta, e di trasparenza nei confronti del cliente.

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