L’argomento di analisi è quello delle Riforme dei vari governi che nel tempo hanno avuto come materia di discussione, tra le altre, lo sport.
Nel rapporto tra sport e scuola è essenziale condividere la consapevolezza dei numerosi benefici, emotivi, sociali e fisici che comporta la pratica sportiva e l’aiuto che questa può dare alla realizzazione della persona in fase di sviluppo. Facendo un passo indietro nel tempo, analizzeremo l’impatto della Riforma della scuola del 2015, che diede la possibilità ai giovani di non abbandonare l’attività sportiva agonistica, con l’obiettivo di farla conciliare con gli impegni scolastici.
L’iniziativa della Scuola dello Sport di coinvolgere le classi di scuola primaria per incentivare l’attività sportiva e, naturalmente, l’inclusione. Fino ad arrivare, in ultimo, alla modifica del ruolo dell’insegnante di educazione fisica e la svolta per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che possono prestare come volontari la propria attività nell’ambito delle società.
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L’attività sportiva nella Riforma della scuola e nella Riforma dello sport (Dalla L. 107/2015 al D.lgs. 120/2023)
La Riforma della scuola, approvata con Legge 107/2015[1] (cd. riforma della buona scuola), prevede all’ Art. 1, comma 7, lettera g), il “Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”[2].
Uno dei motivi per cui il progetto ha preso vita, va sottolineato, lo ritroviamo sicuramente nella possibilità di offrire ai giovani l’opportunità di praticare l’attività agonistica senza abbandonare lo studio. Far convivere sport e studio sembrava fino a poco tempo fa una difficile impresa[3], un binomio inconciliabile che presupponeva una scelta alla base esclusiva in favore di una delle due attività. Un programma che permetta di conciliare sport e studio, come l’iniziativa portata avanti dal MIUR, rappresentano una grande occasione opportunità per gli atleti che, in ogni caso, reputano fondamentale continuare il loro percorso di studi. Al fine, quindi, di potenziare l’offerta di attività fisica in tutte le scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia, la Società Sport e Salute[4] in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ha promosso il progetto “scuola attiva”[5]. Quest’ultimo è rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie ed il suo obiettivo è sicuramente la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.
Le iniziative promosse dal Miur, attraverso la realizzazione di progetti nelle scuole[6], sono volte a promuovere sani stili di vita e a valorizzare le diversità: costituiscono, in questo modo, un insostituibile mezzo di prevenzione contro fenomeni di obesità, violenza,bullismo, discriminazioni razziali e di genere[7]. Queste attività sono tese a: diffondere una corretta cultura dello sport, contrastare l’abbandono scolastico, facilitare l’inclusione delle fasce più deboli della popolazione scolastica, favorire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità[8] e, dunque, lo Sport si configura all’interno di questo percorso come un’espansione naturale delle conoscenze anche nell’ottica dell’inclusione sociale, prova ne sia che molta attenzione è riservata alla formazione di docenti e tutor, ai quali vengono forniti strumenti educativi per lo sviluppo di programmi di attività motoria adatti all’inclusione di bambini disabili[9]. L’art.30 del D.lgs 36/2021 ha introdotto l’apprendistato sportivo[10], il quale può assumere tre forme diverse: quello di I livello (per conseguire diploma e qualifica professionale), quello di III livello (allo scopo di alta formazione e ricerca) e l’apprendistato sportivo professionalizzante.
Gli apprendisti, beneficiando di un contratto come questo, da un lato possono acquisire una formazione specifica nel settore sportivo e mettere in pratica le proprie competenze lavorative in un ambiente reale mentre, dall’altro lato, gli enti sportivi hanno l’opportunità di formare giovani talenti e contribuire alla crescita del comparto sportivo dilettantistico.
Inoltre, la registrazione dei verbali di revisione degli statuti per adeguamento alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021[11] sarà esente da imposta di registro non solo per gli enti sportivi, ma anche per le scuole che dovessero avere la necessità di aggiornare lo statuto dell’associazione sportiva scolastica.
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Alcuni interventi in materia dovuti alla riforma dello Sport 2023
Grazie al testo dell’art. 1, comma 17 lettera d) del decreto legislativo 120/2023[12], entrato in vigore il 5/9/2023[13], sono previste importanti novità in ottica sportiva: I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[14], possono prestare come volontari la propria attività nell’ambito delle società, associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza[15].
Se, invece, l’attività sportiva prestata rientra invece nell’ambito del lavoro sportivo e prevede un compenso, va chiesta preventivamente l’autorizzazione all’Amministrazione, che la concede, o la rigetta, entro trenta giorni, tenendo in conto la disciplina dell’incompatibilità. Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa[16]. Resta vigente l’art. 454 del testo unico sulla scuola, che disciplina i congedi straordinari per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica[17] e la messa a disposizione del C.O.N.I.
Il ruolo degli insegnanti: il ruolo decisivo della Legge di bilancio del 2022
L’inserimento nella legge di bilancio (Disegno di legge di bilancio 2022, art. 103) dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria[18], possiamo definirla come un’autentica svolta storica affinché possa essere garantito il diritto allo sport per le persone minori di età[19]. Nella seduta del 28 dicembre 2021[20], svoltasi alla Camera dei deputati, il Ministro Federico D’Incà, ha posto la fiducia sul testo della legge di bilancio approvata al Senato nella giornata del 21 dicembre dello stesso anno e, tra gli argomenti che riguardano la scuola, uno degli aspetti innovativi coinvolge proprio l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria[21].
Per questa ragione, coloro che preparano il minore, non debbono limitarsi ad insegnare la tecnica astratta di una disciplina, ma sono incaricati di indirizzare il minore ad una pratica sportiva corretta e leale, trasmettendogli una concezione dello sport improntata a principi come il rispetto delle regole e degli avversari: dunque “educare allo sport e con lo sport”[22].
Inoltre, un’efficace interazione e comunicazione tra genitori, allenatori e personale scolastico può essere utile a prevenire le alte aspettative e lo stress da parte di giovani atlete/i e creare un ambiente virtuoso che permetta al soggetto minore di migliorare le competenze personali e trasversali, applicabili sia nello sport sia nella vita. A livello nazionale, sul tema, è di grande rilievo l’inserimento nella legge di bilancio 2022, all’art. 103, dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria[23]: che ha lo scopo
di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.
L’insegnamento curricolare dell’educazione motoria è introdotto nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”[24]. L’art. 109 della Legge di Bilancio del 2022[25], fa riferimento all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria che è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024 (c. 1)[26].
L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per ciascuna classe delle scuole primarie, rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89[27] per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno.
Altro principio fondamentale, per quanto concerne il ruolo degli insegnanti, è quello della responsabilità per i danni cagionati dagli alunni nell’esercizio di attività sportive svoltesi in ambito scolastico[28]: quanto la responsabilità degli istruttori sportivi per i danni cagionati dagli allievi minorenni, che a loro siano stati affidati per l’insegnamento di una particolare disciplina, fatta in ogni caso salva la possibilità per gli stessi insegnanti o istruttori di liberarsi da tale responsabilità, dando la prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.3 c.c.).
La responsabilità degli insegnanti ex articolo 2048 cc.[29], può configurarsi secondo quanto affermato da una risalente pronuncia di legittimità, invero controversa, in assenza della prova dell’impossibilità di impedire il fatto, anche qualora non sia possibile ricostruire le esatte modalità dell’evento lesivo, potendosi ricorrere ad un ragionamento induttivo, dal quale risulti con certezza la colpa degli istruttori medesimi[30]. L’attività sportiva viene frequentemente sottovalutata e, nella maggior parte dei casi, viene svolta in maniera inadeguata da parte di personale non specializzato[31] ed è per queste ragioni che, tra gli interventi suggeriti, c’è stato quello dell’introduzione dell’educazione motoria nella scuola dell’infanzia e primaria, così si va ad inserire in organico un docente di educazione motoria e sportiva[32]. Un’altra considerazione, strettamente collegata a questo concetto, riguarda la previsione della riforma del piano di studi e dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia e primaria, allo scopo di garantire un insegnamento reale e qualificato ai bambini/e[33]. In questo modo, si cerca di incrementare le loro capacità di apprendimento,prevenendo fenomeni di bullismo e, conseguentemente, favorendo l’inserimento e la socializzazione con l’attività motoria e creando nuovi posti di lavoro.
Dunque, nei diversi progetti di legge presentati, si ribadisce la necessità di rivalutare e rafforzare la figura del docente di educazione alla pratica motoria e fisica, dando a quest’ultima la giusta collocazione all’interno del mondo della scuola, parimenti a quella degli altri insegnamenti[34].
Dai 16 anni in poi, studentesse e studenti possono la doppia carriera[35], sportiva e scolastica, con allenamenti prima e dopo la scuola, al mattino e al pomeriggio, due volte a settimana, oltre alle gare del fine settimana[36]. Questa situazione può creare delle incomprensioni con gli insegnanti, a causa di ritardi o assenza alle lezioni, oltre a stanchezza e mancanza di concentrazione, dato che, il doppio impegno può causare l’abbandono precoce della pratica sportiva o del percorso scolastico. È necessario ricordare che praticare sport non rappresenterà mai un ostacolo allo studio, bisogna fare in modo che quest’ultimo sia sempre al primo posto, certamente, ma allo stesso tempo il Miur ha promosso e continua in questa importante opera di educazione sportiva con la realizzazione di vari progetti nelle scuole che hanno lo scopo di promuovere stili di vita sani e di valorizzare le diversità[37]. Alla luce di queste considerazioni troviamo diversi spunti di riflessione, tra cui la possibilità di “rivedere” il dopo-scuola affinché possano essere potenziate certe attività (diverse dalle classiche materie insegnate a scuola) come, per l’appunto, l’attività sportiva[38]. Il compito della scuola, detto questo, risulta essere molto importante per una partecipazione totale e inclusiva: il sistema scolastico, infatti, può coinvolgere un’intera classe, può incentivare la partecipazione, avvicinando così i i minori ad attività sportive che potrebbero poi desiderare di praticare anche all’esterno delle mura scolastiche.
NOTE
[1] La presente legge si propone tra le finalità dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche introdotta attraverso l’articolo 21 della legge n. 59/1997. La legge 107 (detta anche Buona Scuola): proposta come ddl (disegno di legge) dal governo Renzi, con lo scopo di operare una riforma significativa nel grande universo della scuola, focalizzandosi in modo maggiore su studenti e docenti, considerati i due protagonisti principali del processo di insegnamento-apprendimento che edifica i pilastri delle società future. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, un nuovo approccio al modo di vedere il mondo dell’istruzione che ha generato non pochi dissidi.
[2] Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 162 del 15 luglio 2015). Art. 7: “Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti (…)).
[3] Marco Borzacchini, Vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). “Sport e studio dunque visti in maniera non più antagonista ma complementari nella formazione dello studente, dello sportivo, del cittadino e dell’uomo. Coltivare la passione per lo sport ed allo stesso tempo raggiungere gli obiettivi prefissati nell’ambito dello studio è possibile, e si fonda su un mix di volontà ed organizzazione della persona, ma anche di possibilità, quelle che vengono concesse attraverso un programma fantastico che spero continui ad esistere nel corso degli anni”. Sport nella primaria e riforma de “la Buona Scuola”, CONI, 15 ottobre 2015.
[4] Nel 2018 la legge 145/2018 (art. 1, comma 629) ha istituito “Sport e Salute S.p.a.” In base al proprio Statuto, la Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità politica competente. Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A. fino al 2018) è un’azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il suo azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, del quale è una società in-house. Ha sede nel palazzo H del Foro italico a Roma.
[5] Scuola Attiva è promosso da Sport e Salute e il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Un percorso che, grazie ai due filoni KIDS e JUNIOR, parte dalla scuola primaria, con un’attenzione particolare all’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base e un focus su attività propedeutiche ai vari sport, per poi procedere nella scuola secondaria di I grado con l’orientamento allo sport.
[6] F. Virgili, F. Presutti, Vivere lo sport. Il movimento delle attività sportive. Tomo 2, Istituto italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2006, pp. 8-9-10-11.
[7] M. Montessori, Educazione per un mondo nuovo, Garzanti editore s.p.a. Milano 2000, p.85-86-87-88.
[8] Il Dipartimento per lo Sport gestisce un “Fondo per interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva” istituito dal D.L. 87/2018 (art.13, comma 5), che dispone una dotazione di € 3,4 milioni nel 2018, di € 11,5 milioni nel 2019, di € 9,8 milioni nel 2020, di € 10,2 milioni nel 2021, di € 10,3 milioni nel 2022, di € 5,6 milioni nel 2023 e di € 5,2 milioni annui a decorrere dal 2024.
[9] M. A. Milani, Sport e Inclusione: La disabilità nel contesto scolastico e sociale, Bonomia University Press. Cap. 3 “Sport e benessere” Par. 1 “benefici dell’educazione fisica e sportiva in giovani con bisogni educativi speciali e in situazione di disabilità”.
[10] L’art.30 del D. Lgs 36/2021 prevede che gli enti sportivi elencati più avanti possano stipulare contratti di apprendistato con i giovani atleti. Lo scopo del legislatore, attraverso “la formazione dei giovani atleti”, è quello di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso nel mercato del lavoro al termine della carriera sportiva agonistica. In sostanza gli apprendisti, grazie a questo tipo di contratto, possono acquisire una formazione specifica nel settore sportivo e mettere in pratica le proprie competenze lavorative in un ambiente reale. Allo stesso tempo gli enti sportivi hanno l’opportunità di formare giovani talenti e contribuire alla crescita del comparto sportivo dilettantistico.
[11] Cfr. L. Leidi, Diritto dello sport minorile, Il rapporto di lavoro anche alla luce del D.Lgs. 36/2021, Key Editore 2021.
[12] Il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2022, opera un riordino e modifica delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, con focus anche sul lavoro sportivo a 360 gradi, integrando quanto già previsto dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 che aveva dato il via alla riforma del lavoro sportivo. L’ultimo step per la riforma, in ordine di tempo, è la pubblicazione del Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 sulla Gazzetta Ufficiale n.206 del 4-9-2023. Il testo, in vigore dal 5 settembre 2023, integra alla riforma originaria già modificata a più riprese, nuovi correttivi.
[13] D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn.36, 37, 38, 39 e 40. (23G00129).
[14] D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.106 del 09-05-2001 – Suppl. Ordinario n. 112). Cfr. M. Longoni, La riforma dello sport, tutte le novità nel mondo dello sport, Class Editori 2021. Con “Riforma dello Sport” si fa riferimento al complesso di misure introdotte dai D. Lgs. 36/2021 e 39/2021, le quali sono state modificate ed integrate dai due successivi decreti 163/2022 (cosiddetto correttivo) e 120/2023 (correttivo bis); La riforma dello sport, Aspetti civilistici, fiscali, di bilancio. Rapporto di lavoro, previdenziale e assicurativo, Il Sole 24 ore Professional 2024; F. Angeli, Scuola in movimento, la pedagogia e la didattica delle scienze motorie e sportive tra riforma della scuola e dell’università, Giuseppe Bertagna 2004.
[15] M. Barbizzi, Riforma dello sport, Ipsoa 2023. In tali casi, ai suddetti si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2. La nuova disciplina che stabilisce le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo, in attuazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 che ha integrato la cosiddetta Riforma dello Sport. È stato firmato infatti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso (14 novembre 2023, PA e Sport, firmato il DM).
[16] Va ricordato che, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
[17] D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994).
[18] Disegno di legge di bilancio 2022, art. 103: Approvato dal Consiglio dei ministri n.44, nella riunione del 28 ottobre, il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. La legge di Bilancio prevede all’art.103 il finanziamento dell’Insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarta e quinta da parte di docenti forniti di idoneo titolo.
[19] L. Giacomelli e C. Mura, Una ricognizione dei progetti di legge in discussione al Parlamento in materia di sport nelle scuole.
[20] XXIII Legislatura, 621^ Seduta Pubblica, Martedì 28 dicembre 2021, Discussione del disegno di legge: S. 2448 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato). (C. 3424). Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (C. 3424/I).
[21] Si tratta di una disposizione innovativa, non perché l’educazione motoria non esistesse già nella scuola primaria, ma quanto per l’introduzione di un docente specifico per tale educazione. Dall’art. 329 all’art. 338 sono trattati tutti gli aspetti che riguardano tale insegnamento, dalle finalità al titolo che deve possedere il docente.
[22] C. Baldassarre, La responsabilità degli insegnanti di una disciplina sportiva, in Danno e resp., 2010; A. G. Parisi, Sport, minori e responsabilità genitoriale, 2016; R. F. Iannone, La responsabilità della scuola e dell’insegnante, in Danno e resp., 2017.
[23] Disegno di legge di bilancio del 2022, all’art. 103, è permesso partecipare alle procedure concorsuali: ai soggetti con diploma di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative», nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport», nella classe di concorso LM- 47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
[24] Legislatura 18ª – Disegno di legge n. 992, Art. 1. Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria. Articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l’insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento. I decreti relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all’educazione motoria nella scuola primaria. Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti.
[25] Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, art. 109 (Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria), il c. 1 sottolinea come al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto gradualmente e subordinatamente all’adozione del decreto di cui al comma 7, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.
[26] Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, inoltre, l’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione (c.4).
[27] Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 89/2009, sono iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento e possono esservi iscritti, su richiesta, anche quelli che compiono 6 anni entro il 30 aprile dello stesso anno.
[28] F. Staderini, La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, Giuffrè 1981.
[29] R. Caso, Cass. sez. III civ. 22 novembre 1991, n. 12538. Questa pronuncia ha confermato quanto già affermato da App. Milano, 6 ottobre 1987, in Rivista di Diritto Sportivo. 1987, la quale aveva condiviso le conclusioni formulate in primo grado da Trib. Milano, 3 giugno 1985, in Foro pad., 1986, I, c. 376, con nota di Frattarolo.
[30] M. Pittalis, Sport e diritto, attività sportiva tra performance e vita quotidiana. La responsabilità degli insegnanti e degli istruttori sportivi, par. 2, Nella fattispecie in esame, l’alunno di una scuola media che si era recato presso la struttura sportiva di altra scuola per assistere alle gare dei giochi della gioventù, veniva colpito riportando lesioni da una palla di ferro utilizzata per il lancio del peso. La Corte di merito. Aveva infatti ravvisato la responsabilità degli insegnanti che avevano accompagnato il danneggiato. Ad assistere alla competizione in quanto, pur non essendo possibile ricostruire le esatte modalità dell’evento lesivo, non potevano prefigurarsi che due diverse ipotesi circa la dinamica dell’incidente, entrambe riconducibili alla condotta omissiva del corpo insegnanti e per tale ragione sanzionabili.
[31] F. Casolo, D. Coco, Verso una educazione motoria di qualità nel percorso di formazione iniziale degli insegnanti nella scuola dell’infanzia e primaria, La formazione degli insegnanti: problemi, prospettive e proposte per una scuola di qualità e aperta a tutti e tutte, Pensa MultiMedia, Lecce 2022. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria. Il contingente dei docenti di educazione motoria è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento.
[32] Nota 2116 del 9 settembre 2022, fornisce chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, in merito all’Insegnamento di Educazione Motoria nelle classi quinte della scuola primaria, da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio. “Le ore dell’insegnamento di Educazione Motoria introdotte risultano: aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore come previsto dal DPR n. 89/2009; rientrano nelle 40 ore settimanali delle classi quinte con orario a tempo pieno, nelle quali possono essere assicurate in compresenza. La frequenza delle attività connesse è obbligatoria in quanto curricolare. Le ore di Educazione Motoria, nelle classi quinte, sostituiscono le ore di Educazione Fisica, finora affidate ai docenti di posto comune. I docenti di posto comune non progettano più né realizzano attività connesse all’educazione fisica e le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, con riferimento a quanto previsto nel D.M. n. 254/2012. Es. laureati magistrali in scienze motorie e sportive, diplomati presso l’ex Istituto superiore di educazione fisica (Isef) e altri laureati con laurea magistrale abilitati alla qualifica di tecnici federali. “Sono tanti i problemi messi in rilievo: Il primo è proprio di “visione”: l’insegnamento deve essere interdisciplinare, il cosiddetto “maestro unico”, che in realtà non lo è, non è un limite ma un vantaggio perché favorisce l’apprendimento del bambino, che in tenera età ha bisogno di una figura a cui fare riferimento. Mentre la presenza di troppi “specialisti” potrebbe essere controproducente, in quanto così facendo si rischia di “secondarizzare” la primaria”.
[33] Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti A.C. 2994.
[34] Quello dell’allenatore dei settori giovanili, per esempio, è una grande responsabilità in quanto il lavoro è spesso giudicato, anche da chi non ha le competenze per farlo, prova ne sia che l’impegno e il lavoro richiesti espongono le atlete e gli atleti a pressioni straordinarie che vanno ben oltre quelle dei loro compagni di classe meno sportivi. L’allenatore deve, quindi, dare valore ai rispettivi ruoli, cercando di evitando il più possibile le contrapposizioni e aumentando attraverso il dialogo la consapevolezza sui diversi punti di vista.
[35] Cfr. Paragrafo 2.1.; Linee Guida Europee sulla doppia carriera degli atleti, Norme di azione raccomandate a sostegno della doppia carriera nello sport d’élite. Approvate dal gruppo di esperti dell’Unione Europea “Education & Training in Sport” nella riunione svoltasi a Poznan il 28 settembre 2012.
[36] E. Dozio, L. Ottaviani, Star bene a scuola, è possibile? Dell’istruzione pubblica, dell’Ufficio dell’insegnamento medio con il sostegno dell’Ufficio federale della sanità pubblica nell’ambito del progetto Scuole e salute, 2002.
[37] M. Salisci, Storia di un successo. Sport, scuola e società, Centro Leonardo Education Srls, 2022. Cfr. nota n. 63, Linee Guida Europee sulla doppia carriera degli atleti, Norme di azione raccomandate a sostegno della doppia carriera nello sport d’élite. Approvate dal gruppo di esperti dell’Unione Europea “Education & Training in Sport” nella riunione svoltasi a Poznan il 28 settembre 2012. “I risultati delle valutazioni delle scuole e delle classi sportive esistenti indicano che gli studenti atleti non sempre sono migliori nei risultati scolastici e sportivi rispetto agli atleti di talento che frequentano scuole ordinarie. Il successo di scuole e classi sportive dipende da molti fattori, tra cui la qualità degli accordi sulla flessibilità, la collaborazione con le federazioni sportive per quanto riguarda il profilo e la qualificazione degli allenatori e il contenuto dei programmi. La qualità dipende anche dalla selezione delle scuole e dai meccanismi di monitoraggio attuati. Si potrebbe considerare un sistema di accreditamento per le scuole che desiderano operare come scuole sportive.
[38] Gli anni contraddistinti dalla pandemia e dall’impossibilità di uscire dalle proprie abitazioni, hanno incrementato le situazioni di disagio che portano i giovani a mettere da parte lo sport: la mancanza di voglia, la pigrizia, l’eccessivo carico di compiti a casa.
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