Assicurazione sulla vita: i requisiti fondamentali secondo la Cassazione

in Giuricivile, 2018, 10 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. III civ., ord. 30/4/2018 n. 10333

Con l’ordinanza 10333 del 2018 la Corte di Cassazione torna a ribadire la natura previdenziale delle assicurazioni appartenenti al ramo vita, stabilendo che, in assenza di garanzia in ordine alla conservazione del capitale investito, il contratto debba considerarsi come contratto di investimento e non come assicurazione sulla vita.

I principi enunciati nella sentenza

La tipologia di contratto concluso, a prescindere dal nomen deve essere desunto dall’ermeneutica contrattuale; qualora dal contratto non emerga la volontà dell’assicuratore di conservare il capitale corrisposto a titolo di premio ma emerga la volontà di investirlo, il contratto non avrà natura assicurativa ma speculativa. Ne consegue che l’assicuratore sarà tenuto a rispettare le regole previste dalla disciplina finanziaria.

Mentre nel caso del cliente Società sarà quasi certamente configurabile un movente di natura speculativa, la persona fisica potrà essere orientata tanto verso fini speculativi quanto verso fini previdenziali.

La normativa del TUF e dei Regolamenti CONSOB prevede una tutela differenziata in base alla natura del cliente sia per quanto riguarda la fase precontrattuale che quelle della stipulazione e dell’esecuzione del contratto di intermediazione.

La qualificazione del cliente come cliente al dettaglio, da accertarsi mediante la sussistenza di parametri obiettivi, determina obblighi informativi precontrattuali più rigorosi, l’obbligo della forma scritta del contratto  nonché la specifica approvazione per iscritto delle operazioni che presentano un profilo di rischio diverso da quello concordato nel contratto quadro.

Il caso in esame

Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza in questione il contratto stipulato tra le parti richiamava l’investimento  del premio in un paniere diversificato, composto da strumenti a basso rischio; il giudice di merito ha desunto da ciò la sussistenza di un contratto di intermediazione e non di assicurazione sulla vita come indicato dalle parti.

L’assicuratore aveva successivamente effettuato un unico investimento contravvenendo a quando dedotto nel contratto quadro in merito alla diversificazione  degli investimenti al fine di evitare concentrazioni del rischio, effettuando quindi un’operazione non conforme al profilo del cliente. Secondo la statuizione del giudice di merito, confermata dalla Corte di Cassazione, tale investimento, essendo inerente ad un cliente non professionale e non in linea con il profilo di rischio individuato a monte, avrebbe dovuto ricevere specifica approvazione scritta, conformemente alla disciplina finanziaria. Ne consegue che l’autonoma iniziativa dell’assicuratore in merito all’effettuazione di tale investimento risulta qualificabile come inadempimento contrattuale.

Differenza tra assicurazioni sulla vita e polizze linked

La Corte sottolinea come il giudice, per accertare se l’impresa emittente abbia violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa, debba interpretare il contratto. Tale interpretazione rientra nell’accertamento dei fatti ed è ricostruita esclusivamente dal giudice di merito, essendo insindacabile in sede di legittimità.

Qualora il rischio avente ad oggetto un evento relativo all’esistenza dell’assicurato incomba in capo all’assicuratore, si tratta di una polizza vita.

Se invece il rischio sulla redditività degli investimenti sia per intero addossato all’assicurato, si rientra nell’ambito degli strumenti finanziari; ciò vale anche nel caso in cui il livello di rischio sia basso, come nell’ipotesi che ha interessato dall’ordinanza in esame.

La funzione dell’assicurazione sulla vita è, come ribadito più volte dalla giurisprudenza,  previdenziale e di risparmio.

Tale natura si ripercuote inevitabilmente sulla disciplina delle somme da erogare al beneficiario; in particolare le somme dovute al beneficiario sono escluse dall’asse ereditario, sono impignorabili (art. 1923 c.c.) e sono escluse dallo spossessamento fallimentare. Pertanto, se alla polizza linked non si riconosce la stessa natura previdenziale della polizza vita, ma quella speculativa, essa può essere assoggettata a pignoramento, sequestro preventivo e conservativo, oltre a subire un regime fiscale più oneroso.

Conclusioni

Dalle considerazioni espresse nell’ordinanza emergono una serie di principi che impongono forti limitazioni in capo alle assicurazioni nella gestione dei capitali versati a titolo di corrispettivo per la stipulazione di una polizza sulla vita.

La stipula di un’assicurazione sulla vita non comporta un divieto assoluto di investimento in strumenti speculativi ma il rischio incombe in capo all’assicuratore il quale, in caso di mancata restituzione del capitale risulterà inadempiente.

Coloro gestiscono attività assicurative  appartenenti al ramo vita pertanto dovranno limitare fortemente la gamma degli investimenti effettuati con i premi corrisposti qualora non vogliano trovarsi a dover restituire “di tasca loro” un importo non più esistente a causa di precedenti investimenti in prodotti rischiosi.

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