Con la sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito la definizione del concetto di circolazione ai fini dell’assicurazione obbligatoria di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1.
Nella specie, il quesito posto all’attenzione delle Sezioni Unite era se l’utilizzo del braccio elevatore per l’operazione di carico, cui era addetto il veicolo al momento del sinistro, rientrasse o meno nel concetto di “circolazione”, quale inteso dalla L. n. 990 del 1969, art. 1, in comb. disp. con l’art. 2054 c.c.: in caso di risposta negativa sarebbe infatti conseguita l’inoperatività della garanzia assicurativa, affermata, invece, dai giudici del merito. Nel rispondere al quesito, le Sezioni Unite si sono volute soffermare sul concetto di circolazione con riguardo al regime di assicurazione obbligatoria in una prospettiva generale che ne colga tutti gli aspetti, “in relazione alla natura di “massima importanza” ascritta alla questione“.
Sul punto, come specificato dall’ordinanza di rimessione, sussistevano due differenti orientamenti: un primo orientamento che, dall’equiparazione del rischio statico a quello dinamico, evince il presupposto dell’operatività dell’obbligo assicurativo nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta (Cass. 6 febbraio 2004, n. 2302; Cass. 5 agosto 2004, n.14998; Cass. 31 marzo 2008, n.8305; Cass. 9 gennaio 2009, n. 316); un secondo orientamento, invece, che ritiene rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell’evento, in quanto suscettibili di costituire causa autonoma, idonea a interrompere il nesso causale con la circolazione (Cass. 5 marzo 2013, n. 5398).
Ebbene la Corte di legittimità ha sottolineato in primo luogo che nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c. devono essere ricompresi tanto lo stato di movimento, quanto la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada od area pubblica di pertinenza della stessa: l’inclusione della c.d. “circolazione statica” nell’ambito dell’art. 2054 c.c. si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacchè anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, poichè “i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale, con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi”.
Così, ad esempio, deve essere ritenuto coperto il danno da garanzia assicurativa, in caso di movimentazione degli sportelli (chiusura, apertura, abbassamento) a veicolo fermo e, più in generale, qualsiasi attività prodromica alla messa in marcia e alla circolazione, anche qualora l’imprudente apertura dello sportello sia stata operata dal terzo trasportato (in tal caso il fatto colposo non costituisce infatti causa interruttiva del nesso causale tra l’evento e “la circolazione stradale”, ma concorre ex art. 2055 c.c., con la responsabilità presunta del proprietario e del conducente).
Sulla scorta di tale ragionamento, la Cassazione ha inoltre affermato che rientra nella copertura dell’assicurazione obbligatoria ex L. n. 990 del 1969, art. 1 anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall’art. 2054 c.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione – ivi compresa la sosta – sulle pubbliche vie o aree equiparate con la conseguenza, ad esempio, che, dei danni derivati a terzi dall’incendio propagatosi da un veicolo in sosta, risponde anche l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio. Stesso discorso per le operazioni di carico o scarico del veicolo: esse sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.
Infine, le Sezioni Unite hanno aggiunto che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, “risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere“.
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015)