Il diritto di accesso ex art. 146 Codice delle Assicurazioni
Una volta terminato il procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni subiti a seguito di un evento per il quale è stata attivata la procedura risarcitoria, la compagnia assicurativa è tenuta a consentire – “fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali” – il diritto di accesso agli atti ai propri contraenti e ai danneggiati.
Tale diritto di accesso agli atti e ai documenti, sempre nel rispetto della privacy, è garantito dal Codice delle Assicurazioni Private.
Infatti l’articolo 146, precisamente, prescrive che la richiesta di accesso deve avvenire per iscritto e, in capo al richiedente, statuisce anche la facoltà di estrarre copia di detti documenti a sue spese.
Il soggetto che intende prendere visione di questa documentazione può provvedervi solamente una volta ricevuta l’offerta dall’assicuratore o appresi i motivi per i quali questo non intende provvedere all’indennizzo: pertanto potrà inoltrare l’istanza di accesso una volta trascorsi 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento ove si tratti di danni a cose (ridotti a 30 nell’ipotesi in cui il modulo di denuncia sia sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro) ovvero 90 giorni se vi sono lesioni personali o deceduti.
L’impresa ha, quindi, a disposizione 15 giorni per dare riscontro al richiedente e, inoltre, il legislatore ha fissato che l’intero procedimento deve concludersi nei successivi 60 giorni, poiché se entro detto termine “l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto”. L’Istituto di Vigilanza adotterà, di conseguenza, gli opportuni provvedimenti nei confronti della compagnia per far cessare tale suo scorretto comportamento.
Infine, il Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che l’esercizio di suddetto diritto “non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti”, mentre resta sospeso “in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria”.
Documenti consultabili
Per quanto concerne la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso, questi sono individuati con regolamento dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro della giustizia e su proposta dell’IVASS. Fra i documenti consultabili rientrano: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento, il rapporto delle autorità eventualmente intervenute, le perizie dei danni materiali, le perizie medico-legale eseguite sulla persona del richiedente (e, salvo eccezioni, non quelle relative a terzi), le dichiarazioni testimoniali, i preventivi e le fatture di riparazione delle cose danneggiate e le quietanze di liquidazione[1].
Lo stato di bisogno ex art. 147 Codice delle Assicurazioni
Passando ora allo stato di bisogno, a norma dell’articolo 147 se nel corso del giudizio di primo grado gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in una situazione economica precaria, possono chiedere sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Fumus boni iuris e Periculum in mora
Quanto ai requisiti sostanziali, oltre lo stato di bisogno del danneggiato, perché l’istanza del tradizionale acconto possa essere accolta questi sono, da una parte, l’esistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, risultante da un sommario accertamento e, dall’altra, il rapporto di effetto e causa tra lo stato di bisogno ed il sinistro stradale.
Per quanto attiene l’accertamento dei gravi elementi di responsabilità (trattasi del c.d. fumus boni iuris), questo deve essere svolto, pur in maniera sommaria, facendo assegnamento sul regime della presunzione di colpa di cui all’articolo 2054 del Codice civile. Per quanto attiene allo stato di bisogno (c.d. periculum in mora) la dottrina propende per conferire al termine una concezione lata, non identificabile con povertà o indigenza, tanto da poter essere ravvisato anche nella mera necessità da parte del danneggiato di disporre di una somma per soddisfare le proprie usuali esigenza, in maniera tale da poter mantenere il medesimo standard di vita senza essere costretto a far ricorso alle proprie riserve[2].
Pure la giurisprudenza fornisce dello stato di bisogno un’interpretazione non rigorosa, precisando che non deve essere inteso in senso restrittivo, quale cioè stato di indigenza, bensì in senso ampio, quale stato di difficoltà economico-finanziaria conseguente al sinistro, e da valutare caso per caso.
Tale situazione può determinarsi immediatamente a seguito del sinistro, quale detrimento che necessita di notevoli ed improvvisi esborsi per fronteggiare le conseguenze dannose, avendo il sinistro inciso sensibilmente sul complesso assetto patrimoniale oppure in seguito, non dovendosi infatti fare riferimento alla situazione cristallizzata al momento dell’evento lesivo ma, piuttosto, tener conto della prevedibile evoluzione delle esigenze e delle capacità di guadagno del soggetto danneggiato anche quando, proprio a causa del sinistro, detta evoluzione sia interrotta o subisca un deformato andamento[3].
Solamente col ricorrere di tali presupposti il giudice, civile o penale, emetterà con ordinanza immediatamente esecutiva l’assegnazione della somma “nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza”.
Nell’eventualità in cui la causa civile venga sospesa ai sensi del comma terzo articolo 75 del Codice di procedura penale[4] – disciplinante i rapporti tra azione civile e quella penale – l’istanza dovrà essere proposta al Presidente del Tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
Occorre evidenziare come in ipotesi di diniego l’istanza possa essere, nel corso del giudizio, riproposta più volte; altresì, una volta emessa l’ordinanza questa diviene irrevocabile sino alla decisione del merito.
[1] Diritto di accesso agli atti in possesso dell’assicurazioni: ecco come i danneggiati da un sinistro possono conoscere i documenti relativi alla gestione della pratica liquidatoria, su www.studiocataldi.it.
[2] Per eminente dottrina, Massimo Severo Giannini: “la condizione dello stato di bisogno è stata oggetto delle più varie interpretazioni, le quali, da un certo rigore iniziale, hanno finito per comprendere qualsiasi disagio, pur inevitabile, conseguente al sinistro. Meglio quindi sarebbe stato se il legislatore avesse svincolato la concessione dell’acconto dallo stato di bisogno del danneggiato per lasciarla invece subordinata – ma in modo rigoroso – alla sussistenza dei gravi elementi di responsabilità a carico dell’asserito danneggiante: condizione quest’ultima, sovente trascurata”.
[3] Sella Mauro, Bausardo Roberto, Checchin Monica e Negro Antonello, Infortunistica nella circolazione stradale nel lavoro nello sport. Danni, risarcimento, assicurazione, Cedam, 2012.
[4] Art. 75, comma 3, c.p.p. “se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.