Con l’ordinanza n. 7053 dell’8 aprile 2015, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, in materia di separazione, ha chiarito che debba essere tenuto in considerazione nel fissare il mantenimento in favore della moglie, il fatto che il marito si sia accollato l’intero mutuo della casa familiare in comproprietà.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva respinto l’appello proposto dal marito contro la sentenza di separazione, che aveva posto a suo carico l’obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento, oltre a quello determinato in favore dei figli. Secondo la Corte d’Appello il riconoscimento dell’assegno nella misura stabilita dal primo giudice era infatti giustificato dal fatto che il marito godeva di stabilità lavorativa e di maggiori entrate economiche rispetto alla moglie.
Il marito ricorreva pertanto in Cassazione, dogliandosi del fatto che la Corte territoriale non avesse tenuto conto delle prove documentali da lui prodotte al fine di dimostrare che il suo reddito era gravato, oltre che dall’assegno di mantenimento corrisposto alla moglie, anche da quello disposto in favore dei figli nonchè dalla rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa, interamente a suo carico. Con la conseguenza che detratte tali spese fisse, la somma residua a sua disposizione era del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze della vita quotidiana.
Ebbene, la Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la corte territoriale, nonostante avesse dato atto che la rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’appartamento in comproprietà con la moglie fosse interamente a carico del marito, ha contraddittoriamente sostenuto che sul ricorrente non gravavano spese abitative.
Secondo la Suprema Corte, è risultata pertanto omessa la doverosa valutazione dell’incidenza di tali esborsi, “certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito”, sulla complessiva situazione economica del ricorrente da porre a raffronto con quella della moglie, solo all’esito della quale potrà stabilirsi se, ed in quale misura, quest’ultima abbia diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
(Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 7053 dell’8 aprile 2015)