L’assegno divorzile alla luce della Sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite

in Giuricivile, 2018, 10 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., SS. UU. civ., sent. n. 18287/2018

Con la recente sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno offerto una nuova lettura della legge sul divorzio chiarendo come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

L’assegno divorzile: caratteristiche, ratio e funzioni dell’istituto

Il divorzio comporta il verificarsi di una serie di effetti patrimoniali, tra i quali, il diritto dell’ex coniuge di ricevere un assegno quando non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Tale assegno, svolge varie funzioni, tra cui rientrano quella solidaristica, quella risarcitoria ed infine quella compensativa.

Secondo la dottrina tradizionale, ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, vanno tenuti in considerazione vari aspetti: le condizioni dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, il reddito di entrambi; tutto ciò rapportato anche in base alla durata del matrimonio.

Sulla base del pensiero dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il parametro di commisurazione dell’assegno divorzile, è rappresentato dal tenore di vita analogo a quello di cui il coniuge ha goduto in costanza di matrimonio.

Rispetto al profilo da ultimo evocato, a parere della dottrina e della giurisprudenza, non è necessario che il coniuge versi in stato di bisogno, ma è sufficiente un’apprezzabile deterioramento delle sue condizioni economiche.

Secondo questo ragionamento, la funzione dell’assegno di divorzio è dunque quella di consentire il ripristino  delle condizioni economiche al fine di raggiungere un equilibrio.

Il diritto all’assegno divorzile è riconosciuto ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 898/1970, in seguito all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.

Il presupposto dell’attribuzione è la mancanza di adeguati mezzi economici da parte dell’altro coniuge o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive.

L’accertamento del diritto all’assegno, si articola in due distinte fasi.

  1. In un primo momento, il giudice deve verificare l’esistenza del diritto in astratto, deve cioè procedere alla verifica dell’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ponendoli in confronto con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per poi determinare il quantum delle somme necessarie a superare l’inadeguatezza dei mezzi.
  2. Nella seconda fase, il giudice, deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione equilibrata dei criteri di cui all’articolo 5 della L. 898/1970 che possono contenere e diminuire la somma considerata in astratto.

Alla luce di queste considerazioni, è possibile affermare che la ratio principale dell’assegno di divorzio, risieda pertanto nell’inderogabile dovere di solidarietà economica post coniugale.

Il contrasto giurisprudenziale a seguito della sentenza n. 11504/2017

La sentenza n. 11504 del 10/05/2017 ha svincolato l’attribuzione dell’assegno divorzile dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per agganciarlo, invece, a quello dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che chiede il contributo.

Tale sentenza ha affermato il principio secondo il quale, in tema di assegno di divorzio, è necessario passare dal criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a quello basato sull’indipendenza economica dell’ex coniuge.

In tema di onere della prova si assiste poi ad un inversione di rotta: è infatti l’ex che chiede l’assegno a dover provare di possedere i requisiti per ottenerlo.

L’onere della prova della mancanza di mezzi adeguati o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, grava pertanto, sulla parte richiedente l’assegno che dovrà dimostrare la circostanza con allegazioni e deduzioni tempestive e pertinenti.

La sentenza “Grilli” ha quindi ancorato la sussistenza del diritto all’assegno di divorzio al nuovo parametro dell’indipendenza economica del richiedente.

Il giudice deve quindi informarsi al principio di “autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all’indipendenza o autosufficienza economica.

La Cassazione ha altresì elencato gli indici dai quali poter desumere l’autosufficienza, trai quali si segnalano il possesso di redditi di qualsiasi specie, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, la capacità e possibilità effettiva di lavoro nonché la disponibilità di una casa di abitazione.

Questo orientamento diverso ed innovativo della Corte di Cassazione, ha avuto l’effetto di provocare una serie di ricorsi al fine di chiedere la revisione dell’assegno di divorzio per tentare di ridurre se non di azzerare il contributo.

Tuttavia, è bene osservare che tale sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione della Cassazione e non dalle Sezioni Unite, le uniche che possono fornire l’orientamento definitivo sulle questioni controverse.

Pertanto, non essendo un indirizzo giurisprudenziale definitivo, alla luce del contrasto che si è venuto a registrare in materia, la questione dibattuta è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite.

La sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sono dunque intervenute con la sentenza n. 18287/2018, risolvendo il contrasto che si era creato sul tema.

Secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all’assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Il merito di questa pronuncia risiede nel fatto che le Sezioni Unite, si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l’assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, non cancellandolo tuttavia del tutto.

Infatti, in tal modo, si sarebbe caduti nell’eccesso contrario rappresentato dal fatto di non riconoscere alcun diritto all’ex coniuge che ha contribuito alla conduzione della vita familiare con il lavoro casalingo di comune accordo con l’altro coniuge.

Le Sezioni Unite, hanno affermato il principio secondo il quale, l’assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.

Una decisione che tende a rafforzare la posizione dell’ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell’altro.

I parametri su cui fondare l’entità del mantenimento, consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l’età dell’avente diritto.

Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.

Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l’impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.

Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.

Alla luce di questa sentenza, il diritto all’assegno di divorzio, non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall’esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.

In altre parole, l’assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.

Conclusioni

Viene così offerta dalle Sezioni Unite una nuova lettura dell’articolo 5 della legge sul divorzio che indica come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell’assegno divorzile in un’ottica che si discosta sia da quanto deciso dalla Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, sia dall’orientamento tradizionale radicato da decenni nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

L’assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa.

Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.

Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.

Inoltre, l’attribuzione dell’assegno non dipende più dall’accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.

Per concludere appare corretto affermare che, con tale sentenza, le Sezioni Unite, abbiano voluto offrire una protezione più marcata al coniuge debole, diminuendo il rischio che le scelte e i sacrifici compiuti insieme dagli ex coniugi possano rimanere privi di effetti.

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