
La Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 1999/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è tornata sulla verifica dei presupposti dell’assegno divorzile e sulle conseguenze, anche restitutorie, quando il giudizio di impugnazione conduce a una diversa valutazione delle condizioni economiche già poste a base delle statuizioni di primo grado.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Il caso: domanda di assegno divorzile e contestazione dei presupposti
Nel giudizio di merito si discuteva dell’assegno divorzile riconosciuto in primo grado in favore dell’ex coniuge economicamente più debole, in misura mensile. In appello, l’altra parte impugnava la decisione e la controversia si concentrava sui presupposti dell’assegno, in particolare sulla riconducibilità dell’eventuale divario reddituale alle scelte maturate durante la vita matrimoniale e al ruolo assunto nella gestione familiare.
La parte che chiedeva l’assegno rappresentava di avere ridotto l’impegno lavorativo in una fase della vita familiare segnata dalla presenza di figli minori, e deduceva una condizione economica deteriore rispetto all’ex coniuge. La controparte contestava però in modo puntuale che tale scelta avesse comportato sacrifici dimostrabili, o che vi fossero state rinunce a migliori opportunità lavorative, sostenendo l’assenza di allegazioni specifiche e di adeguata istruttoria sul nesso tra scelte endofamiliari e attuale squilibrio economico.
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Specificità dei motivi e autosufficienza: i motivi su art. 342 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili
Sul piano processuale, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura con cui la ricorrente lamentava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. La Cassazione ha richiamato il principio per cui, anche quando si deduce un error in procedendo e si invoca il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti, resta fermo l’onere di specificità e autosufficienza del ricorso.
In particolare, la Corte ha evidenziato che chi denuncia la genericità dei motivi di appello deve riportare nel ricorso, per quanto essenziale ma in modo verificabile, il contenuto dell’atto di gravame che si assume viziato, altrimenti il motivo non consente il controllo richiesto e si espone alla sanzione dell’inammissibilità. Nel caso esaminato, tale trascrizione o riproduzione puntuale non risultava adeguatamente svolta.
Assegno divorzile, nesso causale e restituzione: applicata la regola della ripetibilità ex tunc
Nel merito, la Corte ha confermato che assegno di separazione e assegno divorzile rispondono a presupposti diversi, il primo era collegato alla permanenza del vincolo e al tenore di vita, il secondo ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e si valuta secondo i criteri dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, senza automatismi fondati sul mero squilibrio reddituale.
La Cassazione ha dato continuità alla linea interpretativa secondo cui il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede la prova della riconducibilità dell’attuale svantaggio economico a scelte condivise nel matrimonio che abbiano inciso sulle chance professionali, a vantaggio della famiglia o dell’altro coniuge. In assenza di tale dimostrazione, lo squilibrio, da solo, non regge la pretesa.
Quanto agli effetti economici, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite in tema di condictio indebiti nei rapporti tra coniugi ed ex coniugi, distinguendo i casi in cui opera la piena ripetibilità delle prestazioni da quelli di irripetibilità. Nella fattispecie, ha ricondotto la vicenda all’ipotesi in cui l’assegno risultava privo ab origine dei presupposti, e ha quindi ritenuto applicabile la regola generale della ripetibilità, confermando la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status.
Conclusioni
La Cassazione, con la decisione in commento, ribadisce in sostanza che il riconoscimento dell’assegno divorzile non si fonda sul solo divario reddituale, ma richiede la prova sul nesso tra scelte endofamiliari e perdita di capacità reddituale. Sul piano economico, la restituzione diventa la regola quando il giudice accerta che l’assegno non era dovuto fin dall’origine, perché mancavano i presupposti per riconoscerlo. In tal caso, le somme pagate nel frattempo si considerano indebite e, salvo specifiche ragioni ostative, devono essere restituite.










