Assegno divorzile e gestione degli accordi patrimoniali

Con l’ordinanza n. 20034 del 22 luglio 2024, la I sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione dell’assegno divorzile, chiarendo alcuni aspetti fondamentali circa la sua funzione e la gestione degli accordi patrimoniali stabiliti in sede di separazione consensuale. 

Se vuoi approfondire e avere a disposizione gli strumenti giuridici più aggiornati, ti consigliamo il Formulario Commentato della Famiglia e delle Persone

 Il caso di specie

La vicenda nasce dalla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, dopo una separazione consensuale omologata nel 2014. In sede di separazione, le parti avevano concordato il pagamento di un assegno di 6.000 euro mensili a favore della moglie e l’assegnazione a quest’ultima del diritto di godimento della casa familiare. Il marito, dopo la separazione, aveva fatto ricorso per ottenere il divorzio, chiedendo che non vi fosse alcuna ulteriore obbligazione economica, poiché riteneva che la moglie fosse divenuta economicamente indipendente.

Dal canto suo, l’ex moglie, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva che fosse stabilito un assegno divorzile di 15.000 euro mensili, o in alternativa di 25.000 euro qualora non le fosse assegnata la casa coniugale. Il Tribunale di Vicenza, in primo grado, aveva accolto la richiesta di cessazione degli effetti civili, ma aveva respinto la richiesta di assegno divorzile e revocato l’assegnazione della casa familiare, nonostante l’accordo stipulato tra le parti in sede di separazione consensuale.

Volume consigliato

Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia

Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia

Il testo, aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) e alla L. 29 dicembre 2022, n. 197, raccoglie oltre 230 formule, coordinate con il nuovo rito unificato, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.

Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche on line in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2023, Maggioli Editore
73.00 € 58.40 €

 La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Pur confermando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Corte aveva annullato la revoca dell’assegnazione della casa familiare, stabilendo che il diritto di godimento della casa non era stato assegnato in base alle norme ordinarie, bensì attraverso un accordo privato tra le parti durante la separazione. Inoltre, aveva disposto a favore dell’ex moglie un assegno divorzile di 3.500 euro mensili dal momento che non aveva raggiunto un’autosufficienza economica tale da giustificare l’esclusione del contributo da parte dell’ex marito.

Potrebbero interessarti anche:

Accordi negoziati nel divorzio congiunto: alcuni chiarimenti

Nuova convivenza dell’ex coniuge: incide sull’assegno divorzile?

 Il ricorso in Cassazione e la questione dell’assegnazione della casa

Il ricorso in Cassazione presentato dall’ex marito si basava su diversi motivi, tra cui la revoca dell’assegnazione della casa familiare e la determinazione dell’assegno divorzile. La Suprema Corte ha esaminato  la questione della revoca dell’assegnazione della casa, rilevando che il Tribunale di primo grado avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., quando aveva disposto la revoca dell’assegnazione della casa familiare in assenza di una specifica domanda in tal senso da parte dell’ex moglie. Quest’ultimo non aveva infatti chiesto la revoca del godimento della casa, ma si era limitato a non avanzare richieste sull’argomento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale fosse andato “ultra petitum”, ovvero avesse statuito su una questione non sottoposta alla sua decisione.

La Cassazione ha quindi cassato la decisione d’appello in merito alla questione dell’assegnazione della casa familiare, rilevando che essa non avrebbe dovuto essere revocata in sede di divorzio, poiché frutto di un accordo stipulato in sede di separazione consensuale. Questo accordo, secondo la Corte, aveva natura patrimoniale e non era legato direttamente agli obblighi di mantenimento derivanti dal divorzio.

 La funzione dell’assegno divorzile: assistenziale o perequativa?

Un altro punto fondamentale affrontato dalla Cassazione riguarda la funzione dell’assegno divorzile. Nella decisione impugnata, la Corte d’Appello aveva ritenuto di concedere all’ex moglie un assegno divorzile con funzione prevalentemente assistenziale, basandosi sullo squilibrio economico tra le parti e sulle condizioni personali della donna, che, nonostante la sua attività imprenditoriale, aveva dimostrato un’incapacità di raggiungere un’autosufficienza economica.

La Cassazione ha condiviso tale impostazione, ritenendo che l’assegno assistenziale fosse giustificato dal notevole squilibrio economico tra i coniugi, dalla durata del matrimonio (13 anni) e dall’età della donna, che aveva quasi 50 anni. Tuttavia, la Corte ha rigettato la richiesta dell’ex marito di vedersi riconosciuto un assegno con funzione perequativa-compensativa, ritenendo che la sua attività imprenditoriale, sebbene modesta, non potesse giustificare un riconoscimento di sacrifici economici durante il matrimonio tali da richiedere una compensazione in fase di divorzio. La funzione assistenziale, dunque, rimaneva prevalente.

La distinzione tra accordi essenziali e patrimoniali nelle separazioni consensuali

La Corte di Cassazione ha altresì ribadito la distinzione tra gli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale. Tali accordi possono avere un contenuto “essenziale” o “eventuale”: il primo è legato direttamente agli obblighi di solidarietà coniugale, come il mantenimento del coniuge più debole, e può essere modificato o revocato in sede di divorzio; il secondo, relativo a questioni patrimoniali o accordi negoziali stipulati “in occasione” della separazione, è trattato come un vero e proprio contratto privato e non può essere alterato dal giudice del divorzio. Nell’ordinanza, la Corte ha precisato che la distinzione tra questi due tipi di accordi si basa sull’interpretazione della volontà delle parti, da valutarsi secondo i canoni del diritto contrattuale, tenendo conto del linguaggio utilizzato e delle finalità dell’accordo stesso. Questo principio rafforza l’autonomia negoziale tra le parti, ma allo stesso tempo stabilisce che gli obblighi essenziali, come l’assegno di mantenimento, possono essere modificati in funzione della nuova situazione derivante dal divorzio.

Conclusioni

In definitiva, la Cassazione ha ribadito che gli accordi di separazione devono essere rispettati, a meno che non vi sia una chiara richiesta di modifica o revoca, e ha chiarito come debba essere valutata la funzione dell’assegno divorzile, con una netta distinzione tra l’aspetto assistenziale e quello perequativo-compensativo.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

3 × 3 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.