Assegnazione della casa familiare e comodatario: quando può essere disposta la restituzione?

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17095/2025, del 25 giugno (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna a esaminare uno dei temi più delicati nel contesto delle separazioni personali e dei divorzi: la sorte della casa familiare quando l’immobile non appartiene ad alcuno dei coniugi ma a un terzo, spesso un genitore, che lo ha concesso in comodato d’uso gratuito. L’ordinanza affronta le implicazioni giuridiche dell’assegnazione dell’immobile al genitore collocatario dei figli minorenni e i limiti del diritto del comodante alla restituzione dell’immobile, soprattutto in caso di sopravvenuta necessità.

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Il caso: assegnazione della casa familiare e opposizione del comodante

Nel caso oggetto del ricorso, la madre separata era assegnataria della casa familiare, in cui viveva con la figlia minore, a seguito di una pronuncia giudiziale. L’immobile, tuttavia, non era di sua proprietà, bensì della madre dell’ex marito, che ne reclamava la restituzione sostenendo che l’assegnazione le impediva di disporre del bene e che non sussisteva più alcuna giustificazione per l’uso gratuito da parte della nuora.

La Corte d’appello aveva confermato la sussistenza di un comodato familiare, ma la decisione era stata impugnata in Cassazione per vari motivi, tra cui: l’asserita cessazione del titolo di godimento a seguito del divorzio, la presunta insussistenza di un vero contratto di comodato e la mancata valutazione di un aggravio economico sopraggiunto per il comodante.

Il titolo assegnatario prevale sul diritto del comodante

Il cuore della decisione della Suprema Corte ruota attorno al principio per cui l’assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio prevale sulle pretese restitutorie del comodante, se funzionale alla tutela dei figli. Questo vale anche nel caso in cui il titolo di godimento dell’immobile derivi da un comodato d’uso gratuito.

La Cassazione richiama l’orientamento consolidato secondo cui il diritto all’assegnazione della casa familiare, ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., non si estingue automaticamente con la cessazione del rapporto tra i coniugi, ma permane finché risponde al superiore interesse del minore. Ciò comporta che il terzo comodante non può ottenere la restituzione dell’immobile, se non dimostra in modo specifico e motivato l’insorgenza di una necessità sopravvenuta, tale da giustificare lo scioglimento anticipato del contratto di comodato.

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Onere probatorio e validità del contratto di comodato

Un punto essenziale dell’ordinanza riguarda la qualificazione giuridica del rapporto tra i coniugi e il terzo. La Corte conferma che il titolo giuridico che giustifica l’occupazione dell’immobile può essere anche un comodato familiare tacito o comunque desumibile da comportamenti concludenti. Non è necessario che il contratto sia formalizzato per iscritto.

Inoltre, l’eventuale sopravvenuta esigenza del comodante (in questo caso, la madre del marito) non può essere allegata genericamente. La Corte ribadisce che «il diritto del comodante alla restituzione dell’immobile può essere fatto valere solo in presenza di un bisogno effettivo, serio e documentato», da valutarsi in concreto. La mancata prova di tali circostanze rende infondata la richiesta di rilascio.

Proporzionalità, interesse del minore e funzione sociale dell’abitazione

La decisione si fonda su un bilanciamento accurato tra diversi interessi: da un lato, il diritto di proprietà del comodante; dall’altro, il diritto del minore a conservare il proprio habitat domestico. È in quest’ottica che la Cassazione ha più volte affermato che la casa familiare, pur se non di proprietà dei coniugi, deve rimanere nella disponibilità del genitore affidatario, almeno fino a quando ciò corrisponda al suo interesse primario.

La Corte osserva che la tutela dei figli minori giustifica un uso continuato dell’immobile, anche se originariamente concesso a titolo gratuito. Solo quando venga dimostrata un’esigenza sopravvenuta non altrimenti soddisfacibile, il giudice può valutare la risoluzione del comodato. Diversamente, la domanda del terzo resta infondata, come accaduto nel caso di specie.

Conclusioni: l’uso dell’immobile e la protezione dei legami familiari

Con l’ordinanza n. 17095/2025, la Corte di Cassazione riafferma principi chiave in materia di diritto di famiglia, in particolare sulla protezione del diritto all’abitazione nei procedimenti di separazione e divorzio. L’immobile destinato a casa familiare conserva questa funzione anche se appartiene a un terzo, finché ciò sia necessario al benessere della prole. Il diritto del proprietario può essere compresso, ma solo nei limiti della ragionevolezza e con una motivazione fondata su necessità documentate.

In definitiva, la sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a salvaguardare il valore sociale dell’abitazione e a garantire la continuità degli spazi di vita del minore, senza tuttavia annullare del tutto i diritti del proprietario-comodante. Un equilibrio complesso, che richiede al giudice un’attenta valutazione caso per caso.

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