Art. 268 c.p.c.: come la Cassazione regola le domande dei terzi intervenienti

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 268 c.p.c. consente ai terzi intervenienti di presentare nuove domande fino alla precisazione delle conclusioni, preservando così la rilevanza giuridica del loro intervento e limitando le preclusioni alla sola fase istruttoria.

Corte di Cassazione- Sez. II- ord. n. 21835 del 02-08-2024

La vicenda

Nel caso di specie, una società avviò un’azione legale per rivendicare la proprietà esclusiva di alcune aree boschive situate nel comune di Costermano, chiedendo il rilascio delle stesse da parte dei convenuti, accusati di occupazione indebita. I convenuti hanno resistito, eccependo la mancanza di legittimazione passiva e la violazione delle norme del codice civile relative alla prova della proprietà, sostenendo inoltre l’acquisizione del diritto sulle aree per usucapione.
In seguito, altri condomini sono intervenuti, affermando che le aree in questione costituivano bene comune del loro condominio. Il Tribunale ha accolto la domanda della società, confermando la proprietà esclusiva della società attrice e rigettando sia le eccezioni di usucapione sia le domande degli intervenienti. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza, chiarendo che la prova della proprietà, anche se attenuata, era stata adeguatamente fornita, mentre la domanda riconvenzionale di usucapione difettava dei requisiti necessari.

Insufficienza delle Prove per l’Usucapione

La Corte di Cassazione ha affrontato innanzitutto il terzo motivo di ricorso, considerandolo prioritario per la risoluzione della controversia. Il ricorrente aveva contestato la decisione della Corte d’Appello di rigettare la domanda di usucapione, sostenendo che fosse basata su una valutazione incompleta delle prove. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano trascurato elementi  come la manutenzione continua delle aree da parte dei condomini e l’uso prolungato delle stesse, che avrebbero dovuto dimostrare la presenza di tutti i requisiti legali per acquisire la proprietà tramite usucapione.

Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto queste argomentazioni, ritenendo che giudici di appello avevano infatti spiegato in modo chiaro e coerente perché le prove fornite non fossero sufficienti per dimostrare un possesso tale da configurare l’usucapione.

La Corte ha inoltre ricordato che la valutazione del possesso e dell’intenzione di agire come proprietari è una questione di merito, che spetta ai giudici di primo grado e che non può essere riesaminata in sede di legittimità. Infine, la Cassazione ha sottolineato che, essendo le sentenze di primo grado e d’appello concordi, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare eventuali differenze tra le due decisioni. Pertanto, il terzo motivo di ricorso è stato definitivamente rigettato.

Legittimo l’intervento dei condomini: art. 268 c.p.c.

La Corte di Cassazione ha esaminato con attenzione il secondo motivo di ricorso, riconoscendone la fondatezza e sottolineando la sua rilevanza rispetto all’intero giudizio. Al centro della contestazione vi era la decisione della Corte d’Appello di dichiarare tardivo l’intervento di 24 condomini, intervenuti nel processo prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
I ricorrenti hanno sostenuto che tale intervento, definito adesivo autonomo, non solo era tempestivo, ma era anche conforme alle disposizioni dell’art. 268 c.p.c., che consente ai terzi di formulare nuove domande fino a questa fase avanzata del processo, a condizione che non si introducano nuove prove. Inoltre, hanno evidenziato che la questione sollevata dagli interventori, riguardante la natura condominiale della zona contesa, non rappresentava una novità, poiché era già stata trattata dai condomini originari in una fase precedente del giudizio.
La Cassazione ha accolto queste argomentazioni, chiarendo che l’intervento dei condomini era perfettamente legittimo e che la Corte d’Appello aveva errato nel dichiararlo inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui un intervento autonomo può apportare nuove domande fino alla fase di precisazione delle conclusioni, rafforzando la tutela dei diritti dei terzi intervenienti senza compromettere la durata del processo o il diritto di difesa delle altre parti. Di conseguenza, la decisione d’appello è stata ritenuta errata e il secondo motivo di ricorso accolto, con un impatto significativo sull’esito complessivo della causa.

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Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha ribadito che il terzo interveniente deve poter presentare nuove domande fino alla fase di precisazione delle conclusioni, altrimenti l’intervento stesso perderebbe la sua rilevanza giuridica. Secondo l’art. 268 c.p.c., il legislatore ha inteso limitare le preclusioni solo all’attività istruttoria, senza impedire al terzo di formulare domande.

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