Arricchimento senza giusta causa con memoria 183: Sezioni Unite sull’ammissibilità

in Giuricivile, 2018, 9 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., SS. UU. civ, sent. n. 22404 del 13/8/2018

Sezioni Unite in tema di arricchimento senza giusta causa, da domanda di adempimento contrattuale a richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. proposta per la prima volta con memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c.: ammissibilità o inammissibilità?

Con sentenza n. 22404 del 13.08.2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la querelle relativa all’ammissibilità della proposizione di domanda di indennizzo introdotta a mezzo di memoria ex art. 183 VI comma, n. 1 c.p.c. in giudizio avente ad oggetto l’adempimento di un’obbligazione contrattuale promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

La questione e il contrasto giurisprudenziale

La tematica in esame concerne l’eventuale inammissibilità della richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa proposta per la prima volta con la succitata memoria se e in quanto qualificata come “nuova” rispetto a quella originaria di adempimento contrattuale nei confronti della P.A.

E ciò sebbene, con riferimento al “vecchio rito”, le SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 4712 del 22.05.1996 avessero già avuto modo di precisare che la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. costituisce domanda nuova rispetto a quella di adempimento, non trattandosi di articolazioni di un’unica matrice, ma concernendo entrambe diritti etero-determinati, il cui accertamento presuppone la verifica della sussistenza di fatti costitutivi sensibilmente divergenti fra loro.

Attraverso la domanda di adempimento, l’attore mira a conseguire il corrispettivo pattuito quale bene giuridico diverso rispetto all’indennizzo che, a propria volta, si basa su elementi costitutivi diversi, tra cui la propria deminutio patrimonii a fronte della contestuale locupletazione altrui.

Anche in seguito a tale arresto, era emerso, tuttavia, un orientamento minoritario, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tale avente quale scopo l’esame della fondatezza della domanda proposta dal creditore in base al quale, secondo una variante ermeneutica (ex multis, Corte di Cassazione sent. n. 27406 del 18.11.2008), doveva essere ritenuta ammissibile la proposizione in siffatti termini della domanda di arricchimento senza giusta causa, purché nel giudizio fossero presenti tutti gli elementi costitutivi della relativa azione in tal modo concepita come diversa qualificazione, appunto, di fatti già introdotti in causa.

Peraltro, con sentenza n. 26128 del 27.12.2010 la Suprema Corte, chiamata nella sua composizione più autorevole a comporre il contrasto ermeneutico, aveva chiarito come nel giudizio conseguente alla opposizione a decreto ingiuntivo, fosse ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento da parte dell’opposto indicata per la prima volta in sede di comparsa di costituzione e risposta solo se l’opponente avesse introdotto in causa un ulteriore tema di indagine che potesse giustificare la richiesta, mentre, in caso contrario, la conseguenza sarebbe stata nel segno dell’inammissibilità della domanda, rilevabile ex officio dal giudice.

Con sentenza n. 12310 del 15.06.2015 le SS.UU. della Corte di Cassazione avevano già avuto modo di affrontare il tema dello ius variandi ritenendo ammissibili solo le domande che costituiscano, rispetto alla richiesta originariamente fatta valere in giudizio, una semplice o mera emendatio libelli, non concretandosi in una pretesa del tutto diversa rispetto a quella originaria e fondata su situazioni giuridiche mai prospettate che pongano all’attenzione del giudice un nuovo tema di indagine il quale finirebbe con il creare un vulnus insanabile nei confronti del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, nonché del diritto di difesa.

La Suprema Corte  a Sezioni Unite chiarisce, da ultimo, che occorre effettuare un doveroso distinguo tra domande precisate, con mera funzione chiarificatoria e maggiormente esplicativa di contenuti già presenti, domande modificate, ammesse in quanto l’esigenza della loro proposizione sorga dalle difese della controparte, nell’ottica della tutela del principio del contraddittorio e domande nuove ritenute, invece, inammissibili giacché ulteriori o aggiuntive. 

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite e il principio di diritto

Al giudicante si impone, dunque, di verificare se la domanda di arricchimento sia qualificabile come domanda nuova e, quindi, inammissibile, ovvero come domanda modificata ammissibile, accertando se sussista tra la richiesta di adempimento e la predetta una connessione, eventualmente anche per alternatività o incompatibilità, il che accade se le domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, per l’effetto intesa come unica vicenda in fatto sorretta da un interesse sostanziale.

Infatti, la richiesta di adempimento e quella di indennizzo sono relative allo stesso bene della vita di carattere patrimoniale e legate da un rapporto di connessione di incompatibilità logica e giuridica in virtù del disposto dell’art. 2042 c.c. che espressamente sancisce il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento.

In sintesi e sulla scorta delle suesposte considerazioni, le SS.UU. hanno dunque elaborato il seguente principio di diritto:

è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”.

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