
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 8972/2025, depositata il 4 aprile, si è pronunciata in materia di appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace. La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito quando, nonostante il valore della domanda sia inferiore a millecento euro, il giudice non decida secondo equità e la sentenza sia appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

Formulario commentato del nuovo processo civile
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Lucilla Nigro
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Il caso
L’Autocarrozzeria, cessionaria di un credito di riparazione di un autovettura, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace, la compagnia assicuratrice e una donna chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.099,90, di cui Euro 301,50 per il saldo dei danni materiali riportati dalla vettura, come da fattura di riparazione agli atti, Euro 268,40 per il rimborso del costo di noleggio di un veicolo sostitutivo ed Euro 530,00 per il rimborso delle spese di assistenza tecnica stragiudiziale sostenute, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda ritenendo, però, satisfattivo quanto già liquidato dalla compagnia in fase stragiudiziale.
Avverso tale decisione, l’Autocarrozzeria proponeva appello: il Tribunale, tuttavia, dichiarava inammissibile il gravame alla luce del combinato disposto degli artt. 113, co. 2 e 339,3 comma c.p.c. per essere stata la sentenza impugnata pronunciata in via equitativa, non ricorrendo alcuno dei casi derogatori della generale inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità. L’Autocarrozzeria presentava ricorso in Cassazione.
Il motivo di ricorso
La ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10,14,113, secondo comma e 339, terzo comma c.p.c. lamentando che il giudice d’appello avesse ritenuto la pronuncia impugnata pronunciata secondo equità e di conseguenza non appellabile.
Il valore della domanda, infatti, non era determinato perché l’attrice aveva chiesto la somma di Euro 1.099,00 o quella diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. Dunque, ai fini della determinazione del valore, la domanda era da ritenersi pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, con la conseguente appellabilità della sentenza.
Appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
- In base al consolidato indiritto di legittimità, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
- Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell’art. 113, comma secondo, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c.
- Nel caso di specie, vi era proprio quella indeterminatezza della domanda che avrebbe dovuto portare il giudice a scrutinare l’appello.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto fondato il motivo di ricorso cassando, con rinvio, la sentenza impugnata.