Amministrazione di sostegno: reclamo contro il decreto del giudice tutelare e competenza

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 15189/2025, depositata il 6 giugno (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta su una questione di rilievo in materia di amministrazione di sostegno. Il caso prende le mosse da un contrasto giurisprudenziale sull’individuazione del giudice competente a conoscere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare, alla luce della Riforma Cartabia e, in particolare, dell’art. 35 del D.lgs. n. 149/2022. La pronuncia si segnala per la sua importanza sistematica, chiarendo un punto cruciale: quando si applica la nuova disciplina e in che termini essa incide sui procedimenti pendenti.

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Manuale pratico dell'amministrazione di sostegno

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Francesca Sassano
Avvocato, già cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari, ha svolto incarichi di docenza in molti corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici ed istituti di credito. È autrice di numerose pubblicazioni e monografie.

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Il contesto del procedimento

L’ordinanza origina da una richiesta di regolamento di competenza d’ufficio promossa dal Tribunale di Brindisi. Al centro del contenzioso vi è un reclamo contro il decreto con cui il giudice tutelare aveva revocato la nomina di un’amministratrice di sostegno, sostituendola con altro soggetto. Il Tribunale ha sollevato dubbi sulla propria competenza a decidere, ritenendo invece competente la Corte d’appello, in applicazione dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., e valorizzando l’epoca di apertura del procedimento originario (2012) come criterio decisivo.

Le ragioni del rigetto del ricorso

La Suprema Corte respinge il ricorso e riafferma la competenza del Tribunale. Lo fa muovendo da una lettura sistematica dell’art. 35 del D.lgs. 149/2022, che disciplina il regime transitorio della riforma del processo civile. Il punto centrale è che la disposizione distingue tra procedimenti instaurati prima e dopo il 28 febbraio 2023. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che tale criterio non si applica all’intero “contenitore” dell’amministrazione di sostegno, ma solo al singolo segmento procedurale.

In altri termini, ogni atto o richiesta successiva (come la revoca dell’amministratore o la nomina di un sostituto) integra un autonomo subprocedimento, per cui rileva la data della sua instaurazione. Se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato è successivo al 28 febbraio 2023, si applicano le nuove regole, anche se l’amministrazione era stata aperta prima.

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Pluralità e autonomia dei segmenti procedimentali

Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza è la ricostruzione dell’amministrazione di sostegno come “misura di protezione personale” destinata a durare nel tempo, e per questo soggetta a modifiche e adattamenti. La Corte sottolinea che le finalità di tutela richiedono una pluralità di procedimenti, tra cui si annoverano non solo l’apertura e la cessazione, ma anche tutti gli interventi intermedi.

Tali segmenti, come la revoca o sostituzione dell’amministratore, vanno trattati come procedimenti distinti e autonomi, ai fini della disciplina applicabile. Questo approccio consente di evitare letture formalistiche e rafforza la tutela sostanziale della persona beneficiaria.

Il superamento del criterio della pendenza originaria

La Cassazione esclude che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, rilevi la pendenza del procedimento originario aperto prima della riforma. Con ciò smentisce l’impostazione del Tribunale di Brindisi e del Pubblico Ministero, che si richiamavano alla sentenza delle Sezioni Unite n. 21985/2021. La Corte afferma che, una volta definito il procedimento iniziale con la nomina dell’amministratore, le successive richieste non sono più riconducibili a quello stesso fascicolo ma aprono nuove fasi.

Ne consegue che, per i decreti del giudice tutelare emessi dopo il 28 febbraio 2023, il reclamo si propone al tribunale in composizione collegiale e non più alla Corte d’appello.

La tutela effettiva e il diritto vivente

A chiusura della motivazione, la Cassazione richiama due principi fondamentali: da un lato, il principio del “tempus regit actum” (la legge vigente al momento dell’atto processuale), dall’altro, quello della “perpetuatio iurisdictionis” (la stabilità della giurisdizione). Ma avverte: questi principi vanno applicati con flessibilità, evitando che la loro rigida invocazione pregiudichi l’equilibrio tra forma e sostanza, tra stabilità e adattabilità del processo civile.

Conclusioni

L’ordinanza n. 15189/2025 sancisce un orientamento chiaro: per i decreti del giudice tutelare adottati dopo il 28 febbraio 2023, anche nell’ambito di amministrazioni di sostegno avviate prima, la competenza sul reclamo appartiene al tribunale e non più alla corte d’appello.

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