
L’avvocato cita quattro sentenze inesistenti a sostegno della propria tesi difensiva, il Tribunale di Siracusa (sentenza n. 338/2026) condanna la parte attrice a pagare 30.000 euro tra spese legali e responsabilità aggravata: l’ennesimo caso di uso improprio dell’AI negli atti difensivi. Il giudice rammenta: i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale”, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi e Vincenzo Franceschelli, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
La legge Italiana sull'Intelligenza Artificiale
Il volume presenta il primo articolato commento dedicato alla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che detta le norme che consentono di disciplinare in ambito italiano il fenomeno dell’intelligenza artificiale e il settore giuridico degli algoritmi avanzati.
Il testo offre una panoramica completa delle principali questioni giuridiche affrontate dal legislatore italiano, tra cui la tutela del diritto d’autore e la disciplina della protezione dei dati personali raccolti per l’addestramento dei modelli e per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale.
Sono analizzate tutte le modifiche normative previste dalla nuova legge, che è intervenuta anche sul codice civile, sul codice di procedura civile e sul codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato. La puntuale analisi della riforma e il confronto con le fonti europee (l’AI Act e il GDPR) sono accompagnati da schemi e tabelle, e da un agile glossario giuridico.
Vincenzo Franceschelli
Come professore straordinario prima, e poi come ordinario, ha insegnato nelle Università di Trieste, Siena, Parma, Milano e Milano Bicocca. È Vicepresidente del CNU - Consiglio Nazionale degli Utenti presso l’AGCom Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stato Visiting Professor presso la Seton Hall University Law School di New Jersey, USA. Direttore responsabile della Rivista di Diritto Industriale e autore di numerose monografie e contributi scientifici in varie riviste.
Andrea Sirotti Gaudenzi
Avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione in Italia e all’estero. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Il nuovo diritto d’autore” e “Codice della proprietà industriale”. I suoi articoli vengono pubblicati su varie testate giuridiche.
Leggi descrizione
Vincenzo Franceschelli, Andrea Sirotti Gaudenzi, 2025, Maggioli Editore
25.00 €
23.75 €
La legge Italiana sull'Intelligenza Artificiale
Il volume presenta il primo articolato commento dedicato alla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che detta le norme che consentono di disciplinare in ambito italiano il fenomeno dell’intelligenza artificiale e il settore giuridico degli algoritmi avanzati.
Il testo offre una panoramica completa delle principali questioni giuridiche affrontate dal legislatore italiano, tra cui la tutela del diritto d’autore e la disciplina della protezione dei dati personali raccolti per l’addestramento dei modelli e per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale.
Sono analizzate tutte le modifiche normative previste dalla nuova legge, che è intervenuta anche sul codice civile, sul codice di procedura civile e sul codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato. La puntuale analisi della riforma e il confronto con le fonti europee (l’AI Act e il GDPR) sono accompagnati da schemi e tabelle, e da un agile glossario giuridico.
Vincenzo Franceschelli
Come professore straordinario prima, e poi come ordinario, ha insegnato nelle Università di Trieste, Siena, Parma, Milano e Milano Bicocca. È Vicepresidente del CNU - Consiglio Nazionale degli Utenti presso l’AGCom Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stato Visiting Professor presso la Seton Hall University Law School di New Jersey, USA. Direttore responsabile della Rivista di Diritto Industriale e autore di numerose monografie e contributi scientifici in varie riviste.
Andrea Sirotti Gaudenzi
Avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione in Italia e all’estero. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Il nuovo diritto d’autore” e “Codice della proprietà industriale”. I suoi articoli vengono pubblicati su varie testate giuridiche.
La vicenda in breve
L’uso improprio e acritico dell’AI negli atti difensivi continua a “costare caro”: a quasi un anno dalla prima decisione del Tribunale di Firenze in materia, questa volta è il Tribunale di Siracusa a riaccendere il dibattito sul tema.
La controversia riguardava una domanda risarcitoria promossa in relazione alla risoluzione di un contratto di sublocazione di un immobile adibito a palestra. Il giudizio rappresentava il prosieguo di un contenzioso già definito in precedenza, nel quale era stata accertata la legittimità della risoluzione del contratto per morosità e la responsabilità solidale del soggetto che aveva agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 38 c.c.
Consiglio: il corso Maggioli “Claude per avvocati”, con Giovanna Panucci, guida professionisti e studi legali nell’uso pratico dell’intelligenza artificiale, <<<clicca qui per iscriverti>>>.
Nel nuovo processo la parte attrice chiedeva il risarcimento di ulteriori danni patrimoniali, in particolare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione dei canoni di sublocazione e il danno emergente, comprendente anche la perdita dell’indennità di avviamento. Il convenuto eccepiva, tra l’altro, la decadenza dell’azione ai sensi dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. dovesse essere qualificata come garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione.
Nel tentativo di contrastare tale eccezione, la difesa attorea richiamava quattro precedenti della Cassazione, riportando tra virgolette passaggi presentati come citazioni testuali. Tuttavia, a seguito della verifica compiuta dal Tribunale mediante consultazione delle banche dati ufficiali, è emerso che nessuna delle sentenze richiamate conteneva i virgolettati indicati. In tutti i casi si trattava di citazioni inesistenti o completamente difformi dal contenuto delle pronunce richiamate.
Questo elemento ha assunto un rilievo centrale nella decisione, non soltanto per la valutazione dell’infondatezza della domanda, ma soprattutto ai fini dell’applicazione della responsabilità aggravata.
Per approfondimenti, leggi anche:
I modelli di intelligenza artificiale generativa non sono banche dati giurisprudenziali
La parte più significativa della pronuncia riguarda il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per spiegare l’origine delle citazioni inesistenti.
Il giudice esclude innanzitutto che il fenomeno possa essere attribuito a un malfunzionamento delle banche dati giuridiche professionali, le quali si limitano a indicizzare provvedimenti autentici e non generano contenuti. Allo stesso modo viene esclusa l’ipotesi di un mero errore di trascrizione o di memoria, poiché non si trattava di refusi, ma di massime giurisprudenziali costruite ex novo e prive di qualsiasi corrispondenza con le sentenze richiamate.
La spiegazione ritenuta più plausibile dal Tribunale è dunque quella dell’utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza la successiva verifica delle fonti.
In questo contesto il giudice formula una precisazione di carattere generale: costituisce ormai fatto notorio che i modelli di intelligenza artificiale generativa non sono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti, ma sistemi di generazione automatica del linguaggio basati su meccanismi statistici e probabilistici. Essi non “conoscono” le decisioni giudiziarie, ma producono sequenze testuali plausibili sulla base dei dati di addestramento, senza accesso diretto a fonti giuridiche verificate.
Proprio per questa ragione tali sistemi sono soggetti al fenomeno delle cosiddette allucinazioni, ossia la generazione di contenuti formalmente credibili ma sostanzialmente falsi, comprese citazioni giurisprudenziali mai pronunciate.
Secondo il Tribunale, l’utilizzo acritico di tali strumenti, senza la doverosa verifica degli output mediante consultazione delle fonti primarie, come banche dati giuridiche o repertori ufficiali, integra una condotta connotata da colpa grave. Non si tratta infatti di semplici imprecisioni, ma di errori idonei ad aggravare inutilmente l’attività del giudice e delle controparti, costrette a verificare l’esistenza di precedenti inesistenti.
La decisione finale: una condanna “salata”
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, ritenendola infondata anche sul piano sostanziale.
Contestualmente ha ritenuto applicabile l’art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando una condotta processuale connotata da colpa grave. Da un lato, la domanda risultava manifestamente infondata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità ex art. 38 c.c.; dall’altro, la citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti rappresentava un elemento di particolare gravità nel comportamento processuale della parte.
Il Tribunale ha quindi condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in oltre 14.000 euro, oltre accessori. A tale importo si è aggiunta una ulteriore condanna, di pari entità, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., determinata in misura equivalente alle spese dovute alla controparte. Infine è stata applicata anche la sanzione prevista dal comma 4 della stessa norma, con il pagamento di 2.000 euro alla Cassa delle ammende.
Nel complesso, dunque, la vicenda si è conclusa con un esborso di circa 30.000 euro tra spese legali e sanzioni processuali.
Anche l’uso dell’AI richiede studio e preparazione
La pronuncia del Tribunale di Siracusa offre un ulteriore tassello nella definizione del rapporto tra intelligenza artificiale e attività forense.
L’uso di strumenti di AI nella redazione degli atti non è di per sé vietato né censurabile. Al contrario, tali tecnologie possono rappresentare un valido supporto per l’organizzazione del lavoro, la sintesi delle informazioni e la ricerca giuridica. Tuttavia la sentenza ricorda che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non esonera il professionista dal controllo delle fonti.
Il valore aggiunto dell’avvocato resta infatti la capacità di selezionare, verificare e interpretare le fonti normative e giuriprudenziali. L’AI può accelerare alcune attività, ma non può sostituire il vaglio critico del giurista.
In altre parole, anche nell’era dell’intelligenza artificiale resta valido il principio secondo cui ogni citazione giurisprudenziale deve essere verificata. La tecnologia può essere uno strumento utile, ma la responsabilità del contenuto dell’atto resta sempre umana.










