Aggiudicatario inadempiente, risarcimento e riparto nell’esecuzione

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 2309/2026 (puoi leggerla cliccando qui), è intervenuta su un tema che ricorre nella prassi delle esecuzioni immobiliari, ossia la sorte delle somme collegate all’inadempimento dell’aggiudicatario e il loro possibile inserimento nel progetto di distribuzione, soprattutto quando i creditori risultano già soddisfatti.

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Formulario commentato dell'esecuzione forzata

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Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.

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Il caso

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, una società si aggiudicava un lotto per un importo significativo, ma non versava il saldo prezzo nei termini. Il giudice dell’esecuzione dichiarava quindi la decadenza dell’aggiudicataria e disponeva l’incameramento della cauzione. Successivamente, il giudice rimetteva il bene in vendita e, nella tornata seguente, un diverso soggetto si aggiudicava il bene a un prezzo inferiore, che versava regolarmente.

All’esito della vendita, il ricavato risultava sufficiente per il pagamento integrale dei creditori ancora presenti nella procedura e il giudice disponeva la cessazione delle operazioni di vendita sui residui beni, predisponendo un progetto di distribuzione che prevedeva anche la restituzione del sopravanzo ai debitori esecutati. In sede di discussione del progetto, la debitrice chiedeva che tra le somme da ripartire venisse considerato anche l’importo connesso alla differenza tra il prezzo della prima aggiudicazione non perfezionata e il prezzo poi ricavato, invocando l’emissione del decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. Il giudice modificava il progetto aumentando le somme da restituire, ma non disponeva l’inclusione della posta richiesta e dichiarava l’estinzione della procedura. La debitrice proponeva quindi opposizione agli atti esecutivi, poi respinta in merito.

Il perimetro dell’obbligo risarcitorio e la funzione del decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c.

La Corte ha ricostruito la disciplina dell’aggiudicatario decaduto distinguendo, anzitutto, tra cauzione e risarcimento. Ha ribadito che la cauzione viene acquisita secondo la regola dell’art. 587 c.p.c. e opera prescindendo da un giudizio di colpa, mentre la differenza tra quanto offerto e quanto realizzato nella vendita successiva integra un risarcimento del danno riconducibile all’inadempimento colpevole dell’obbligo assunto con l’offerta irrevocabile e con il termine perentorio di versamento del saldo.

In questo quadro, la Cassazione ha chiarito che l’accertamento del credito risarcitorio e la formazione del relativo titolo esecutivo sono disciplinati dall’art. 177 disp. att. c.p.c., che affida il procedimento al giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio delle parti, e culmina in un decreto opponibile ex art. 617 c.p.c. e costituente titolo esecutivo, per previsione normativa, in favore dei creditori ai quali, in distribuzione, sia stato attribuito quel credito. Da tale struttura la sentenza ha tratto una conseguenza netta: i beneficiari del titolo non possono essere soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma, cioè i creditori.

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Creditori soddisfatti e posizione del debitore tra interesse di fatto e interesse giuridico

Muovendo dalla funzione del processo esecutivo, la Suprema Corte ha precisato che l’obbligo risarcitorio “nasce” nel processo esecutivo, dalla violazione di un obbligo interno alla serie procedimentale, ed è strumentale alla tutela dell’interesse dei creditori al miglior realizzo, poiché l’esecuzione è finalizzata a soddisfare il credito portato dal titolo esecutivo. In questa prospettiva, l’interesse del debitore a un maggior ricavato resta un interesse di fatto e indiretto, rilevante sul piano economico, ma non idoneo a mutare l’assetto degli interessi giuridicamente qualificati nell’esecuzione.

Da qui la conclusione, decisiva nella fattispecie, che il procedimento ex art. 177 disp. att. c.p.c. presuppone l’esistenza di creditori che, in sede di distribuzione, risultino in tutto o in parte insoddisfatti, perché solo allora vi è la “categoria” dei destinatari del decreto. Quando invece i creditori risultano integralmente soddisfatti dal ricavato, viene meno il presupposto stesso per l’emissione di un decreto a vantaggio del debitore. La Corte ha aggiunto che il debitore può anche ritenersi leso dal minor realizzo del cespite, ma tale pretesa non può trovare ingresso con gli strumenti endo-esecutivi, perché si colloca fuori dal sistema, che resta chiuso e modellato sulle posizioni rilevanti ai fini del processo esecutivo.

Conclusioni

La sentenza offre il seguente chiarimento: il risarcimento da aggiudicatario inadempiente, come regolato dagli artt. 509 e 587 c.p.c. e dal procedimento di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c., è costruito in funzione del soddisfacimento dei creditori e resta estraneo alla logica della restituzione del sopravanzo al debitore. Ne deriva che, una volta integralmente pagati i creditori, il debitore non può ottenere nell’esecuzione l’attribuzione di quella posta, né la formazione del decreto a proprio favore.

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