Agevolazioni fiscali per disabili e provvedimenti giudiziari – Commento alla Risposta dell’AdE n. 19/2026

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, come l’IVA al 4% sull’acquisto di autoveicoli, richiedono una documentazione sanitaria puntuale. Il problema si pone quando i requisiti risultano da un provvedimento del Tribunale e non da un verbale medico integrato. Con la Risposta n. 19/2026 l’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) chiarisce che il solo riconoscimento dell’handicap grave non basta se l’atto giudiziario non riporta i riferimenti fiscali richiesti dalla semplificazione del 2012.

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Il caso

La vicenda trae origine dall’istanza di interpello presentata da una contribuente che, nel 2011, aveva ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 tramite una sentenza del Tribunale. La CTU, recepita integralmente dal giudice, aveva certificato una pluralità di patologie tali da determinare un grave rallentamento psicomotorio e l’impossibilità di deambulare in maniera autonoma.

L’istante aveva già usufruito delle agevolazioni nel 2021 per l’acquisto di un veicolo, ma in occasione della sostituzione dello stesso chiedeva conferma della validità del titolo giudiziale in suo possesso. La tesi prospettata dal contribuente si fondava sul fatto che, essendo state riconosciute patologie comportanti l’impossibilità di deambulare autonomamente, il diritto all’IVA agevolata dovesse considerarsi implicitamente confermato dal riconoscimento dell’handicap con connotazione di gravità.

Quadro normativo e requisiti “fiscali” nei verbali sanitari

Il nucleo del problema risiede nell’evoluzione normativa tracciata dall’articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35/2012. Tale norma ha stabilito che i verbali delle commissioni mediche integrate devono riportare espressamente l’esistenza dei requisiti sanitari necessari non solo per l’invalidità civile, ma anche per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli.

La normativa richiede che dal certificato risulti chiaramente se il soggetto sia affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione, da ridotte o impedite capacità motorie permanenti, oppure se rientri nelle categorie dei non vedenti o sordi. In aggiunta, per i soggetti con handicap psichico o mentale, è richiesta l’attestazione della gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Provvedimenti ex art. 445-bis c.p.c. e “titolo” per le agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate sottolinea come questa integrazione normativa sia vincolante per l’erogazione dei benefici, rendendo insufficiente una certificazione che si limiti alla sola diagnosi medica senza il richiamo alle norme fiscali citate. L’Amministrazione finanziaria affronta il valore dei provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 445-bis del Codice di procedura civile.

Questa norma prevede che, nelle controversie in materia di invalidità e handicap, l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie costituisca condizione di procedibilità della domanda. In assenza di contestazioni alle conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio, il giudice omologa l’accertamento del requisito sanitario con decreto.

Secondo la prassi consolidata e la recente Guida alle agevolazioni fiscali aggiornata al 2025, tale decreto o la sentenza che conclude l’eventuale giudizio ordinario costituiscono titolo idoneo per le agevolazioni solo se recano l’indicazione espressa delle norme fiscali che attribuiscono il diritto.

Separazione tra accertamento sanitario e tributario e indicazioni operative

Se tali condizioni non risultano espressamente dal provvedimento, la valutazione della loro sussistenza presuppone l’analisi di aspetti che esulano dalla competenza dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di questioni di natura puramente non tributaria.

La Risposta n. 19/2026 ribadisce un principio di rigida separazione tra l’accertamento sanitario e quello tributario. L’Agenzia chiarisce che il legislatore ha espressamente demandato ad altre Amministrazioni l’accertamento dei requisiti sanitari legittimanti.

Pertanto, se un cittadino presenta una sentenza che, pur descrivendo patologie invalidanti, non contiene i riferimenti precisi alla normativa fiscale utile al riconoscimento dei benefici, la documentazione deve essere considerata insufficiente. In queste circostanze, le istanze di interpello dirette a ottenere una valutazione di equipollenza dei requisiti sanitari sono dichiarate inammissibili.

L’unica strada percorribile per il cittadino è la presentazione di una nuova domanda all’Inps per ottenere una certificazione conforme oppure, qualora si trovi ancora in fase giudiziale, la richiesta esplicita al giudice di pronunciarsi sulla sussistenza del diritto alle agevolazioni fiscali ai sensi del decreto-legge n. 5/2012.

Conclusioni

L’orientamento espresso nella Risposta n. 19/2026 conferma la natura formale dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria, che non può e non deve sostituirsi agli organi medico-legali nell’interpretazione di quadri clinici complessi. Questo rigore impone una particolare attenzione ai professionisti che assistono i disabili in sede di contenzioso previdenziale. Non è più sufficiente ottenere il riconoscimento della gravità dell’handicap, ma occorre che il dispositivo della sentenza o il decreto di omologa riflettano puntualmente il dettato dell’articolo 4 del decreto-legge n. 5/2012. In assenza di tale accorgimento tecnico, il provvedimento giudiziario, pur definitivo e non impugnabile, rischia di risultare inutilizzabile di fronte all’Amministrazione finanziaria, costringendo il contribuente a riavviare l’iter amministrativo di accertamento presso l’Inps con conseguente aggravio di tempi e costi

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