Agenzia delle Entrate: Incostituzionale l’attribuzione di incarichi dirigenziali ai propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015 ha dichiarato incostituzionale l’art. 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. Tale disposizione prevedeva che nelle more dell’espletamento di procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima “salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.”

La questione di legittimità era stata sollevata dal Consiglio di Stato nel corso di un giudizio riunito avente ad oggetto tre ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate, per la riforma di altrettante sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il TAR del Lazio aveva ritenuto che l’Amministrazione avesse effettuato un conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica dichiarando l’illegittimità dell’art. 24 del regolamento di amministrazione della stessa Agenzia che, appunto, consentiva alla stessa di coprire provvisoriamente le eventuali vacanze sopravvenute nelle posizioni dirigenziali, in caso di urgenza, con contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni.

Nelle more del procedimento d’appello, è entrato in vigore l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012. Il Consiglio di Stato ha quindi rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost..

La Consulta ha rilevato che la disposizione impugnata non sembrerebbe porsi in contrasto diretto con tali principi, poiché non conferisce incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica in via definitiva, bensì consente, in via solo provvisoria, l’assunzione di tali incarichi da parte di funzionari in attesa del completamento delle procedure concorsuali.

Tuttavia, la Consulta ha evidenziato che l’Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto uso dell’istituto previsto dall’art. 24 del proprio regolamento di amministrazione quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti per colmare le carenze nell’organico dei propri dirigenti, laddove tale strumento era stato introdotto per far fronte a situazioni peculiari e di urgenza.

Afferma, pertanto, la Corte Costituzionale che “l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.”

E’ stato, in conclusione, ribadito il fondamentale principio cui è informato il funzionamento della pubblica amministrazione, secondo cui il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba necessariamente avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio.

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