Agenzia delle Entrate: in capo ad essa grava l’onere della prova circa l’esistenza di un valido atto di delega del firmatario dell’avviso di accertamento

La Cassazione ritorna sulla questione della validità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionari dell’Agenzia delle Entrate privi di delega. Dopo le tre pronunce della Suprema Corte che sembravano porre fine ai ricorsi per vizio di potere dei “falsi dirigenti”, stavolta i giudici di legittimità sposano una linea favorevole ai contribuenti.

Con la sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015, la Suprema Corte ha infatti ritenuto nullo l’avviso di accertamento se l’Agenzia delle Entrate non dimostra di aver validamente delegato il funzionario che ha firmato l’atto.

In particolare, è stato chiarito che ove venga contestato l’esistenza di una specifico atto di delega da parte del capo dell’Ufficio e/o l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva, “spetta all’Amministrazione fornire la prova della non sussistenza del vizio dell’atto”.

La suddetta conclusione in tema di ripartizione dell’onere della prova può ricavarsi da due fondamentali principi che regolano il nostro ordinamento e, segnatamente, (i) il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e (ii) il principio di vicinanza della prova. L’applicazione di tali principi al caso di specie impone di individuare nella parte pubblica il soggetto onerato della prova, in quanto unico soggetto che detiene la documentazione (altrimenti inaccessibile per il contribuente) idonea a dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega.

E tale prova dovrà rispettare le indicazioni date dalle sopracitate sentenze della Corte di Cassazione, ossia la forma scritta della delega, l’indicazione del delegato, l’arco temporale di efficacia e la motivazione.

Ne consegue che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dalla legge.

Per completezza, si evidenzia che i giudici di legittimità, nel corso della motivazione della sentenza, hanno precisato che il descritto orientamento non è stato, a ben vedere, contraddetto dalla ben nota giurisprudenza del 9 novembre 2015. In quel caso, infatti, si discuteva della diversa questione dell’interpretazione del concetto di “impiegato alla carriera direttiva” cui può essere delegato il funzionario, giungendosi alla conclusione secondo la quale per le agenzie fiscali la “vecchia” carriera direttiva deve oggi essere individuata nella “terza area” che ha assorbito la vecchia nona qualifica funzionale, ritenuta idonea a determinare la validità dell’atto.

In quella sede, dunque, la Cassazione ha inteso esclusivamente confutare le tesi dei contribuenti i quali ritenevano che il delegato dovesse essere un dirigente vero e proprio, confermando invece la bontà del principio che esige la sussistenza – con nere in capo all’Amministrazione – di un valido atto di delega ai fini della validità dell’atto impositivo.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. V civile, sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015

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