Affidamento super esclusivo: un caso concreto di applicazione

in Giuricivile, 2018, 3 (ISSN 2532-201X), nota a Trib. Ascoli Piceno, Decreto n. 1576/2018 del 9/2/2018

In tema di affidamento dei figli minori in sede di separazione giudiziale, si segnala una recente ed interessante pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del febbraio 2018 riguardante i provvedimenti temporanei ed urgenti del Presidente del Tribunale.

Nello specifico, con la pronuncia in oggetto, è stato infatti disposto l’affido cd. super esclusivo della figlia minore alla madre, stante il comportamento processuale e non del padre, applicando il disposto derogativo astrattamente previsto dall’art. 337 quater, 3° comma c.c..

Tale decisione riveste carattere di eccezionalità e si allinea alle pochissime pronunce dei Tribunali italiani in tal senso, derogando in maniera profondamente incisiva sul diritto di uno dei genitori nelle scelte di vita del proprio figlio.

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Il caso in esame

Dal matrimonio di una donna brasiliana ed il marito, nasceva una bambina, con doppia cittadinanza.

Dopo un soggiorno in Brasile, la coppia decideva di lasciare momentaneamente la minore lì dai nonni materni per tornare in Italia con l’idea di preparare il loro ritorno definitivo in Brasile. Tuttavia, nelle more, la coppia si lasciava. Scadevano inoltre entrambi i passaporti della minore, sia quello italiano che quello brasiliano.

La donna brasiliana provava pertanto ad ottenere dal marito le firme necessarie per permettere il rientro in Italia della figlia ma inutilmente.

Il marito inoltre risultava irreperibile all’anagrafe, essendo stato cancellato dal Comune per irreperibilità, sebbene ancora lì domiciliato.

Iniziato il giudizio di separazione, il marito non era comparso, nonostante la ritualità delle notifiche del ricorso e dei provvedimenti di fissazione delle udienze e non aveva riscontrato minimamente la raccomandata inviatagli a suo tempo dalla ricorrente per invitarlo alla firma dei documenti necessari per consentire il rientro in Italia della figlia minore della coppia.

La decisione del Presidente del Tribunale

Ebbene, secondo il Presidente del Tribunale il marito e padre aveva mostrato totale disinteresse per la figlia minore avuta dalla ricorrente, di fatto e concretamente dimostrando di non averla mai cercata nel periodo del soggiorno della stessa in Brasile ed anzi non avendo provveduto neppure al minimo necessario per consentirne il ritorno in Italia.

Ritenuto, pertanto, che un affidamento condiviso, allo stato, sarebbe stato contrario all’interesse stesso della minore, il Presidente ha disposto l’affidamento esclusivo della bambina, ai sensi dell’art. 337 quater c.c., alla ricorrente, con conseguente esercizio in via esclusiva, da parte di quest’ultima, della responsabilità genitoriale.

Il Presidente, in considerazione dell’oggettivo e prolungato (negli anni) totale disinteresse del padre verso la figlia e della sostanziale irreperibilità del resistente, ha inoltre ritenuto di prevedere, applicando il disposto derogativo astrattamente previsto dalla norma sopra richiamata (cfr. art. 337 quater, 3° comma c.c. – “ Salvo che non sia diversamente stabilito…”), che anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia venissero adottate esclusivamente dalla madre ricorrente, fermo restando, naturalmente, il diritto-dovere per il genitore non affidatario di vigilare sull’istruzione ed educazione della minore.

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