Adozione maggiorenne e differenza d’età: l’intervento della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 5 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 291, primo comma, c.c., riguardante l’adozione di maggiorenni. Questa disposizione che impedisce al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando in casi di lieve differenza d’età, è stata contestata a seguito di una richiesta di adozione presentata da una signora coniugata con un vedovo per il figlio maggiorenne di quest’ultimo.

Corte Costituzionale-sent. n. 5 del 18-01-2024

La vicenda

Il 17 gennaio 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione civile, ha emesso un’ordinanza che solleva una questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 291, primo comma c.c. In particolare, il Tribunale ha messo in rilievo la parte di questa norma che non consente al giudice di dichiarare l’adozione di un maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante ed adottando, fissato a 18 anni in casi di esigua differenza di età.

La vicenda giuridica è emersa a seguito della richiesta di parte attrice, nata nel 1946, che ha chiesto al Tribunale di Firenze di procedere alla dichiarazione di adozione del maggiorenne del figlio del marito, nato nel 1963. Il figlio è orfano di madre, e il padre ha contratto matrimonio con la parte attrice nel 1968. Il figlio è cresciuto con il padre e, dall’età di 5 anni, anche con la parte attrice, che lo ha accudito e cresciuto come un figlio.
La questione principale sollevata dal Tribunale riguarda la differenza di età di 17 anni e 3 mesi tra la parte attrice e il figlio del marito, che non rispetta il requisito del divario minimo di età di 18 anni imposto dall’art. 291, primo comma c.c. Tuttavia, la stessa ha sempre sottolineato l’esistenza di un forte legame affettivo tra i due ed ha invocato la tutela dei principi costituzionali, in particolare quelli dell’unità familiare prevista dall’art. 30 Cost. e del rispetto della vita privata e familiare evocato dall’art. 8 CEDU. Il giudice a quo, evidenziando le dichiarazioni di consenso delle parti interessate, ha riconosciuto la presenza di un lungo e positivo legame di affetto e solidarietà tra le parti, tipico del rapporto genitoriale. Inoltre, ha sottolineato la convenienza all’adozione, trovando l’interesse del figlio del coniuge di parte attrice in linea con la comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.

Il Tribunale di Firenze ha riflettuto sulla “mutata configurazione sociologica” dell’adozione dei maggiorenni, considerandola come un riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria. L’adozione dei maggiorenni è vista come uno strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono legati da solidi vincoli personali, morali e civili, in conformità ai principi costituzionali dell’unità familiare e del rispetto della vita privata e familiare.
In conclusione, il Tribunale di Firenze ha ritenuto che l’art. 291, primo comma, c.c. potrebbe essere in contrasto con alcuni principi costituzionali, sollevando così una questione di legittimità costituzionale.

Il giudice a quo ritiene che nel caso di specie possano ascriversi diverse violazioni collegate a diverse norme costituzionali. Da un lato, la lesione degli artt. 2 e 30 della Costituzione per cui il Tribunale sostiene che la norma violi la capacità dell’individuo di autodeterminarsi e il diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli; la violazione dell’art. 3 Cost.: si solleva l’ipotesi di disparità di trattamento rispetto all’adozione del minore in casi particolari, come previsto dall’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (il diritto del minore ad avere una famiglia). Si evidenzia che, mentre per l’adozione del minore il giudice può ridurre il divario di età in presenza di validi motivi attinenti all’unità familiare, tale possibilità non è concessa nell’adozione del maggiorenne; infine, la violazione dell’art. 10 Cost. tramite cui si afferma che l’assenza di una previsione che consenta al giudice di derogare al limite del divario di età non rispetta la normativa europea ed internazionale, citando gli artt. 8 CEDU e 7 della Carta di Nizza, che sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il Tribunale di Firenze, inoltre, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di cassazione del 3 aprile 2020, n. 7667, che ha dato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291, primo comma c.c. Tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto applicabile tale interpretazione.

L’Avvocatura generale dello Stato ha argomentato che la disciplina sull’adozione dei maggiori di età, introdotta dalla legge n. 184 del 1983, presenta caratteristiche peculiari rispetto all’adozione dei minori; si è sottolineata la coerenza della previsione sulla necessaria differenza di età con l’istituto dell’adozione del maggiorenne.
Inoltre, si contesta l’uso del parametro dell’art. 10 Cost. e per denunciare la violazione dell’art. 8 della CEDU, sostenendo che l’incidenza indiretta del diritto internazionale pattizio dovrebbe riguardare gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.

La decisione della Corte costituzionale

In merito al primo dubbio di legittimità costituzionale, il Tribunale di Firenze sostiene che l’art. 291, primo comma, c.c., potrebbe violare gli artt. 2, 3, 10, primo comma, e 30 Cost., in relazione agli artt. 8 della CEDU, 7 della Carta di Nizza e 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Il giudice rimettente ritiene che l’adozione di maggiorenni abbia assunto una nuova funzione nel contesto contemporaneo, fungendo da strumento di riconoscimento giuridico di relazioni sociali e affettive. Questa interpretazione è giustificata, secondo il Tribunale di Firenze, in conformità ai principi costituzionali dell’unità familiare (art. 30 Cost.) e del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

In risposta al quesito posto, la Corte costituzionale osserva che l’adozione di maggiorenni, pur avendo perso l’antica centralità, continua a essere regolamentata dal codice civile. La Corte accoglie la chiave evolutiva dell’istituto, considerando che, nonostante la sua funzione principale fosse originariamente quella di procurare un figlio a chi non ne aveva avuto in modo naturale e matrimoniale, l’adozione di maggiorenni si è aperta a nuove funzioni nel tempo.

Quanto al secondo dubbio di legittimità costituzionale, il Tribunale di Firenze solleva la questione della disparità di trattamento tra l’adozione del maggiorenne e quella del minore in casi particolari.

In particolare, fa notare che la legge consente al giudice di ridurre la differenza di età tra adottante ed adottando nei casi di adozione di minori in presenza di validi motivi, ma non offre la stessa possibilità per l’adozione di maggiorenni.
 In risposta a questa questione, la Corte costituzionale sottolinea che l’adozione del maggiorenne non implica necessariamente l’instaurarsi  della convivenza familiare, né determina la soggezione alla potestà dei genitori adottivi, né impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato. L’adozione di maggiorenni è essenzialmente determinata dal consenso dell’adottante e dell’adottando, senza il coinvolgimento di ulteriori controlli simili a quelli previsti per l’adozione di minori.

Per quanto concerne il terzo dubbio di legittimità costituzionale, il Tribunale di Firenze afferma che l’art. 291, comma 1, c.c.., potrebbe violare l’art. 10 Cost., sotto il profilo del mancato rispetto della normativa sovranazionale. Il Tribunale richiama l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in relazione al diritto dell’individuo al rispetto della propria vita privata e familiare.

In risposta a questa questione, la Corte costituzionale ritiene che la disciplina dell’adozione di maggiorenni sia in linea con le normative sovranazionali richiamate dal giudice a quo. Osserva che l’adozione di maggiorenni non violi il diritto all’autodeterminazione individuale, poiché la decisione è basata sul consenso volontario delle parti coinvolte.

Infine, la Corte costituzionale conferma la correttezza del giudice a quo nell’escludere la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione oggetto del dibattito. Infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, comporta l’effetto di riconoscere al giudice la facoltà di valutare, caso per caso, la possibilità di derogare al limite di età previsto per l’adozione del maggiorenne.
Pertanto, la decisione della Corte costituzionale si fonda sulla considerazione che l’adozione del maggiorenne non può più essere considerata solo come uno strumento per la trasmissione del cognome paterno e del patrimonio. Invece, essa rappresenta un mezzo flessibile alla luce delle dinamiche della società contemporanea, donando riconoscimento giuridico a legami affettivo-solidaristici che si sono consolidati nel tempo e che riflettono l’identità individuale nella famiglia.

La sentenza della Corte costituzionale riconosce che l’istituto dell’adozione del maggiorenne assume una funzione più ampia, formalizzando legami affettivi già esistenti e rappresentando il riconoscimento di nuove formazioni sociali in cui si sviluppano relazioni identitarie ed affettive. La decisione sottolinea che le abitudini di vita e le relazioni affettive tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, meritano il riconoscimento giuridico perché descrivono legami che si sono consolidati nel tempo

La Corte costituzionale ha ribadito che l’assoluta inderogabilità del divario di età tra adottante e adottando collide con i principi costituzionali, in particolare con il diritto all’identità della persona sancito dall’art. 2 Cost. La soluzione proposta dalla Corte consiste nell’affidare al giudice la facoltà di valutare, nel caso concreto, se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare al limite minimo di età.

La clausola generale dell’“esiguità della differenza di età” è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice, il quale, nell’ambito del bilanciamento degli interessi coinvolti, dovrà decidere se la riduzione dell’intervallo di età risulti esigua e giustificata da motivi meritevoli.

La decisione della Corte costituzionale conferma la necessità di una maggiore flessibilità nell’applicazione delle norme sull’adozione del maggiorenne, al fine di consentire al giudice di adeguare la disciplina all’esigenze sociali e di garantire a pieno il rispetto dei diritti costituzionali degli individui coinvolti.

In definitiva, con la dichiarazione di costituzionalità illegittima, la Corte fornisce un contributo significativo all’evoluzione del diritto dell’adozione, riconoscendo l’importanza di considerare le relazioni affettive consolidate nel tempo e di garantire il diritto all’identità personale anche nella cornice relativa all’adozione del maggiorenne.
Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma c.c.

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