Domanda di adesione alla rottamazione Equitalia non comporta cessazione della materia del contendere del processo

Arrivano le prime pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di definizione agevolata dei carichi pendenti presso l’Agente della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle), per la quale si rimanda alla nostra guida definitiva, apprezzata e consultata ogni settimana da migliaia di utenti.

In particolare, la questione riguarda la rilevanza processuale della dichiarazione obbligatoria del debitore che presenti la relativa domanda di applicazione dell’istituto con la quale assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che abbiano ad oggetto detti carichi.

Con la sentenza n. 1507 depositata il 20 gennaio 2017, la Cassazione ha statuito che tale dichiarazione non comporta la cessazione della materia del contendere del giudizio né la rinuncia al ricorso.

Gli effetti della domanda di adesione alla definizione agevolata

Secondo la Suprema Corte non può infatti attribuirsi tale effetto alla mera dichiarazione dell’intento di voler aderire ai benefici di cui al decreto legge n. 193/2016 e neppure alla rappresentazione del venir meno dell’interesse al ricorso.

Invero, in primo luogo tali effetti avrebbe dovuto essere previsti espressamente dal legislatore.

In secondo luogo, la dichiarazione in questione costituisce una mera assunzione di impegno e non può quindi essere equiparata ad una rituale rinuncia al giudizio.

Peraltro, precisa la Corte, l’intervento di una pronuncia giurisdizionale non esclude l’applicabilità della definizione agevolata in capo al debitore.

Effetti estintivi sul processo della definizione agevolata

La pronuncia sembra coerente con quanto disposto dal legislatore – e specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella nota circolare dell’8 marzo 2017, n. 2 – il quale ha espressamente subordinato il perfezionamento della procedura al pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme e/o di tutte le rate.

È quindi ragionevole ritenere che gli effetti “estintivi” sul processo della definizione agevolata si producano solo da tale momento e non da quello della mera presentazione della richiesta di aderirvi del debitore.

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