Accessione e comunione legale: qual è il rapporto tra i due istituti

Si consideri l’ipotesi in cui due coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbiano realizzato durante il matrimonio una costruzione sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi.

La nuova costruzione rientrerebbe tra gli acquisti contemplati nell’art. 177 comma 1 lett a) c.c., oppure essa, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione, apparterrebbe esclusivamente al coniuge titolare esclusivo del suolo?

Dottrina e giurisprudenza sul rapporto tra l’art 934 cc e l’art 177 cc

Preliminarmente, è necessario prendere in considerazione l’art. 934 c.c., secondo cui qualunque costruzione unita al suolo appartiene al proprietario di questo, “salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo e dalla legge”.

Mentre, l’art. 177 comma 1 lett. a c.c. considera oggetto della comunione “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”.

Tanto premesso, parte della dottrina ha affermato che ferma restando la proprietà del suolo in capo all’originario proprietario, l’immobile sopra costruito cadrebbe automaticamente in comunione legale dei beni, giacché del tutto nuovo, sia giuridicamente, sia economicamente, rispetto al fondo in cui insiste[1].

Tuttavia, la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che “la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni in materia di accessione”[2].

Costruzione sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge: esclusione dalla comunione legale

In altre parole, allorquando sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi venga realizzata durante il matrimonio una costruzione da entrambi i coniugi, essa, ai sensi e per gli effetti del succitato articolo 934 c.c., sarebbe esclusa dalla comunione legale, e pertanto apparterrebbe al solo coniuge titolare esclusivo del diritto di proprietà del suolo.

A sostegno di tale orientamento giurisprudenziale si consideri che uno degli effetti che spiega l’accessione è costituito dalla immediata e diretta confusione tra il suolo e il manufatto: quest’ultimo, infatti, deve considerarsi come una semplice espansione dell’originario diritto di proprietà sul fondo[3], sebbene possieda una propria autonomia economica e sociale[4].

Altresì, qualora si propendesse per la tesi inversa, si determinerebbe una situazione per cui il coniuge acquisterebbe la titolarità di un diritto di superficie sull’immobile, in mancanza di un atto dispositivo del proprietario del suolo, necessario affinché si possa costituire un diritto reale superficiario (art. 952 c.c.)[5].

A parere della giurisprudenza, “in siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione”[6].

Sopraelevazione di un immobile di proprietà di uno dei coniugi

Tale principio si è applicato anche nel caso in cui il coniuge abbia compiuto in costanza di matrimonio una sopraelevazione di un immobile appartenente prima del matrimonio ad uno dei coniugi.

Per la Cassazione, l’intervento di sopraelevazione “non comporta la comunione della parte sopraelevata, ma soltanto un diritto di credito, da parte del coniuge non proprietario, pari alla metà della spesa occorsa per la sopraelevazione, onde non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, nel giudizio in cui si contesti la legittimità della sopraelevazione”[7].

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’ipotesi testé prospettata induca a preferire la soluzione che riconosce al coniuge, titolare del diritto di proprietà esclusivo del suolo, analogo diritto sull’immobile, benché egli risulti coniugato in regime di comunione legale dei beni.

All’altro coniuge spetterebbe, dunque, un diritto di credito nei termini sopra richiamati dalla Suprema Corte.


[1] A. e M. Finocchiaro, Diritto di Famiglia, Milano, 1984, p. 433 e ss.; M. Comporti, Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, in Riv. Not., 1979, p. 56.

[2] Cass. S.U. 27 gennaio 1996, n. 651.

[3] T. Campanile – F. Crivellari – L. Genghini, in I diritti reali, Manuali Notarili a cura di L. Genghini, Padova, 2011, p. 202.

[4] T. Campanile – F. Crivellari – L. Genghini, cit., p. 196.

[5] T. Campanile – F. Crivellari – L. Genghini, cit., p. 204.

[6] Cass. S.U. 27 gennaio 1996, n. 651.

[7] Cass. 26 ottobre 1994, n. 8776, in Mass. Giur. It., 1994.

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