
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione analizza la sorte delle domande di risoluzione contrattuale nell’ambito dell’accertamento del passivo fallimentare. La decisione conferma l’importanza della trascrizione della domanda di risoluzione ai fini della sua opponibilità al curatore fallimentare e della tutela delle ragioni creditorie.
Corte di Cassazione- I sez. civ.- ord. int. 1679 del 23-01-2025
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Il quadro normativo di riferimento
L’accertamento del passivo fallimentare è disciplinato dalla legge fallimentare e prevede che i crediti e i diritti di terzi sui beni acquisiti alla procedura vengano valutati nell’ambito di un procedimento unitario. L’art. 72 l. fall. regola la sorte dei contratti pendenti, attribuendo al curatore il potere di scegliere se subentrare o sciogliere il contratto. Tuttavia, il comma 5 introduce un’eccezione: se prima della dichiarazione di fallimento è stata proposta una domanda di risoluzione contrattuale, e questa è stata trascritta, l’azione spiega effetti anche nei confronti della massa fallimentare.
Il principio alla base di tale normativa è quello della par condicio creditorum, che impone che tutti i creditori siano trattati equamente. In questo contesto, la trascrizione della domanda di risoluzione assume un ruolo centrale poiché consente al creditore di far valere il proprio diritto con effetti opponibili al fallimento, proteggendo la sua pretesa rispetto agli altri creditori concorsuali.
Il caso oggetto della pronuncia
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per inadempimento dell’acquirente, trascritta prima della dichiarazione di fallimento dello stesso. Dopo l’interruzione del giudizio ordinario a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, la parte venditrice ha chiesto in sede fallimentare la restituzione degli immobili. Il giudice delegato ha respinto la domanda, ritenendo che la risoluzione dovesse essere decisa in sede ordinaria prima di poter incidere sul passivo. Il Tribunale fallimentare, invece, ha accolto l’opposizione, affermando che la trascrizione preventiva consente la prosecuzione dell’azione in sede fallimentare.
L’elemento di centralità della pronuncia della Cassazione è, dunque, la distinzione tra le azioni che possono proseguire nell’ambito della verifica del passivo e quelle che necessitano di una definizione preliminare in sede ordinaria. Se l’azione di risoluzione è stata trascritta prima del fallimento, il curatore fallimentare non può ignorarla e il tribunale fallimentare ha il potere di pronunciarsi in merito.
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Le questioni giuridiche affrontate
L’ordinanza interlocutoria della Cassazione evidenzia due principali profili di diritto:
- L’opponibilità della domanda di risoluzione al fallimento – Se la domanda è trascritta prima del fallimento, essa vincola il curatore e può essere esaminata nel procedimento di verifica del passivo senza necessità di una separata pronuncia in sede ordinaria.
- La competenza del giudice fallimentare – La Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per chiarire se, in tali casi, il tribunale fallimentare possa pronunciarsi direttamente sulla risoluzione o se debba attendere la decisione del giudice ordinario.
Un punto controverso riguarda la natura dell’azione di risoluzione. Alcuni orientamenti sostengono che tale azione abbia carattere costitutivo e, pertanto, necessiti di un accertamento definitivo in sede ordinaria prima di poter spiegare effetti nel fallimento. Altri, invece, evidenziano che, laddove la trascrizione sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, l’azione può ritenersi già “quesita” e quindi valutabile nell’ambito della procedura concorsuale.
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Il dibattito giurisprudenziale
L’ordinanza si inserisce in un contrasto interpretativo tra le decisioni della Cassazione. Un primo orientamento sostiene che, se la domanda di risoluzione è trascritta prima del fallimento, il tribunale fallimentare può deciderla senza attendere il giudizio ordinario, poiché la trascrizione garantisce la continuità dell’azione. Un altro orientamento ritiene, invece, che la domanda di risoluzione sia un’azione di carattere costitutivo, che deve essere definita in sede ordinaria prima di poter incidere sul passivo fallimentare.
Le Sezioni Unite saranno chiamate a chiarire se la risoluzione contrattuale possa essere accertata direttamente in sede fallimentare o se sia necessario ottenere prima una pronuncia nel giudizio ordinario. Tale decisione avrà conseguenze significative sulla gestione delle procedure concorsuali e sulla tutela dei diritti dei creditori.
Un ulteriore aspetto riguarda la possibilità per il creditore di ottenere il riconoscimento del proprio diritto mediante la trascrizione della domanda di risoluzione prima della dichiarazione di fallimento. Questa prassi, se confermata dalle Sezioni Unite, potrebbe diventare uno strumento strategico per tutelare posizioni giuridiche preesistenti rispetto all’insorgere della procedura concorsuale.
Conclusioni
L’esito della pronuncia sarà determinante per l’applicazione dell’art. 72 l. fall. e per la gestione delle domande di risoluzione contrattuale nell’ambito delle procedure concorsuali. Se le Sezioni Unite confermeranno la possibilità di esaminare unitariamente la domanda di risoluzione e quella di restituzione in sede fallimentare, si ridurranno i rischi di frammentazione processuale e le incertezze sugli effetti delle trascrizioni pre-fallimentari.
D’altra parte, se venisse riaffermata la necessità di ottenere prima una pronuncia ordinaria sulla risoluzione, ciò comporterebbe maggiori oneri procedurali per i creditori e un allungamento dei tempi per il riconoscimento delle loro pretese.
Un aspetto da non sottovalutare è il ruolo della trascrizione nel proteggere le ragioni dei creditori in bonis, che potrebbero trovare nella tempestiva formalizzazione delle loro pretese un mezzo efficace per evitare che il fallimento della controparte comprometta irrimediabilmente il loro diritto alla restituzione del bene o all’ammissione al passivo fallimentare.











